Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7341 - pubb. 25/06/2012
Impugnazione di delibera e interesse ad agire per la corretta informazione; versamento del socio a titolo di mutuo o in conto capitale, distinzione e rilevanza della volontà negoziale
Cassazione civile, sez. I, 23 Febbraio 2012, n. 2758. Est. Rordorf.
Società – Società di capitali – Bilancio – Principio di chiarezza – Violazione – Conseguenze – Nullità della delibera di approvazione del bilancio – Interesse ad agire dei soci – Sussistenza.
Società – Società di capitali – Erogazione del socio alla società – Natura giuridica – Distinzione tra versamenti in conto capitale e finanziamento dei soci – Diritto alla restituzione – Condizioni – Interpretazione della volontà negoziale – Criteri – Fattispecie.
L'interesse ad agire del socio in tema di impugnazione di delibera di approvazione del bilancio carente di correttezza, chiarezza e veridicità risiede anche soltanto nella tutela dell'interesse ad una corretta informazione del socio sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società. (Nicola Tacente) (riproduzione riservata)
L'erogazione di somme, che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva "in conto capitale", o altre simili denominazioni, il quale dunque non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione. La qualificazione, nell'uno o nell'altro senso, dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi. (Nella specie, la C.S. ha cassato la sentenza impugnata, la quale, dopo avere riferito la circostanza secondo cui l'accordo di finanziamento, intervenuto fra i soci, prevedeva il rimborso solo dopo il ripianamento dei debiti e la messa in liquidazione della società, aveva poi qualificato i versamenti come erogazione di capitale di credito, anziché di rischio). (Nicola Tacente) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Nicola Tacente
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