Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6827 - pubb. 17/01/2012
Impugnazione del riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità e questione di costituzionalità dell''art. 263 c.c.
Corte Costituzionale, 12 Gennaio 2012, n. 7. Est. Grossi.
Filiazione - Riconoscimento di figlio naturale - Impugnazione per difetto di veridicità - Esercizio dell'azione da parte dell'autore del riconoscimento - Mancato assoggettamento ad un termine annuale di decadenza - Diversità di disciplina rispetto all'azione di disconoscimento di paternità.
Favor veritatis - Conflitto con il favor minoris - Non sussiste.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 c.c., sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, l «nella parte in cui non sottopone ad un termine annuale di decadenza il diritto del genitore di esperire l’azione di impugnazione del riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità», attesa la non comparabilità (sotto il profilo ontologico e teleologico) delle situazioni poste a raffronto in rapporto ai limiti temporali di proponibilità dell’impugnazione ex art. 263 cod. civ. e dell’azione di cui all’art. 244 cod. civ. (limiti peraltro diversamente ascrivibili, gli uni, alla categoria dei termini di prescrizione e, gli altri, a quella dei termini di decadenza), giacché l’imprescrittibilità dell’impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità trae giustificazione dalla superiore esigenza di far cadere ogni falsa apparenza di status, mentre il breve termine di decorrenza dell’azione di disconoscimento di paternità trova ragione nel favor legitimitatis quale espressione della presunzione di paternità rispetto al figlio concepito durante il matrimonio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
La crescente considerazione del favor veritatis (la cui ricerca risulta agevolata dalle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dall’elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini: sentenze n. 50 e n. 266 del 2006) non si pone in conflitto con il favor minoris, poiché anzi la verità biologica della procreazione costituisce una componente essenziale dell’interesse del medesimo minore, che si traduce nella esigenza di garantire ad esso il diritto alla propria identità e, segnatamente, alla affermazione di un rapporto di filiazione veridico (Corte cost. sentenze 322 del 2011, n. 216 e n. 112 del 1997). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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