Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8088 - pubb. 14/11/2012

Utilizzazione del parcheggio condominiale e azione possessoria

Cassazione civile, sez. II, 13 Settembre 2012, n. 15334. Est. Petitti.


Azione possessoria – Cd. Servitù di Parcheggio – Esperibilità – Esclusione.



In materia possessoria, l'utilizzazione, da parte dei condomini di uno stabile, di un'area condominiale ai fini di parcheggio, non è tutelabile con l'esperimento dell’azione di reintegrazione del possesso di servitù dal momento che per l’esercizio di siffatta azione occorre un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo, purché avente i caratteri esteriori di un diritto reale, laddove il parcheggio dell'auto non rientra nello schema di alcun diritto di servitù, difettando la caratteristica tipica di detto diritto, ovverosia la "realità" (inerenza al fondo dominante dell'utilità così come al fondo servente del peso), in quanto la comodità di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedono al fondo non può valutarsi come una utilità inerente al fondo stesso, trattandosi di un vantaggio del tutto personale dei proprietari. In altri termini, il parcheggio di autovetture su di un'area può costituire legittima manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, ma non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, diritto caratterizzato dalla cosiddetta "realitas", intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità così come al fondo servente del peso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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