Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7077 - pubb. 04/04/2012
Applicazione all'Anas dell'articolo 2051 c.c. e onere di diligenza
Cassazione civile, sez. III, 22 Febbraio 2012, n. 2562. Est. Uccella.
Anas – Proprietaria e gestore della strada pubblica – Art. 2051 c.c. - Applicabilità – Sussiste – Responsabilità oggettiva.
E' applicabile anche all’ANAS l’art. 2051 c.c., in quanto proprietaria e gestore della strada pubblica. Per andare esente da responsabilità, l’ANAS deve dimostrare di avere usato la diligenza che il caso richiedeva, ovvero di avere adottato tutte le misure necessarie ed idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi. Trattandosi di responsabilità oggettiva, questa resta esclusa soltanto dal caso fortuito, che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche da fatto del terzo o del danneggiato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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