Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7260 - pubb. 04/06/2012

Violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, addebito della separazione e risarcimento del danno ingiusto

Cassazione civile, sez. I, 01 Giugno 2012, n. 8862. Est. Dogliotti.


Separazione – Violazione dell'obbligo della fedeltà – Casi in cui giustifica l'addebito della separazione – Legame causale con la intollerabilità della convivenza altro obbligo coniugale).

Separazione – Addebito – Risarcimento del danno – Coesistenza – Possibilità – Sussiste.



L’obbligo di fedeltà è sicuramente impegno globale di devozione, che presuppone una comunione spirituale tra i coniugi, volto a garantire e consolidare l’armonia interna tra essi (in tale ambito, la fedeltà sessuale è soltanto un aspetto, ma sicuramente, rilevante). Quanto all’addebito, esso sussiste se vi siano violazioni degli obblighi matrimoniali, di regola gravi e ripetute, che diano causa all’intollerabilità della convivenza. (ciò anche per l’obbligo di fedeltà, come per qualsiasi altro obbligo coniugale). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
 
La violazione di obblighi nascenti dal matrimonio che, da un lato è causa di intollerabilità della convivenza, giustificando la pronuncia di addebito, con gravi conseguenze, com’è noto, anche di natura patrimoniale, dall’altro, dà luogo ad un comportamento (doloso o colposo) che, incidendo su beni essenziali della vita, produce un danno ingiusto, con conseguente risarcimento, secondo lo schema generale della responsabilità civile. Possono dunque sicuramente coesistere pronuncia di addebito e risarcimento del danno, considerati i presupposti, i caratteri, le finalità, radicalmente differenti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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