Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8221 - pubb. 17/12/2012
Bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione: stato di insolvenza quale conseguenza della condotta e rilevanza del dolo
Cassazione penale, 06 Dicembre 2012, n. 47502. Est. Demarchi Albengo.
Bancarotta fraudolenta - Bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione - Elemento essenziale del reato - Stato di insolvenza - Rapporto causale con la condotta dell'agente - Necessità - Elemento soggettivo di dolo - Necessità.
Nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso, e pertanto deve porsi in rapporto causale con la condotta dell'agente e deve essere altresì sorretto dall'elemento soggettivo di dolo.
Massimario, art. 216 l. fall.
Massimario, art. 217 l. fall.
Massimario, art. 217bis l. fall.
Massimario, art. 236 l. fall.
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