Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6493 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. III, 02 Marzo 2006, n. 4652. Est. Filadoro.


Procedimento civile - Legittimazione - In genere (poteri del giudice) - Legittimazione processuale delle società - Esercizio delle azioni a mezzo del legale rappresentante - Cancellazione dal registro delle imprese - Conseguenze - Estinzione della società - Esclusione - Effetti sulla legittimazione processuale - Permanenza in capo alla società, anche in relazione al ricorso per cassazione - Fattispecie in tema di società in accomandita semplice.



L'atto formale di cancellazione della società dal registro delle imprese ha solo funzione di pubblicità, ma non ne determina l'estinzione, ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa a seguito della procedura di liquidazione. Ne consegue che, fino a tale momento, permane la legittimazione processuale in capo alla società che la esercita a mezzo del legale rappresentante, mentre deve escludersi che, intervenuta la cancellazione, il processo eventualmente già iniziato prosegua nei confronti delle persone fisiche che la rappresentavano in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, intervenuta la cancellazione dal registro delle imprese, ma non ancora la liquidazione di tutti i rapporti pendenti, di una società in accomandita semplice, già parte di un giudizio nel quale era stata rappresentata dall'amministratore accomandatario, essa aveva conservato la legittimazione, esercitata mediante il medesimo rappresentante, anche in relazione al ricorso per cassazione). (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. LEVI Giulio - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DIEGO SARTORI & C DI NOVELLO SERGIO & C. SAS, in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Novello Sergio, nonché dello stesso nella sua qualità di socio accomandatario della società, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TIGRÈ 37, presso lo studio dell'avvocato CAFFARELLI FRANCESCO, che la difende unitamente agli avvocati INNOCENZO MEGALI, ANDREA CERVESATO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BONACINA SAS DI ORESTE BONACINA & C., ora DITTA DUEBI SAS di BONACINA ORESTE e BETTIOL MAURIZIO, in persona dei soci accomandatari Bonacina Oreste e Bettiol Maurizio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MASSAROSA 3, presso lo studio dell'avvocato AMICI GIANCARLO, che la difende unitamente all'avvocato ADRIANA TEGHIL, con procura speciale del Dott. Notaio Antonio D'Urso in Mogliano Veneto (TV) del 2/03/05, Rep. 169617;
- controricorrente -
e contro
COMUNE DI TREVISO, in persona del Sindaco pro tempore Dott. Gentilini Giancarlo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BELSIANA 90, difeso dagli avvocati ANTONELLO CONIGLIONE, CELESTINO BIAGINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n, 1509/01 della Corte d'Appello di VENEZIA, terza sezione civile, emessa il 15/10/2001, depositata il 08/11/2001, R.G. 1600/1998;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/01/2006 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato Francesco CAFFARELLI;
udito l'Avvocato Giancarlo AMICI;
udito l'Avvocato Celestino BIAGINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCHIAVON Giovanni che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 3-6 giugno 1988, la s.a.s. Sartori & C. di Sergio Novello proponeva appello avverso la decisione del Tribunale di Treviso con la quale era stata condannata al pagamento della somma di L. 11.576.077 in favore dell'attrice, società in accomandita semplice Bonacina di Oreste Bonacina (ora Duebi s.a.s. di Bonacina Oreste & Bettiol Maurizio), a titolo di rimborso degli oneri di spostamento da un magazzino ad un altro, all'interno del mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Treviso.
Sosteneva l'appellante che lo spostamento dal suo magazzino ad un altro - all'interno del mercato - così come quello di tutti gli altri operatori commerciali -era stato disposto dal Comune di Treviso, per cui non poteva trovare applicazione l'art. 26 del regolamento del mercato comunale, che riguardava solo gli spostamenti attuati nell'interesse dei singoli assegnatari.
La società appellante negava poi di avere occupato il magazzino D/4 liberato dal Bonacina (altro operatore commerciale) in quanto l'occupazione dello stesso era stata solo provvisoria, in attesa che un altro operatore, a sua volta, liberasse quel magazzino che era stato definitivamente assegnato all'originaria attrice. Infine, l'appellante contestava il quantum delle spese, ritenendo assolutamente ingiustificate tra l'altro, le spese di acquisto di una nuova bilancia, il cui rimborso era stato pure richiesto dalla Due Bi.
La Corte d'Appello di Venezia accoglieva solo quest'ultima censura, confermando per il resto la decisione di primo grado. Osservavano i giudici di appello che l'art. 26 del regolamento del mercato comunale non pone deroghe alla regola per cui le spese di trasferimento da un magazzino ad un altro sono poste a carico degli assegnatari.
La lettura di questa disposizione - sottolinea la Corte territoriale - è del resto assai chiara.
Essa pone a carico delle imprese beneficiarie del trasferimento di magazzino una adeguata indennità, la quale deve tener conto dei reali oneri sopportati dalle altre imprese che subiscono il cambio di magazzino.
Nel caso di specie, osservava la Corte d'Appello, era stata effettivamente la s.a.s. Sartori ad occupare il posteggio D4 lasciato libero da Bonacina e non rispondeva neppure al vero che il trasferimento fosse stato disposto solo a titolo precario. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione Novello Sergio in proprio e la s.a.s. Sartori & C. deducendo quattro motivi di censura.
Resistono il Comune di Treviso e la Due Bi con controricorso. Il Comune ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzi tutto devono essere prese in esame le eccezioni di inammissibilità del ricorso per Cassazione proposte dal Comune di Treviso e dalla s.a.s. Duebi con controricorso.
La società Duebi ha preliminarmente eccepito l'invalidità della procura a margine, in quanto non conferita con specifico riferimento alla fase di legittimità.
Le espressioni generiche, utilizzate dal ricorrente, non consentirebbero - ad avviso della società controricorrente - di riferire esclusivamente al giudizio di Cassazione la procura apposta a margine del ricorso.
L'eccezione si rivela del tutto infondata.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale la genericità della formula adottata per il conferimento della procura di cui all'art. 365 del codice di procedura civile e persino la mancanza di un espresso riferimento al giudizio di Cassazione - non comportano affatto l'esclusione della specialità della procura medesima, quando questa sia desumibile con certezza dal rilascio in calce o a margine dell'atto contenente il ricorso così da implicare, in maniera precisa e sicura, lo specifico riferimento della procura al ricorso al quale essa inerisce e con il quale forma materialmente corpo (Cass. S.U. n. 11178 del 27 ottobre 1995).
Nel caso di specie non solo la procura è stata apposta a margine del ricorso per Cassazione, ma la stessa contiene un esplicito riferimento alla sentenza della Corte di Appello di Venezia, della quale si chiede espressamente la cassazione in sede di conclusioni, con l'adozione di tutti i provvedimenti consequenziali. I due controricorrenti propongono poi una seconda eccezione di inammissibilità del ricorso, per essere stata la procura rilasciata dalla società in accomandita semplice Diego Sartori e C. e sottoscritta dal suo rappresentante, Novello Sergio il quale ha firmato anche in proprio nella sua qualità di socio accomandatario. Alla data di deposito della sentenza impugnata (8 novembre 2001), obiettano i due controricorrenti, la società ricorrente non esisteva più per essere stata sciolta, senza messa in liquidazione, tre anni prima per essere infine cancellata in data 15 dicembre 1998 dal registro delle imprese.
Il solo Comune di Treviso ha inoltre rilevato il difetto di legittimazione ad impugnare in capo a Sergio Novello. Secondo il Comune dovrebbe ritenersi inammissibile l'impugnazione proposta da uno dei soci in proprio, quando ai precedenti gradi di giudizio abbia partecipato solamente la società.
Quest'ultima eccezione è fondata.
Si richiama sul punto la costante, giurisprudenza di questa Corte, la quale riconosce alle società di persone, sebbene sprovviste di personalità giuridica, la qualità di centri autonomi di interessi, dotati di una propria autonomia e quindi anche di capacità processuale, del tutto distinta dalle persone dei singoli soci (Cass. 5 giugno 1982 n. 3431, 28 gennaio 1987 n. 797, 22 luglio 1993 n. 8191).
Poiché il Novello, non aveva mai agito - nella presente causa - in proprio, nella qualità di socio accomandatario e come tale, illimitatamente responsabile dei debiti sociali, deve riconoscersi che lo stesso non era legittimato a ricorrere per Cassazione avverso la decisione della Corte d'Appello di Venezia.
A diverse conclusioni deve invece pervenirsi per l'eccezione di difetto del potere di rappresentare la società in capo al Novello (a seguito della estinzione della stessa società).
Ed invero, per consolidata giurisprudenza, l'atto formale di cancellazione della società ha solo funzione di pubblicità, ma non ne determina affatto l'estinzione, ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capi alla società stessa. Ne consegue che, fino a tale momento, permane la legittimazione processuale in capo alla società che la esercita a mezzo del legale rappresentante, mentre deve escludersi che, intervenuta la cancellazione, il processo eventualmente già iniziato, prosegua nei confronti delle persone fisiche che la rappresentavano in giudizio (Cass. 14 maggio 1999 n. 4774, 12 giugno 2000 n. 7972, 1 luglio 2000 n. 8842, 2 agosto 2001 n. 10555, 20 ottobre 2003 n. 15691. V. anche Cass. nn. 6597 e 8853 del 1998).
In applicazione di tali principi deve concludersi che il ricorso per Cassazione è ammissibile.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in merito alla questione della spettanza - o meno - alla società Bonacina della indennità di spostamento magazzino dalla stessa richiesta, travisamento dei fatti, illogicità, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del regolamento del mercato ortofrutticolo all'ingrosso del Comune di Treviso. I giudici di appello, osserva la ricorrente, hanno ritenuto che l'art, 26 - il quale stabilisce che l'onere derivante dagli spostamenti di magazzino all'interno del mercato siano a carico delle imprese beneficiarie in qualsiasi ipotesi di trasferimento - debba trovare applicazione anche quando il trasferimento sia stato disposto dal Comune nell'ambito di una più generale riorganizzazione dei posteggi del mercato.
Di tale interpretazione, gli stessi giudici non avrebbero tuttavia fornito alcuna spiegazione.
Il motivo è fondato.
Con affermazione apodittica, i giudici di appello hanno rilevato che l'art. 26 del regolamento comunale non pone alcuna deroga alle sue applicazioni, interessando quindi tutte le ipotesi in cui siano intervenuti spostamenti su cui si sia pronunciata la commissione. Secondo la Corte d'Appello "la indennità è dovuta dalla ditta beneficiaria dell'assegnazione (nella fattispecie: Sartori) in favore della ditta che deve liberare il magazzino (nella fattispecie:
Bonacina). La lettera della norma è chiarissima, in quanto alla scadenza del periodo di concessione l'Amministrazione ha la facoltà di stabilire uno spostamento dell'assegnazione di posteggio, salvo corresponsione, da parte della ditta beneficiaria, di una adeguata indennità che tenga esclusivamente conto dei reali oneri sopportati per il cambio di magazzino".
Nessun accenno è contenuto nella sentenza impugnata alle particolari condizioni che avrebbero determinato il trasferimento di magazzino della Sartori (dovuto, secondo la ricorrente, alla riorganizzazione dell'intero mercato con spostamenti che riguardavano ventisei ditte concessionarie, a seguito dei lavori di ampliamento del mercato). In base ad una lettura complessiva dell'art. 26, sottolinea la società ricorrente, la disposizione in essa contenuta sarebbe applicabile solo nell'ipotesi in cui una ditta concessionaria debba avere l'assegnazione di posteggi contigui e lo spostamento sia attuato alla scadenza della concessione.
Si tratta di una obiezione già sollevata nei primi due gradi di giudizio, ai quali i giudici di primo e di secondo grado non hanno dato risposta.
La Corte d'Appello si è, infatti, limitata ad escludere dall'indennizzo le spese per l'acquisto di una nuova bilancia, omettendo - tra l'altro - di considerare le censure avanzate dalla Sartori con riferimento alle ulteriori spese (in particolare per quanto riguarda i lavori edili eseguiti).
Il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con assorbimento degli altri motivi, che riguardano ulteriori profili relativi alla congruità delle spese di spostamento e al diritto della Bonacina di ricevere comunque una indennità a carico della ricorrente. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio ad altro Giudice che procederà a nuovo esame. Il Giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da Novello Sergio in proprio. Accoglie il primo motivo del ricorso proposto dalla s.a.s. Diego Sartori & C. di Novello assorbiti gli altri. Cassa e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello, di Brescia. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2006