Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6401 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 01 Aprile 1994, n. 3216. Est. Berruti.


Società - Di capitali - Società per azioni - Scioglimento - Liquidazione - Liquidatori - Obblighi e responsabilità - Domanda di risarcimento del danno nei confronti del liquidatore di una società di capitali - Proposizione da parte di un terzo - Responsabilità extracontrattuale - Configurabilità - Distinzione dalla responsabilità contrattuale - Criteri - Fattispecie.



La domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti del liquidatore di una società di capitali da un terzo rientra nello schema della responsabilità, di natura extracontrattuale, prevista dall'art. 2395 cod. civ. (riguardante gli amministratori, ma applicabile altresì ai liquidatori per il rinvio contenuto nell'art. 2276 stesso codice), la quale presuppone che il danno allegato non costituisca il riflesso di altro danno arrecato al patrimonio sociale, ma abbia autonoma genesi e fisionomia, con ciò distinguendosi dalla responsabilità contrattuale, ex art. 2393 cod. civ., che la società può invocare nei confronti dell'amministratore (e del liquidatore, per effetto del suddetto rinvio), per la violazione di obblighi legali o pattizi, inerenti all'esercizio delle funzioni di quest'ultimo. (Nella specie, la Suprema Corte, enunciando i suddetti principi, ha cassato la sentenza impugnata, che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dal terzo nei confronti del liquidatore, sulla base della violazione da parte di quest'ultimo dell'obbligo di vigilanza di cui all'art. 2392 cod. civ., che se esercitato avrebbe, secondo il giudice di secondo grado, evitato il compimento di atti di gestione da parte dell'amministratore della società dopo la messa in liquidazione della stessa). (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Giancarlo MONTANARI VISCO Presidente
" Renato SGROI Consigliere
" Vincenzo PROTO "
" Giuseppe M. BERRUTI Rel. "
" Laura MILANI "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Sul ricorso proposto
da
VENERI FERNANDA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cicerone, 28, c-o l'Avvocato Roberto Giovanni Aloisio che la rappresenta e difende per delega in calce al ricorso.
Ricorrente
contro
- PASTIFICIO BETTINI ZANNETTO S.P.A.;
LA CAMERA ARMANDO e per esso deceduto, l'erede DI MATTIA CARMEN ved. LA CAMERA.
Intimati
Avverso la sentenza n. 1526-90 del Tribunale di Roma, depositata il 7.2.90;
Udito per il ricorrente l'avvocato Aloisio che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Udita la relazione della causa svolta il 14.10.93 dal Consigliere relatore Dott. Berruti;
Udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Martone che conclude per l'accoglimento per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.p.a. Pastificio Bettini Zannetto conveniva in giudizio innanzi al Pretore di Roma, con atto del 6.12.1985, Armando la Camera e Fernanda Veneri narrava di aver fornito merce alla S.r.l. Rolla nel maggio del 1985, per L. 1.303.579, a fonte di impegno della acquirente di pagare dopo il ricevimento della fattura. Tuttavia il 20.7.1985 la Rolla, in persona della liquidatrice Fernanda Veneri, aveva comunicato che la società stessa, all'atto dell'ordine di acquisto era già in stato di liquidazione. La stessa liquidatrice aveva pure comunicato che Armando La Camera, amministratore della società, aveva continuato a compiere atti di gestione ad onta della avvenuta messa in liquidazione.
La S.p.a. Bettini Zannetto pertanto chiedeva al Pretore che il La Camera, in quanto amministratore, e la Veneri, in quanto liquidatrice, fossero condannati a risarcire il danno da essa subito, nella misura di L. 1.303.579, pari all'importo della fattura non pagata.
Si costituivano i convenuti e chiedevano il rigetto della domanda. Fernanda Veneri in via riconvenzionale chiedeva pure il risarcimento dei danni da lite temeraria.
Il Pretore respingeva la domanda nei confronti della Veneri e la accoglieva invece nei confronti del La Camera.
Proponevano appello il Pastificio Bettini Zannetto lamentando che il Pretore non aveva rilevato che la liquidatrice aveva reso possibile, con la sua mancata vigilanza, il comportamento dannoso del La Camera. Resisteva Fernanda Veneri e proponevano appello incidentale sul punto della domanda di responsabilì ex. art. 96 C.P.C.
Il Tribunale riformava parzialmente la decisione del Pretore condannando la Veneri, in solido con il La Camera, al pagamento della somma di L. 1.303.579. Rigettava quindi l'appello incidentale. Il secondo giudice riteneva che ai sensi dell'art. 2276 C.C. siano applicabili ai liquidatori delle società di capitali le norme di cui agli art. 2393 C.C. Pertanto la liquidatrice aveva violato l'obbligo di vigilanza ad essa incombente ai sensi del secondo comma dell'art. 2392 C.C. obbligo che invece, se fosse stato diligentemente osservato, avrebbe consentito di estromettere il La Camera dalla amministrazione della Rolla. A tal titolo di colpa dunque Fernanda Veneri doveva ritenersi corresponsabile del danno lamentato dalla appellante.
Contro questa decisione Fernanda Veneri ricorre alla Corte di Cassazione con due motivi. La ricorrente ha pure depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo del suo ricorso Fernanda Veneri lamenta la violazione degli art. 2276, 2392 e 2393 C.C. Afferma pure che il denunciato errore si è ulteriormente tradotto nella violazione dell'art. 112 C.P.C., giacché il giudice di appello ha radicalmente mutato la causa pettidi della originaria domanda avanzata dalla attrice. Infatti, secondo questa prospettazione, la azione di cui all'art. 2393 C.C. spetta esclusivamente alla società che si affermi danneggiata, e non al terzo. Pertanto erroneamente il giudice del merito ha ritenuto che essa, nella specie, fosse esperibile dal pastifico Bettini Zannetto, terzo creditore, per l'appunto. La doglianza di reponsabilità contro gli amministratori prevista dall'art. 2393 C.C., è azione sociale, (Cass. n. 2359-65), come precisa la esplicita rubrica della norma. Tale azione, conseguentemente, può essere promossa solo in base a specifica deliberazione della assemblea, anche nel caso in cui la società sia in liquidazione, come chiarisce il secondo comma dell'articolo in questione, e tale deliberazione è a sua volta impugnabile, ai sensi dell'art. 2377 C.C., quanto risulti, per l'appunto, che essa sia stata presa nell'interesse dei soci anziché della società, (Cass. n. 4310-1983). La precisata funzione giuridica della azione, e la conseguente legittimazione attiva, sono peraltro coerenti alla natura della reponsabilità in questione, che poiché opera in caso di violazione da parte degli amministratori, o dei liquidatori, di obblighi legali o pattizi, inerenti all'esercizio delle loro funzioni, è contrattuale. (Cass. nn. 5762-87; 6993-85). Nella specie invece il pastificio attore esperiva una domanda di risarcimento di danni a lui derivati direttamente da comportamenti del liquidatore in quanto tale. Una domanda, dunque, perfettamente rientrante nella fattispecie astratta di cui all'art. 2395 C.C. Ed estranea, invece, a quella di cui all'art. 2393 C.C., sul quale fonda la decisione impugnata, la quale presuppone che il danno allegato non costituisca riflesso di altro danno arrecato al patrimonio sociale, ma abbia propria, autonoma genesi, e fisionomia. Da cui, conseguentemente, la natura extracontrattuale della responsabilì che essa fonda. (Cass. nn. 4817-88; 6154-82; 2442-66).
Da tutto ciò deriva che il giudice del merito, inquadrando in modo errato la azione esperita dall'odierno ricorrente, ha evitato di esaminare i presupposti della responsabilì extracontrattuale su cui fonda la domanda del Pastificio, evidentemente diversi da quelli che invece giustificano una responsabilì da inadempimento. E tale mancato esame impedisce a questa Corte di far ricorso ai poteri di correzione della sentenza, ai sensi dell'art. 384 C.P.C., comma secondo, ed impone invece di cassare sul punto la sentenza impugnata, per rendere possibile l'esame della domanda di risarcimento avanzata nei confronti di Fernanda Veneri nel merito, in base al corretto inquadramento della stessa nello schema di cui all'art. 2043 C.C. 2) La trattazione del secondo motivo, che attiene al merito della responsabilì in questione, la quale sarebbe esclusa, secondo il ricorrente, dalla avvenuta osservanza da parte della liquidatrice delle norme che disciplinano la pubblicità della liquidazione delle società capitali, resta assorbito dall'accoglimento del motivo precedente.
3) Il ricorso va pertanto accolto. La sentenza impugnata va cassata e la causa va rimessa ad altra sezione dello stesso tribunale che deciderà, facendo applicazione del principio appena enunciato, pronunciandosi anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione del Tribunale di Roma anche per le spese.
Roma, li 14.10.1993