Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7801 - pubb. 19/09/2012
Rilievo d’ufficio della nullità, contraddittorio tra le parti e pronuncia con efficacia di giudicato; domanda di restituzione
Cassazione Sez. Un. Civili, 04 Settembre 2012, n. 14828. Est. D'Ascola.
Giudizio di risoluzione contrattuale – Nullità del contratto – Rilevabilità d’Ufficio – Potere del Giudice – Sussiste.
Il giudice di merito ha il potere di rilevare, dai fatti allegati e provati o emergenti ex actis, ogni forma di nullità non soggetta a regime speciale e, provocato il contraddittorio sulla questione, deve rigettare la domanda di risoluzione, volta ad invocare la forza del contratto. Pronuncerà con efficacia idonea al giudicato sulla questione di nullità ove, anche a seguito di rimessione in termini, sia stata proposta la relativa domanda. Nell'uno e nell'altro caso dovrà disporre, se richiesto, le restituzioni. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Massimario, art. 112 c.p.c.
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