Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7227 - pubb. 30/05/2012
Responsabilità ex articolo 2051 c.c. per omessa manutenzione di strade e onere della prova
Cassazione civile, sez. III, 18 Maggio 2012, n. 7937. Est. Cirillo.
Art. 2051 c.c. - Responsabilità civile della P.A. - Onere della prova a carico del danneggiato.
La responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. - nel cui ambito va ricompresa anche la responsabilità per la omessa o incompleta manutenzione delle strade da parte degli enti pubblici a ciò preposti, tradizionalmente ricondotta alle figure della c.d. insidia o trabocchetto - non esonera la parte danneggiata dall'onere della prova non soltanto del fatto storico qualificabile come illecito, ma anche degli elementi costitutivi dello stesso, del nesso di causalità, dell'ingiustizia del danno e dell'imputabilità soggettiva. In altri termini, il soggetto che agisce per il risarcimento dei danni ha l'onere di dimostrare che "l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa" (in termini, Cass., 13 luglio 2011, n. 15389, e, in precedenza Cass., 11 gennaio 2008, n. 390, Id., 17 luglio 2009, n. 16719; v. pure Cass., 13 luglio 2011, n. 15375, ove si rileva, fra l'altro, che l'anomalia stradale deve essere provata dal danneggiato). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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