Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6506 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. II, 29 Luglio 2008, n. 20558. Est. Mazzacane.


Società - Di persone fisiche - Società in accomandita semplice - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Norme applicabili - Modifica della ragione sociale per effetto della sostituzione dell'unico socio accomandatario e modifica della sede sociale - Conseguenze - Trasformazione in diverso soggetto giuridico - Esclusione - Fattispecie.



Nella società in accomandita semplice, la modifica della ragione sociale per effetto della sostituzione dell'unico socio accomandatario determina esclusivamente una modifica dell'atto costitutivo ma non la trasformazione della società in un soggetto giuridico diverso, così come accade in caso di mutamento della sede sociale rimanendo immutato il modello sociale e il regime della responsabilità patrimoniale dei soci e della società. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che erroneamente la corte di merito avesse dichiarato inammissibile l'appello in quanto proposto da una società in accomandita semplice recante, rispetto al primo grado, diversa sede sociale e differente nome dell'unico socio accomandatario). (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IMM SAN LORENZO DI MELATO GEOM FLAVIO & SAS, in persona del Socio Accomandatario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A CHINOTTO 1, presso lo studio dell'avvocato ERMANNO PRASTARO, che lo difende unitamente all'avvocato GIACHIN Fabio, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CITY BAR SNC DELL'OSTE GENOVINA, in persona dei suoi legali rappresentanti, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dagli avvocati PANARITI Benito, FABIO TARGA, giusta procura speciale per Notaio CAMPORESE Loris, rep. 69994 del 4/42/07 (depositata in udienza);
- resistente con procura -
contro
TREVISAN GIANNI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1646/02 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 21/10/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 05/12/07 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato PRASTARO Ermanno, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato PANARITI Benito, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14.9.1990 la S.n.c. City Bar conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova Trevisan Gianni chiedendone la condanna al risarcimento dei danni che assumeva aver subito in conseguenza di infiltrazioni d'acqua nel proprio immobile adibito ad uso diverso dall'abitazione sito in Abano Terme propagatesi in data 29.7.1988 dal soprastante appartamento di proprietà del convenuto.
Il Trevisan si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda assumendo che all'epoca di accadimento delle suddette infiltrazioni l'immobile era di proprietà della Immobiliare S. Lorenzo di Vessio Leonardo e C. S.a.s..
Evocata in giudizio dall'attrice, quest'ultima restava contumace. Il Tribunale con sentenza del 13.10.1997 rigettava la domanda nei confronti del Trevisan e l'accoglieva nei confronti della terza chiamata che condannava al pagamento della somma di L. 26.000.000 oltre interessi legali.
Proposto gravame da parte della Immobiliare S. Lorenzo di Melato Flavio e C. S.a.s., nella contumacia del Trevisan e della S.n.c. City Bar, la Corte di Appello di Venezia con sentenza del 21.10.2002 ha dichiarato inammissibile l'impugnazione in quanto proposta da soggetto che dalla documentazione prodotta risultava diverso da quello evocato nel giudizio di primo grado, data la diversità della ragione sociale e della sede sociale delle due società. Per la cassazione di tale sentenza la Immobiliare San Lorenzo S.a.s. di Melato geometra Flavio e C. ha proposto un ricorso affidato a due motivi; la S.n.c. City Bar ed il Trevisan non si sono costituiti in questa sede; la ricorrente ha successivamente depositato una memoria;
il difensore della City Bar munito di procura speciale ha partecipato all'udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la Immobiliare San Lorenzo S.a.s. di Vessio Leonardo e C. e la Immobiliare San Lorenzo S.a.s. di Melato geometra Flavio e C. fossero due soggetti distinti dichiarando per questi motivi l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione attiva dell'appellante; la ricorrente assume che la Corte territoriale non ha esaminato la documentazione prodotta dalla quale emergeva che si trattava dello stesso soggetto; invero dal Contratto di compravendita del 20.12.1988 stipulato tra il Trevisan e la San Lorenzo S.a.s. di Vessio Leonardo e C. risultava che quest'ultima aveva lo stesso numero di partita IVA della Immobiliare San Lorenzo s.a.s. di Melato geometra Flavio e C; inoltre vi era in atti la copia della raccomandata inviata dal legale della City Bar alla Immobiliare San Lorenzo con sede in Via 1 maggio 21/A in Abano Terme, ovvero nella nuova sede della società precedentemente ubicata in Via Jannelli 5. La ricorrente quindi sostiene che vi era stata soltanto la modifica della ragione sociale (essendo subentrato Flavio Melato all'unico socio accomandatario Leonardo Vessio) e della sede legale, eventi entrambi irrilevanti ai fini del mutamento del soggetto, che era rimasto il medesimo.
Infine la ricorrente rileva che l'onere della prova della legittimazione ad impugnare la sentenza di primo grado poteva sorgere per l'appellante solo nel caso di contestazione avversaria, nella specie non avvenuta, data la contumacia delle altre parti. Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 81 c.p.c. e art. 2314 c.c., assume che la sentenza impugnata non ha considerato che non si era verificata una sostituzione processuale dell'appellante alla parte chiamata in causa nel primo grado di giudizio e che inoltre la modifica della ragione sociale non aveva inciso sui rapporti sostanziali e processuali di un soggetto che era rimasto identico.
Le enunciate, da esaminare contestualmente in quanto connesse, sono fondate.
Il Giudice di Appello ha dichiarato la inammissibilità del gravame in quanto la modifica della ragione sociale (conseguente alla sostituzione del socio accomandatario Leonardo Vessia con Melato Flavio) e della sede sociale (da Via Jannelli 5 in Abano Terme in Via 1 maggio 21/A della stessa città) impedivano, in difetto di elementi contrari la cui prova incombeva all'appellante, di ritenere quest'ultima società come la medesima di quella evocata nel giudizio di primo grado, con conseguente difetto di legittimazione ad impugnare la sentenza del Tribunale di Padova.
Tale convincimento non può essere condiviso.
Sotto un primo profilo si rileva che la modifica della ragione sociale per effetto della sostituzione dell'unico socio accomandatario si risolve in una modifica dell'atto costitutivo (che invero ai sensi dell'art. 2316 c.c., deve indicare i soci accomandatari ed i soci accomandanti), ovvero in una vicenda che per sua natura non comporta il mutamento di una determinata società in accomandita semplice in un soggetto giuridico diverso, come è confermato dal fatto che sulle obbligazioni di una società in accomandita semplice non incide il mutamento della ragione sociale nè l'ingresso di un nuovo socio accomandatario, il quale risponde anche dei debiti anteriori all'acquisto della qualità di socio (Cass. 13.4.1989 n. 1781).
Deve poi ritenersi che neppure la modifica della sede sociale di una società in accomandita semplice può determinare la nascita di un soggetto diverso da quello precedente, atteso che anche tale mutamento da luogo ad una mera modifica dell'atto costitutivo, ad una vicenda quindi interna alla medesima compagine sociale senza alcun riflesso sulla identità della società.
Pertanto deve escludersi che le evidenziate modifiche della ragione sociale e della sede sociale della Immobiliare San Lorenzo di Vessio Leonardo e C. S.a.s. abbiano comportato l'estinzione di tale società e la nascita di una diversa società.
Deve quindi concludersi che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto la inammissibilità del gravame proposto dalla Immobiliare S. Lorenzo di Melato geometra Flavio e C. S.a.s..
Il ricorso deve pertanto essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2008