Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6492 - pubb. 01/08/2010
Scioglimento della società in nome collettivo per il venir meno della pluralità di soci e decorso del termine per la dichiarazione di fallimento dalla cancellazion
Cassazione civile, sez. I, 13 Luglio 2006, n. 15924. Est. Fioretti.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Imprese soggette - Società - Società in nome collettivo - Avvenuto scioglimento per venir meno della pluralità di soci - Termine per la dichiarazione di fallimento - Un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, e non dal verificarsi della causa di scioglimento - Fondamento.
In caso di scioglimento della società in nome collettivo per il venir meno della pluralità di soci, il fallimento della società (e del socio superstite) può essere dichiarato, ai sensi dell'art. 10 legge fallim., sino a quando sia decorso un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese (Corte cost. sent. n. 319 del 2000), e non già dal verificarsi della causa di scioglimento, atteso che, per quanto le cause di scioglimento operino automaticamente, ossia di diritto, tuttavia, verificatasi una di tali cause, la società non si estingue automaticamente, ma entra in stato di liquidazione e rimane in vita sino al momento della cancellazione. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - rel. Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. NAPOLEONI Valerio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'IGNAZIO REMO, in proprio e nella qualità di socio illimitatamente responsabile della ditta D'ignazio Remo e C. s.n.c., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI CAPUANA 175, presso l'avvocato PALOMBI MARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato SCARPANTONI Carlo, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LAMARCA LUCIO, CAFFÈ MOKAMBO DITTA SRL, SEAGRAM ITALIA DITTA S.p.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 486/01 della Corte di Appello di L'AQUILA, depositata il 11/12/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22/05/2006 dal Consigliere Dott. FIORETTI Francesco Maria;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12/03/1997 il Tribunale di Teramo dichiarava il fallimento della società D'Ignazio Remo & C. s.n.c. nonché D'Ignazio Remo, quale socio illimitatamente responsabile. Con atto di citazione, notificato il 04/04/1997, D'Ignazio Remo, in proprio e quale unico socio illimitatamente responsabile della società D'Ignazio Remo & C. s.n.c., conveniva in giudizio dinanzi a detto tribunale la curatela del fallimento summenzionato, la Ditta Caffè Mokambo s.r.l. e la Ditta Seagram Italia s.p.a. al fine di sentir pronunciare la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento summenzionata.
Il tribunale fallimentare aveva dichiarato il fallimento in questione, disattendendo la tesi del D'Ignazio secondo cui, in virtù della cessione di quote, con atto del 4 agosto 1994, dal socio Di Bernardo Bruno al D'Ignazio, la società si era trasformata in una ditta individuale avente il carattere di impresa artigiana non assoggettabile a fallimento.
Nel giudizio di opposizione l'opponente ribadiva che, trattandosi di società di persone costituita da due soci di cui uno aveva alienato all'altro le proprie quote e non essendo intervenuta la ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, automaticamente la società si era trasformata in ditta individuale, da qualificarsi, come risultava da documentazione in atti, piccolo imprenditore ex art. 2083 c.c., come tale non assoggettabile a fallimento. Il Tribunale di Teramo, nella contumacia dei convenuti, rigettava l'opposizione. Avverso detta sentenza D'Ignazio Remo, in proprio e nella qualità su indicata, proponeva appello dinanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila, che, nella contumacia degli appellati, rigettava l'impugnazione.
Il Giudice d'appello osservava che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 319 del 21 luglio 2000 il termine annuale per la dichiarazione di fallimento della società summenzionata decorreva non dal momento dello scioglimento, ma da quello della sua cancellazione dal registro delle imprese. Poiché tale cancellazione non era stata effettuata ed il fallimento era stato dichiarato per debiti facenti capo alla società, dovevano considerarsi irrilevanti ed infondate le questioni relative al preteso effetto automatico dello scioglimento della società, alla avvenuta cessione delle quote sociali con contestuale modifica monosoggettiva della società ed alla applicazione al caso di specie dell'art. 2272 c.c., per effetto del quale appunto, secondo l'assunto dell'appellante, la società si sarebbe trasformata in impresa individuale non assoggettabile a fallimento L. Fall. ex art. 1.
Avverso tale sentenza D'Ignazio Remo, in proprio e quale unico socio illimitatamente responsabile della società D'Ignazio Remo & C. s.n.c. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. Le intimate curatela fallimentare, Ditta Caffè Mokambo s.r.l, Ditta Seagram Italia s.p.a. non hanno spiegato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione - falsa applicazione dell'art. 2308 c.c., in riferimento all'art. 2272 c.c., n. 4.
Il collegio non avrebbe correttamente applicato la normativa sopra indicata, atteso che l'art. 2272 c.c., richiamato esplicitamente per la società in nome collettivo dall'art. 2308 c.c., n. 4, statuisce che la società si scioglie quando viene a mancare la pluralità dei soci.
Il non aver colto tale realtà giuridica avrebbe indotto il collegio a non valutare la documentazione prodotta in atti, dalla quale emergerebbe, tra l'altro, il carattere di piccolo imprenditore del D'Ignazio.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia erronea motivazione - Difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia. La corte d'appello, per pervenire al diniego di riforma della prima pronuncia, avrebbe invocato in maniera inconferente la sentenza n. 312 del 2000 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale della L. Fall. art. 10, nella parte in cui non prevede che il termine di un anno dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa collettiva per la dichiarazione di fallimento della società decorra dalla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese.
Tale decisione non avrebbe alcuna incidenza sull'ipotesi di scioglimento della società ne' sull'operatività dell'art. 2272 c.c., n. 4.
La Corte d'Appello non avrebbe considerato l'automatismo giuridico della trasformazione sociale in ditta individuale, derivante dalla citata disposizione, avendo giustificata la propria decisione sulla base della menzionata sentenza della Corte Costituzionale avente tutt'altra finalità, essendo stata dettata dal fine di porre un treno ai tempi indefiniti della liquidazione per far decorrere il termine annuale entro il quale poter dichiarare il fallimento di una società.
Entrambi i motivi di ricorso, con i quali viene sostanzialmente mossa una unica censura e che, quindi, per tale ragione vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.
Secondo il ricorrente, qualora uno dei due soci di una società di persone (nel caso di specie in nome collettivo) ceda le proprie quote all'altro socio, facendo così venir meno la pluralità dei soci, e tale pluralità non venga più ricostituita nel termine di sei mesi, lo scioglimento della società, verificatosi in virtù del disposto dell'art. 2272 c.c., n. 4, richiamato per la società in nome collettivo dall'art. 2308 c.c., determinerebbe l'automatica trasformazione della società in ditta individuale, con la conseguenza che il termine annuale per la dichiarazione di fallimento della società e del socio illimitatamente responsabile decorrerebbe dal momento di tale trasformazione e non dalla cancellazione della società dal registro delle imprese. Tale tesi non può essere condivisa per i seguenti motivi. Se è vero che tutte le cause di scioglimento operano automaticamente (vale a dire di diritto) per il solo fatto che si sono verificate, è altrettanto vero che al verificarsi di una causa di scioglimento la società non si estingue immediatamente. Verificatasi una causa di scioglimento cessa soltanto la fase di gestione attiva (come si evince dall'art. 2274 c.c., i poteri degli amministratori sono limitati al compimento degli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione); la società non si estingue automaticamente, ma entra automaticamente in stato di liquidazione, continuando ad esistere soltanto in funzione della definizione dei rapporti pendenti. Con la liquidazione del patrimonio sociale si deve infatti provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, distribuendo, poi, fra i soci l'eventuale residuo attivo. Fino a quando i creditori sociali non siano stati soddisfatti e la società non sia stata cancellata dal registro dell'imprese, qualunque sia stata la causa che ha determinato lo scioglimento della società, questa non può considerasi estinta. Lo si desume (per la società in nome collettivo che viene in considerazione nel caso di specie) dall'art. 2312 c.c., comma 2, il quale dispone che "dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti.
La Corte di Cassazione in un caso analogo a quello in esame ha affermato che la nascita di una impresa individuale, cui quella collettiva trasferisca il proprio patrimonio, non da luogo all'automatica trasformazione in impresa individuale della società sciolta, ma soltanto ad un rapporto di successione tra soggetti per natura distinti, sicché detta vicenda non preclude la dichiarazione del fallimento della società entro un anno dalla sua eventuale cancellazione dal registro delle imprese (nella specie era stata dichiarata fallita una società disciolta, per mancata ricostituzione della pluralità dei soci a seguito di recesso di uno di questi, con assorbimento integrale del patrimonio della società nell'impresa individuate del socio superstite cfr. Cass. n. 1593 del 2002). Nel caso che ne occupa, pertanto, legittimamente è stato dichiarato il fallimento della società e del socio illimitatamente responsabile, anche se lo scioglimento della società stessa è stato determinato dalla mancata ricostituzione entro sei mesi della pluralità dei soci, avendo la Corte di merito accertato che il fallimento è stato dichiarato per debiti facenti capo alla società e che non è stata mai effettuata la cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
Per quanto precede il ricorso deve essere rigettato senza alcun provvedimento sulle spese, non essendosi gli intimati costituiti in giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2006