Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6803 - pubb. 01/08/2010
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Cassazione civile, sez. III, 17 Novembre 1997, n. 11393. Est. De Aloysio.
Società - Di persone fisiche - Società semplice - Scioglimento - Liquidazione - Liquidatori - Poteri - Divieto di nuove operazioni - Nuove operazioni - Nozione - Violazione del divieto - Conseguenze - Inefficacia.
La società regolarmente sciolta continua a sopravvivere come soggetto collettivo, pur dopo la messa in liquidazione, all'unico scopo di liquidare i risultati della cessata attività sociale, sicché non è consentito ai liquidatori, a norma degli art. 2278 e 2279 cod. civ., intraprendere nuove operazioni, intendendosi per tali quelle che non si giustificano con lo scopo di liquidazione o definizione dei rapporti in corso, ma che costituiscono atti di gestione dell'impresa sociale, atti che se compiuti sono inefficaci per carenza di potere (fattispecie concernente la stipulazione da parte dei liquidatori di due contratti di locazione). (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Enzo MERIGGIOLA - Presidente -
Dott. Ugo DE ALOYSIO - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Francesco BOFFA TARLATTA - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COOP DI CONSUMO MAGALI SOC, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARENULA 41, presso lo studio dell'avvocato MARIO ZACCAGNINI, difesa dagli avvocati FERDINANADO DE FRANCISCIS e DONATO PAPAP, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COND FABBRICATO ESPERANTO in CASERTA - VIA PICAZIO, in persona dell'Amministratrice, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F D'OVIDIO 89, presso lo studio del Dott. R PEDICINI, difeso dall'avvocato RICCIARDELLI M ANTONIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 316/95 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 26/01/94 e depositata il 07/02/95 (R.G. 2392/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/97 dal Relatore Consigliere Dott. Ugo DE ALOYSIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due separati atti di citazione il condominio Esperanto di Caserta convenne dinanzi al pretore di quella città la soc. cooperativa di consumo "Magali" al fine di sentir convalidare lo sfratto per finita locazione ed in subordine per sentirla condannare al rilascio dei locali terranei concessile in locazione con contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge N. 392/78.
La convenuta, costituitasi, si oppose al rilascio sostenendo che i contratti erano stati rinnovati su iniziativa del liquidatore della cooperativa attrice.
L'adito Pretore, negato il provvedimento di rilascio, rimise le parti, per ragione di valore, davanti al Tribunale di S. Maria Capua Vetere che, riunite le cause ed in accoglimento della domanda, condannò la convenuta al rilascio degli immobili nella disponibilità di controparte, sul rilievo della non opponibilità dei nuovi contratti al condominio per difetto di rappresentanza del liquidatore.
La sentenza fu integralmente confermata dalla Corte di Appello territoriale la quale, in relazione al motivo di gravame concernente l'eccezione di ultrapetizione, rilevò che i contratti di locazione stipulati dal liquidatore della Cooperativa edilizia erano invalidi, non avendo egli il potere di compiere atti diversi da quelli necessari al raggiungimento dello scopo per il quale era stato nominato, giusta il disposto degli artt. 2278 e 2279 cod. civ. secondo i quali il liquidatore può compiere solo gli atti necessari per la liquidazione e non può intraprendere nuove operazioni. Rilevò, inoltre, che era sfornito di prova l'assunto del rinnovo tacito della locazione, per aver la Cooperativa prima, e poi il Condominio, accettato i canoni di fitto, pur assumendo che la locazione era scaduta, dal momento che le locazioni con scadenza legale quali quelle in esame regolate dall'art. 71 legge 392/1978 non possono ritenersi tacitamente rinnovate per inerzia del locatore, in difetto di altri e più significativi fatti concludenti rivelatori di tale volontà, giacché nelle locazioni a termine il conduttore è in mora dalla data di scadenza fissata dalla legge. Per la cassazione della sentenza di 2º grado ha proposto ricorso la cooperativa di consumo Magalì sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il condominio del fabbricato Esperanto chiedendo il rigetto del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2278 e 2279 cod. civ. per aver la Corte territoriale erroneamente qualificato come "nuove operazioni" la stipula dei due contratti di locazione in data 31.1.1987 e registrati il 13.2.1987, della durata di 12 anni ognuno, da parte del liquidatore della cooperativa Esperanto.
A sostegno si afferma che tali contratti non rientrano tra gli scopi della cooperativa edilizia, e, comunque, erano diretti a dare disciplina a rapporti in corso, pendenti alla data di scioglimento della cooperativa.
La censura è priva di fondamento.
Il giudice del gravame, premesso che nella specie l'atto di scioglimento anticipato della Cooperativa edilizia e di nomina del liquidatore è costituito dal verbale assembleare del 25.6.1986, ha correttamente affermato che tutte le operazioni con finalità diverse da quella della liquidazione della società, compiute dopo tale data dal liquidatore, sono nulle ed inefficaci per carenza di potere, ivi compresi gli anzidetti contratti di locazione.
Invero a norma del combinato disposto degli artt. 2278 e 2279 cod. civ. i liquidatori possono compiere solo gli atti necessari per la liquidazione e non possono intraprendere nuove operazioni. Ciò significa che il liquidatore non può compiere atti di speculazione commerciale, o di utilizzazione dei beni della società1 quali quelli in questione, giacché la società regolarmente sciolta continua a sopravvivere, come soggetto collettivo, pur dopo la messa in liquidazione, all'unico scopo di liquidare i risultati della cessata attività sociale.
Pertanto, allorché i soci liquidatori, invece di eseguire attività di liquidazione, compiono nuove operazioni, queste fanno capo unicamente e personalmente ad essi e non sono riferibili alla società (Cass. 8.2.1974 n. 365), intendendosi per tale quella che non si giustifica con lo scopo di liquidazione e di definizione dei rapporti in corso, ma che costituisce un atto di gestione della impresa sociale quale è, appunto, il contratto di locazione. Con il motivo successivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1375-1337 cod. civ. e 69 legge N. 392/1978 nonché contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, per non aver i giudici del merito considerato che le parti avevano agito secondo buonafede e correttezza e che l'assenso della coop. Magalì alle trattative e alla stipula dei contratti doveva essere inteso come volontà di proseguire la locazione alle nuove condizioni.
Anche tale motivo è privo di consistenza.
Infatti esso è superato da quanto si è esposto nella confutazione del primo motivo, a proposito della carenza di potere del liquidatore di stipulare atti di gestione dell'impresa sociale. Inoltre va rilevato che i nuovi contratti di locazione in questione non sono opponibili al condominio anche per difetto di rappresentanza del liquidatore della Cooperativa Esperanto che non avrebbe potuto compiere atti di disposizione di un bene appartenente a terzi, ossia ai comproprietari dei terranei, dopo il suindicato atto di scioglimento anticipato della cooperativa e di nomina del liquidatore.
È ultroneo, quindi, il richiamo al principio della buona fede nell'esecuzione del contratto, che costituisce autonomo obbligo giuridico (Cass. N. 960/1986; 89/1986; 460/1973) ed applicazioni, in materia contrattuale, del più generale principio di correttezza di cui all'art. 1175, ed al principio secondo cui le parti nella fase delle trattative e nella formazione del contratto, debbono comportarsi secondo buona fede nel senso che ciascuna di esse incontra oneri di informazione e di conoscibilità, il cui assolvimento puntuale, corretto consente di realizzare la soddisfazione dell'interesse alla libertà negoziale delle parti, che costituisce l'interesse protetto dalla disciplina della responsabilità precontrattuale.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna della cooperativa di consumo Magali al pagamento delle spese di questo giudizio, oltre agli onorari in favore del resistente Condominio, liquidati come in dispositivo. P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso proposto dalla Cooperativa di consumo Magali avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 26 gennaio 94 - 7 febbraio 1995 e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in L. 65.500 oltre agli onorari in L. 1.500.000. Così deciso nella Camera di Consiglio della terza sezione civile in Roma il 17 aprile 1997.