Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7027 - pubb. 12/03/2012

Caparra confirmatoria, domanda di risarcimento del danno, trasformazione della domanda in richiesta di ritenzione della caparra

Cassazione civile, sez. II, 06 Marzo 2012, n. 3473. Est. Bursese.


Caparra confirmatoria – Risarcimento del danno – Domanda di ritenzione della caparra e domanda di risarcimento del danno – Trasformazione della domanda di risarcimento del danno in domanda di ritenzione della caparra per il caso in cui la domanda di risarcimento sia accolta con somma inferiore al doppio della caparra – Abuso processuale – Sussiste.



In tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di diritto) ed il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la declaratoria dell'intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), avuto riguardo - oltre che alla disomogeneità esistente tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso ed all'irrinunciabilità dell'effetto conseguente alla risoluzione di diritto - all'incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all'azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito - in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale - di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative "(Cass. Sez. U, n. 553 del 14/01/2009). Alla luce di queste considerazioni, non v'è dubbio che il contraente non possa chiedere la risoluzione del contratto per poi trasformarla, all'occorrenza, in domanda di recesso (nel caso in cui i pretesi danni fossero stati inferiori al doppio della caparra), senza incorrere, così facendo, in una forma di abuso processuale che proprio l'art. 1385 c.c. mira a prevenire, in relazione alla particolare natura della caparra come sopra evidenziata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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