Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6860 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 10 Settembre 1981, n. 5076. Est. Afeltra.


Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione (recesso e risoluzione) del rapporto - Licenziamento - Volontario ("Ad Nutum") - Preavviso - Trasferimento d'azienda - In genere - Licenziamento con preavviso intimato da un istituto di credito - Successiva stipulazione da parte di quest'ultimo dell'atto pubblico di incorporazione in altro istituto di credito - Mantenimento in servizio del dipendente dopo la scadenza del termine di preavviso e prima di quella del termine di tre mesi ex art. 2503 cod. civ.. - Effetti.

Società - Fusione - Effetti.



La disposizione dell'art. 2503 cod. civ., secondo la quale la fusione di due società può essere attuata solo dopo tre mesi dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese (pubblicazione condizionata, nel caso di istituti di credito, al nullaosta della banca d'Italia), comporta che l'atto di fusione, se stipulato prima, è valido, ma la sua efficacia - estintiva delle società che si fondono e costitutiva della nuova società o, nel caso di fusione per incorporazione, soltanto estintiva della società incorporante - resta sospesa finché non sia decorso il termine fissato dalla legge. Pertanto, nel caso in cui un istituto di credito, che, dopo aver intimato il licenziamento con preavviso ad un dipendente, abbia stipulato l'atto pubblico di sua incorporazione in altro istituto di credito prima del decorso del termine trimestrale suddetto, mantenga in servizio tale lavoratore nonostante la scadenza del preavviso, anteriore al decorso del termine di efficacia della fusione, si verifica l'inefficacia, per revoca consensuale, del licenziamento intimato, con la conseguente possibilità, al verificarsi della fusione per incorporazione, della continuazione del rapporto di lavoro con l'istituto incorporante. (massima ufficiale)