Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6905 - pubb. 01/08/2010
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Cassazione civile, sez. I, 29 Ottobre 1994, n. 8928. Est. Bibolini.
Società - Di capitali - Società per azioni - Scioglimento - Cause - Riduzione del capitale sociale - Al di sotto del limite legale - Delibera sociale emessa a norma dell'art. 2447 cod. civ. - Effetti - Assemblea - Mancata sollecita convocazione da parte dell'amministratore - Irrilevanza.
Società - Di capitali - Società per azioni - Scioglimento - Cause - Riduzione del capitale sociale - Automatico scioglimento - Limiti - Reintegrazione del capitale o trasformazione della società - Deliberazioni relative - Maggioranze necessarie.
In presenza di una perdita di bilancio che riduca il capitale al di sotto del limite legale, la delibera sociale emessa a norma dell'art. 2447 cod. civ., ancorché l'assemblea non sia stata convocata dall'amministratore con la sollecitudine prevista dalla legge, non è viziata e valida a far venir meno con effetto "ex tunc" gli effetti dello scioglimento automatico della società previsto dall'art. 2448 n. 4 cod. civ., senza necessità di una delibera all'unanimità per la revoca dello scioglimento. (massima ufficiale)
Nell'ipotesi prevista dall'art. 2448 n. 4 cod. civ. (riduzione del capitale al di sotto del minimo legale), lo scioglimento della società si produce automaticamente ed immediatamente, salvo il verificarsi della condizione risolutiva costituita dalla reintegrazione del capitale o della trasformazione della società ai sensi dell'art. 2447 cod. civ., da deliberarsi, peraltro, con le maggioranze richieste dagli artt. 2368 e 2369 cod. civ. per le modificazioni dell'atto costitutivo, cui detti provvedimenti danno sostanzialmente luogo e non già all'unanimità, come necessario per la deliberazione di revoca dello scioglimento, in quanto, con il verificarsi dell'anzidetta condizione, risolutiva, vengono meno "ex tunc" lo scioglimento della società e il diritto del socio alla liquidazione della quota. (massima ufficiale)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Vincenzo SALAFIA Presidente
" Antonino RUGGIERO Consigliere
" Gian Carlo BIBOLINI Rel. "
" Vincenzo PROTO "
" Simonetta SOTGIU "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
S.R.L. AZIENDA AGRICOLA FARNETELLA, con sede in Siena, in persona del suo legale rappresentante, rappresentate e difesa, per mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Renzo Costi, dall'Avv. Francesco Corsi e dall'Avv. Gustavo Romanelli nel cui studio in Roma, via Cosseria n. 5, ha eletto domicilio;
Ricorrente
contro
RIDOLFI DINO
Intimato
avverso la sentenza n. 270-90 pronunciata dalla Corte d'Appello di Firenze in data 1 dicembre 1988 - 21 maggio 1990;
udita la relazione del consigliere Gian Carlo Bibolini;
sentito il P.M. dott. Michele Lugaro il quale ha chiesto il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del secondo;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I )
Con una prima citazione notificata il 5 luglio 1984 il sig. Dino Ridolfi, agendo quale socio della s.r.l. Azienda Agricola Farnetella, conveniva davanti al Tribunale di Siena la società stessa della quale chiedeva la dichiarazione di scioglimento per essere intervenuta la situazione prevista dagli artt. 2447, 2448 n. 2, n. 3 e n. 4 c.c.
A sostegno della domanda, l'attore affermava:
a) che con sentenza in data 29 febbraio 1984 provvisoriamente esecutiva, il Tribunale di Siena, adito dallo stesso sig. Dino Ridolfi, aveva annullato la delibera dell'assemblea dei soci in data 23 maggio 1980 con cui era stata azzerato il capitale sociale e reintegrato a "195.000.000 a fronte delle perdite dell'esercizio 1979;
b) che ad oltre due mesi dalla notifica della predetta sentenza (notifica avvenuta il 3 aprile 1984) non era stata ancora convocata l'assemblea per deliberare sul ripianamento delle perdite e sulla ricostituzione del capitale sociale;
c) che le delibere di ripianamento delle perdite degli esercizi 1980 e 1981 (adottare rispettivamente il dì 11 maggio 1981 ed il 7 giungo 1982) dovevano ritenersi travolte dalla citata sentenza del Tribunale di Siena che aveva annullato la indicata ed analoga delibera relativa al bilancio 1979;
d) che le perdite, infine, dell'esercizio 1982 non avevano trovato copertura benché fosse stata rilevata sin dall'assemblea del 30 giugno 1983 l'inderogabile necessità di convocazione per procedere alla copertura delle perdite.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta eccepiva, tra l'altro, che in data 25 luglio 1984 era stata convocata l'assemblea che aveva deliberato il ripianamento delle perdite e la reintegrazione del capitale sociale fino a L. 960.000.000. II )
Con successiva citazione notificata il 16 dicembre 1984 il sig. Dino Ridolfi conveniva la stessa società, sempre davanti al Tribunale di Siena, chiedendo che fosse dichiarata nulla, e comunque annullarsi, la delibera assembleare del 25 luglio 1984 perché inficiata dalle stesse irregolarità commesse nei precedenti esercizi e della violazione dell'art. 2425, 3 comma, c.c., perché per la ricostituzione del capitale sociale si sarebbe presa a base il valore contabile o di bilancio del patrimonio, anziché il valore reale. La società costituita chiedeva il rigetto della domanda, facendo rilevare che il Ridolfi, non avendo sottoscritto alcuna delle quote di ricostituzione del capitale sociale derivante da detta delibera, aveva perduto la qualità di socio e la legittimazione a proseguire la causa.
Sulle cause riunite pronunciava il Tribunale di Siena con sentenza 28 luglio 1987 dichiarativa dello scioglimento della società e dell'invalidità della delibera assunta dall'assemblea straordinaria del 25 luglio 1984.
Il Tribunale di Siena era addivenuto alla predetta pronuncia sulla base del disposto degli artt. 2447 e 2448 n. 4 c.c., rilevando che perdite del bilancio al 31 dicembre 1982 ammontanti a L. 282.333.947, a fronte di un capitale sociale di L. 195.000.000, erano state oggetto della delibera assembleare solo in data 25 luglio 1984, malgrado lo stesso amministratore della società avesse rilevato all'assemblea del 30 giugno 1983 la necessità di provvedere senza indugio alla copertura delle perdite; l'intervento, quindi, veniva ritenuto oltre il tempo massimo discrezionalmente determinabile alla stregua degli articoli citati.
Su appello della società, e nel contraddittorio del sig. Dino Ridolfi, provvedeva la Corte d'Appello di Firenze con sentenza n. 270-90, confermativa di quella di primo grado.
In particolare la Corte del merito riteneva infondato il primo motivo di appello, secondo cui non vi sarebbe stata perdita del capitale sociale, e necessità di provvedere a norma degli artt. 2246 e 2247 c.c., in quanto vi era un fondo soci in conto aumento di capitale che non era stato eroso dalle perdite.
Riteneva, infatti, la Corte fiorentina che la posta di bilancio "soci conto capitale" di L. 685.000.000 nel bilancio al 31 dicembre 1982 non rappresentasse capitale di rischio fornito dai soci alla società, ma denaro dato a prestito alla società stesa. Richiamando la Cass. 6315-80 secondo cui il versamento dei soci in conto di futuro aumento di capitale, pur non attribuendo alle relative somme la condizione giuridica propria del capitale, ha una causa diversa dal mutuo ed è simile a quella di aumento di capitale in quanto le è estranea l'esigibilità del relativo credito durante la vita della società, a meno che non sussista una specifica pattuizione in contrario tale da ricondurre il versamento alla causa di finanziamento; tanto premesso, la Corte del merito riteneva che nella specie la posta "soci in conto capitale", iscritta al passivo dello stato patrimoniale non poteva individuare fondi della società, in quanto era stata produttiva di interessi a favore dei soci, come emergeva da una accurata disamina delle varie delibere assembleari che avevano disposto il ripianamento delle perdite in vari anni. La Corte del merito, poi, traeva argomento favore della tesi che la posta patrimoniale "soci in conto capitale" costituisse un comune finanziamento esigibile, dal tenore della delibera 25 luglio 1984 (quella impugnata con la seconda citazione) con la quale si dava attuazione alla sentenza n. 113 in data 29 febbraio 1984 del Tribunale di Siena.
Detta delibera, facendo proprie le indicazioni
dell'amministratore, aveva disposto l'azzeramento e la successiva ricostituzione del capitale in aumento con l'emissione di 3200 azioni da L. 500.000 ciascuna (L. 1.600.000.000), quote da liberarsi sia in denaro, sia attraverso l'utilizzazione dei "crediti" vantati dai soci verso la società.
Secondo la Corte di Firenze, la qualifica delle predette voci come "crediti dei soci" e la loro produzione di interessi, sarebbe la riprova del carattere disponibile di detti fondi che trovavano causa in un finanziamento, e non nel vincolo alla ricostituzione e all'aumento del capitale.
III )
La Corte riteneva ancora infondato il secondo motivo di appello, secondo cui con la delibera 25 luglio 1984 la ricostituzione del capitale doveva considerarsi tempestivamente effettuata, dovendosi assumere come punto di riferimento temporale la sentenza n. 113 in data 29 febbraio 1984 del Tribunale di Siena che aveva eliminato le situazioni di incertezza. Per contro, riteneva la Corte di Firenze che il punto di riferimento temporale dovesse considerarsi il bilancio al 31 dicembre 1982, allorché era stata evidenziata una perdita di L. 282.333.947 ad un capitale sociale di L. 195.000.000. L'incertezza dell'esito del giudizio relativa alla validità dell'assemblea del 23 maggio 1980, non incideva sull'obbligo dell'amministratore, in base all'art. 2447 c.c., di convocare senza indugio l'assemblea per l'azzeramento del capitale e la ricostituzione quanto meno nel minimo dell'art. 2327 c.c., per impedire lo scioglimento della società ex art. 2448 n. 4 c.c.. Ciò tanto è vero che nell'assemblea del 30 giugno 1983 che aveva approvato il bilancio al 31 dicembre 1982, l'amministratore unico nella relazione aveva informato i soci dell'inderogabile necessità di convocare l'assemblea straordinaria per provvedere alla copertura delle perdite. Ciò malgrado si provvide solo a distanza di oltre un anno con l'assemblea del 25 luglio 1984, quando era da ritenere ormai operante la causa di scioglimento ex art. 2448 n. 4 c.c.. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la s.r.l. Azienda Agricola Farnetella sulla base di due motivi; non si costituiva con controricorso il sig. Dino Ridolfi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di cassazione la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e 1371 c.c. sotto il profilo dell'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettata dalla parte ex art. 360 n. 5 c.p.c. Premesso che la società, già nel giudizio di primo grado, ma soprattutto in quello d'appello, aveva sostenuto che al 30 giugno 1983 essa non aveva perso neppure in minima parte il capitale perché, a fronte di perdite per L. 282.333.947 stava al passivo del bilancio una posta "soci conto capitale" di L. 685.000.000, da considerarsi tra i "fondi propri della societa", in grado di assorbire interamente la perdita;
rilevato che la Corte d'Appello di Firenze ha ritenuto che detta posta non individuasse fondi propri della società sia in considerazione del fatto che il "fondo" era produttivo di interessi a favore dei soci, sia in considerazione del fatto che l'aumento del capitale con la delibera del 25 luglio 1984 era stato fatto attraverso il conferimento dei "crediti" vantati dai soci a seguito dei predetti versamenti nel conto;
tanto premesso, il ricorrente sostiene che i versamenti in conto capitale, finché non siano stati imputati a capitale, finiscono per configurare un credito del socio, ancorché postergato e condizionato al'esistenza di mezzi sufficienti nel patrimonio sociale, e come tale la voce può legittimamente essere fonte di interessi, pur senza escludersi l'attuale indisponibilità degli importi da parte del socio, fino alla liquidazione della società ed alla soddisfazione degli altri creditori. In definitiva, ciò che contraddistingue un credito del socio per causa di finanziamento, ed il versamento in conto capitale, sarebbe la disponibilità o l'indisponibilità da parte del socio del credito prima della liquidazione sociale. In questa prospettiva la voce patrimoniale dei versamenti soci in conto capitale non è una posta ideale del bilancio, ma una posta reale cui corrispondono diritti di una parte sola di soci (quelli che hanno effettuato i versamenti), anche se esiste su di essi un vincolo di destinazione che consente di considerarli fondi propri della società, perché non possono più essere sottratti alla garanzia dei creditori sociali.
D'altronde, esisteva una ragione spiegabile per cui i versamenti su quel conto furono considerati produttivi di interessi. Ed invero, nella vigenza all'epoca dell'art. 43 del D.P.R. n. 597-73, i versamenti in conto capitale si consideravano infruttiferi solo se effettuanti da tutti i soci proporzionalmente alle rispettive quote. Nel caso di specie, i predetti importi non potevano considerarsi infruttiferi perché il socio Dino Ridolfi si era sottratto ai versamenti sul conto. In quella situazione era impossibile prevedere, fiscalmente, che i versamenti di alcuni soltanto dei soci fossero infruttiferi fiscalmente; civilisticamente, invece, la previsione del carattere infruttifero avrebbe determinato un arricchimento ingiustificato da parte dei soci che non avessero effettuato tale versamento. Da ciò la previsione del carattere fruttifero per ripristinare una parità di condizioni tra chi i versamenti aveva effettuato e chi no. Il carattere fruttifero, però, non escludeva l'indisponibilità degli importi fino a liquidazione ed essendo essi dei crediti, sia pure vincolati ad uno scopo, l'aumento del capitale ben poteva essere deliberato mediante compensazione tra il credito del socio ed il debito della società.
La conclusione diversa cui pervenne la Corte di Firenze sarebbe il frutto di una palese violazione delle norme dettate dall'art. 1362 e ss. c.c. perché, non avendo fatto applicazione dei criteri interpretativi, non avrebbe tenuto conto ne' della volontà delle parti, ne' del comportamento delle stesse anche successivo alla stipulazione del contratto.
Tanto premesso in ordine al tema dedotto in controversia, è opportuno richiamare alcuni elementi di fatto, quali emergono dalla sentenza della Corte del merito e dall'esposizione dello stesso ricorrente, al fine di cogliere il senso delle varie operazioni coinvolte nella pronuncia impugnata.
Delle varie delibere della s.r.l. Azienda Agricola Farnetella con cui si evidenziarono perdite di bilancio relative agli esercizi dal 1979 ed inoltre tese al ripianamento delle perdite (delibere 23 maggio 1980; 11 maggio 1981; 7 giugno 1982; assemblea 30 giugno 1983;
delibera 25 luglio 1984), delibere che tracciano nel corso di vari anni le vicende della società caratterizzata, tra l'altro, dal contrasto tra i soci di maggioranza ed il socio dissenziente sig. Dino Ridolfi, assumono rilievo alcune situazioni, e cioè:
a) la delibera 23 maggio 1980 con la quale, a fronte di perdite relative all'esercizio 1979, era stato azzerato il capitale sociale e reintegrato a L. 195.000.000; detta delibera era stata annullata dalla sentenza del Tribunale di Siena in data 22 febbraio 1984 (notificata il 3 aprile 1984) per essere stati violati i diritti di un socio non presente in assemblea (il sig. Dino Ridolfi), sentenza provvisoriamente esecutiva con cui era fatto obbligo di convocazione dell'assemblea per deliberare nuovamente in tema di ripianamento delle perdite e di reintegrazione del capitale sociale, b) la situazione del bilancio al 31 dicembre 1982 che, esaminata all'assemblea del 30 giungo 1983, evidenziava una perdita di L. 282.333.947 a fronte di un capitale sociale di L. 195.000.000;
c) la delibera 25 luglio 1984 con la quale la società, preso atto che l'annullamento della deliberazione 23 maggio 1980 (quella sub a) aveva privato di ogni effetto anche quelle in data 11 maggio 1981 e 7 giugno 1982, con le quali la società aveva provveduto a nuove reintegrazioni del capitale sociale, aveva azzerato il capitale sociale e provveduto alla sua reintegrazione utilizzando, tra l'altro, i versamenti in conto capitale effettuanti da alcuni soci e già utilizzati con le precedenti reintegrazioni private di effetto dalla citata sentenza del tribunale di Siena.
Dai dati indicati si evince che con la delibera del 25 luglio 1984, la società aveva nel contempo dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Siena 29 febbraio 1984 (relativa alle perdite del bilancio 1979), e ripianato l'intera situazione societaria quale risultava alla data della delibera, in essa compresa anche la situazione relativa al bilancio 31 dicembre 1982, presa in considerazione nell'assemblea 30 giungo 1983 ed alla cui perdita non si era precedentemente provveduto.
La Corte del merito, confermando la sentenza del tribunale di Siena, riteneva che la delibera 25 luglio 1984 costituisse tempestiva MOTIVI DELLA DECISIONE
esecuzione della sentenza 29 febbraio 1984, ma fosse decisamente tardiva, ed in contrasto con la sollecitudine disposta dall'art. 2447 c.c., in riferimento alla situazione del bilancio al 31 dicembre 1982 rilevata all'assemblea del 30 giugno 1983.
La ricorrente, sul presupposto che alla data del 30 giugno 1986 non vi fosse stata perdita tale da ridurre il capitale sociale al di sotto del limite legale in quanto, a fronte di un capitale nominale di L. 195.000.000 ed a perdite illustrate in bilancio di L. 282.333.947, esisteva un conto "soci in conto capitale" per un'entità, al 31 dicembre 1982, di L. 685.000.000; ritenendo, quindi, che non sussistesse la fattispecie dell'art. 2447 c.c. ne' la necessità della convocazione "senza indugio" dell'assemblea per assumere le delibere previste dallo stesso articolo, censura la sentenza della Corte di Firenze sostenendo come erronea la sua interpretazione degli atti e manchevole la sua motivazione, nella parte in cui aveva ritenuto che il conto "soci in conto capitale" fosse costituito da finanziamenti disponibili da parte dei soci, anziché situazioni giuridiche definitivamente vincolate alla sorte della società fino alla liquidazione della stessa e postergate agli altri crediti sociali in fase liquidativa eventuale. Peraltro, come sopra analiticamente ricordato, la doglianza della ricorrente coglie essenzialmente due punti della motivazione della Corte di Firenze, e cioè il carattere fruttifero dei fondi "in conto aumento di capitale" (situazione che, in tesi non sarebbe incompatibile con la indisponibilità da parte dei soci di dette somme) e la possibilità di considerare detti fondi come crediti dei soci conferenti, ancorché vincolati allo scopo fino alla liquidazione sociale ed in essa postergati, giustificando così l'operazione eseguita della società con l'assemblea del 25 luglio 1984 con cui si era semplicemente mutata la qualificazione di una voce patrimoniale, ma si era proceduto alla compensazione tra il debito dei soci, quali sottoscrittori delle nuove azioni, ed il loro credito quali conferenti dei fondi nel "conto aumento di capitale". La Corte fiorentina, peraltro, aveva ben tenuto conto dell'intenzione effettiva delle parti, in relazione alla natura dei fondi "in conto aumento di capitale", e della condotta successiva da essi posta in essere, traendo argomento dalla relazione dell'Amministratore unico precedente l'assemblea del 25 luglio 1984 e dalle modalità di attuazione della ricostituzione e dell'aumento del capitale che dei criteri di detta relazione costituivano puntuale attuazione.
Aveva rilevato, infatti, la Corte del merito che, secondo gli apprezzamenti dell'Amministratore Unico, la sentenza del tribunale di Siena 29 febbraio 1984 aveva fatto venire meno il presupposto giustificativo dei ripianamenti di perdite effettuati dai soci con precedenti delibere, per cui agli stessi soci dovesse essere riconosciuto un credito nei confronti della società per somme versate ed interessi sulle stesse maturati, somme che, per l'importo di L. 858.545.890 erano costituite sia di esborsi effettuati contestualmente alle assemblee del 23 maggio 1980 e 7 giungo 1982, sia dagli utilizzi del fondo "soci in conto capitale" effettuati con le delibere 11 maggio 1981 e 7 giugno 1982.
Da detta impostazione emerge che i versamenti effettuati contestualmente alle assemblee ed i fondi utilizzati dal "conto" in questione con le precedenti delibere, non costituivano conferimenti in patrimonio a titolo definitivo, vincolati fino a liquidazione sociale dallo scopo di ricostituzione di capitale secondo le esigenze che via via si potessero manifestare nella vita della società, ma versamenti effettuati in previsione ed in attuazione di precise e concrete operazioni di ricostituzione e di aumento di capitale di volta in volta prese in considerazione. Di conseguenza venute meno, per le vicende indicate, le singole operazioni di ricostituzione del capitale, le situazioni giuridiche per cui i conferimenti erano stati effettuati rimanevano prive della loro causa attributiva alla società e costituivano crediti restitutori, normalmente esigibili da parte dei singoli soci conferenti. Questi avrebbero ben potuto disporne l'utilizzazione nel nuovo e definitivo aumento di capitale oggetto della delibera del 25 luglio 1984, che era stato deciso sia con versamenti in danaro, sia mediante l'utilizzazione dei crediti;
ma proprio perché si trattava ormai di normali situazioni creditorie una volta venuta meno la loro causa attributiva specifica alla società, la loro nuova imputazione al patrimonio sociale comportava la necessaria introduzione di un fatto estintivo del credito, (la compensazione). Questa era la ragione per cui la ricostituzione del capitale del 1984 non era avvenuta semplicemente mediante una variazione di voci contabili di valori comunque nella disponibilità della società, ma mediante operazioni di compensazione tra crediti dei soci verso la società e debiti degli stessi conseguenti alla sottoscrizione dell'aumento di capitale.
In definitiva, perché in relazione al bilancio al 31 dicembre 1982, ed alla situazione evidenziata all'assemblea del 30 giugno 1983, non si dovesse individuare la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, in considerazione del conto "soci in conto aumento di capitale" di valore adeguato (come sostenuto dai ricorrenti), detto conto avrebbe dovuto individuare fondi conferiti dai soci e vincolati in via definitiva in relazione a tutte le esigenze di ricostituzione o di aumento di capitale che nella vita sociale si manifestassero; occorrerebbe, in sostanza che detti fondi costituissero entità patrimoniali "proprie" della società, da essa disponibili per il fine previsto in un qualsiasi momento l'esigenza di operazioni sul capitale si manifestasse, e nel contempo non più disponibili da parte dei soci, se non alla stregua della disponibilità postergata e finale, in sede di liquidazione, che si riconosce al capitale sociale. Ma se tale fosse stata la situazione del "conto", non vi sarebbe stata alcuna necessità di provvedere all'aumento mediante compensazione tra situazione giuridica passiva ed attiva dei singoli soci costituente una modalità di estinzione del credito. Nè è valida l'argomentazione secondo cui il credito vincolato all'aumento del capitale per fondi affluiti nel "conto", costituirebbe pur sempre un credito del socio, ancorché postergano e vincolano nell'esigibilità alla liquidazione sociale. Un credito vincolato alla stessa stregua dei conferimenti in patrimonio, che costituisca fondo proprio della società, si troverebbe già in una situazione giuridica, sotto il profilo dell'esigibilità, analoga a quella del patrimonio conferito, per cui non richiederebbe alcun fatto estintivo (mediante compensazione) per ripianare le perdite. Il fatto che la società abbia ritenuto di dovere provvedere, invece con un fatto estintivo della situazione giuridica del socio (la compensazione) è indice del fatto che detta situazione, finché sussistente, non avrebbe consentito il passaggio dei fondi a patrimonio sociale; significa, cioè, riconoscere che quei fondi non avevano (sia pure per le vicende indicate che variamente avevano influito sul patrimonio della società e sulle diverse posizioni dei soci), quella destinazione definitivamente vincolata al fine. Sotto il profilo indicato la sentenza della Corte di Firenze non è stata ne' carente sul piano motivazionale, ne' violatrice delle norme di ermeneutica negoziale, per cui il mezzo di cassazione in esame deve essere rigettato.
IV )
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2497, 2446, 2447, 2448 n. 4 a norma dell'art. 360 n. 3 c.p.c.
Sostiene la ricorrente che l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello, consisterebbe nell'avere automaticamente ricollegato, all'ipotetica violazione dell'obbligo che agli amministratori impone l'art. 2447 c.c. di convocare quanto prima l'assemblea straordinaria per deliberare sullo scioglimento della società ovvero sulla ricostituzione del capitale sociale, lo scioglimento della società che, invece, è autonomamente e diversamente disciplinato dall'art. 2884 n. 4 c.p.c. Sostiene, infatti, che la violazione dell'art. 2447 c.c. non comporta di per sè lo scioglimento della società, ma è solo fonte di responsabilità per gli amministratori per i danni che dalla mancata tempestiva convocazione possono derivare ai soci ed ai creditori sociali.
Lo scioglimento ex art. 2884 n. 4, invece, consegue solo alla deliberazione dell'assemblea convocata, che non provveda o alla trasformazione della società e alla reintegrazione del capitale sociale. Causa di scioglimento della società non è la perdita del capitale sociale in quanto tale, e la sua riduzione al di sotto del minimo legale, ma la mancata reintegrazione del capitale stesso al minimo legale o la mancata trasformazione della società. Il motivo merita accoglimento.
Ed invero, l'art. 2448 n. 4 c.c., nel prevedere, tra le cause di scioglimento della società, la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, fa "salvo quanto è disposto dall'art. 2447 c.c.". Il collegamento tra gli adempimenti imposti agli amministratori dall'art. 2447 c.c., e la previsione di scioglimento dell'art. 2448 n. 4 c.c., è stato inteso in due diverse modalità, e cioè:
A) o gli adempimenti dell'art. 2447 c.c. condizionano sospensivamente il verificarsi dello scioglimento;
B) ovvero detti adempimenti condizionano risolutivamente, con effetto ex tunc, lo scioglimento.
Secondo, infatti, autorevoli voci di dottrina, per il verificarsi della causa di scioglimento in esame, non è sufficiente che la perdita si sia verificata in una certa misura, ma è necessario, innanzi tutto, che sia ufficialmente accertato che le perdite hanno determinato la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, e questo accertamento ufficiale non può farsi se non nel bilancio di esercizio; in secondo luogo, la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale non funziona automaticamente, ma funziona soltanto in quanto l'assemblea, convocata a norma dell'art. 2447 c.c., non adotti quei provvedimenti che consentano di conservare in vita la società. Di conseguenza lo scioglimento è conseguenza piuttosto della mancanza di una delibera su quei punti, o di una delibera negativa, che non della riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale in sè e per sè considerato. Secondo l'indirizzo espresso da questa Corte (cass. 28 giugno 1980 n. 4089), nell'ipotesi prevista dall'art. 2448 n. 4 c.c., lo scioglimento della società si produce automaticamente ed immediatamente, salvo il verificarsi della condizione risolutiva costituita dalla reintegrazione del capitale o della trasformazione della società ai sensi dell'art. 2447 c.c.; con il verificarsi della predetta condizione risolutiva vengono meno ex tunc lo scioglimento della società ed il diritto del socio alla liquidazione della quota, senza necessità di una delibera all'unanimità per la revoca dello scioglimento.
Nell'un caso e nell'altro, non sussiste un termine decadenziale oltre il quale all'assemblea, a ciò convocata, sia precluso di deliberare a norma dell'art. 2447 c.c. Il mancato rispetto della sollecitudine che l'art. 2447 c.c. impone agli amministratori per la convocazione dell'assemblea (senza indugio), potrà essere causa di loro responsabilità, ma non preclude all'assemblea, che non può autonomamente convocarsi in mancanza di iniziativa degli organi a ciò deputati, di emettere, con effetto ex tunc, le delibere di ripianamento delle perdite in modo da ricostituire il capitale quanto meno al limite legale, come nella specie è avvenuto.
Erronea è, quindi la pronuncia della Corte di Firenze, da un lato nell'avere ritenuto invalida la delibera 25 luglio 1984 per una tardività che nel sistema della legge non è sanzionata come vizio della delibera stessa; erronea, d conseguenza, nell'avere affermato la sentenza del tribunale di Siena che aveva dichiarato lo scioglimento della società, oggi ricorrente.
La corte del rinvio, uniformandosi all'indirizzo di questa Corte espresso con la sentenza 28 giungo 1980 n. 4089, cui si ritiene di dovere dare continuità, nel valutare la situazione sottoposta al suo esame, si uniformerà al principio per cui, in presenza di una perdita di bilancio che riduca il capitale al di sotto del limite legale, la delibera sociale emessa a norma dell'art. 2447 c.c., ancorché la assemblea non sia stata convocata dall'amministratore con la sollecitudine prevista dalla legge, non è viziata ed è valida a fare venire meno con effetto ex tunc gli effetti dello scioglimento, senza necessità di una delibera all'unanimità per la revoca dello scioglimento.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo; cassa e rinvia, in relazione al motivo accolto, anche per le spese ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze. Roma 14 dicembre 1993.