Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6395 - pubb. 01/08/2010
.
Cassazione civile, sez. II, 02 Agosto 2001, n. 10555. Est. Trombetta.
Società - Di persone fisiche - Società in nome collettivo - Scioglimento - Liquidazione - In genere - Poteri dei liquidatori - Rappresentanza giudiziale - Appello - Legittimazione esclusiva dei liquidatori.
Poiché la cancellazione dal registro delle imprese non produce l'estinzione della società fino a quando non siano liquidati tutti i rapporti derivati dall'attività sociale ad essa connessi, la legittimazione ad impugnare con l'appello la sentenza emessa nei confronti della società in liquidazione, compete ai liquidatori ai quali spetta la rappresentanza, anche in giudizio, dell'ente. (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rafaele CORONA - Presidente -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
Dott. Francesca TROMBETTA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposta da:
BOCCANERA ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE 287, presso lo studio dell'avvocato MARIA CAMPOLUNGHI, difeso dall'avvocato ROBERTO GAETANI, giusta delega in atti;
- Ricorrente -
contro
FINIMMOBIL DI CRISOLITI LUCIANO & C. DITTA S.n.c. in persona del legale rapp.te CRISOLITI LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell'avvocato ANDREA DEL VECCHIO, difeso dall'avvocato AMEDEO MAZZOCCONI, giusta delega in atti;
- Controricorrente -
avverso la sentenza n. 320/99 del Tribunale di MACERATA, depositata il 18/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/01 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito l'Avvocato Roberto GAETANI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto dei primi tre motivi del ricorso, accoglimento del IV°.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alberto Boccanera, proprietario di un appezzamento di terreno facente parte della lottizzazione "Alvata" di Porto Potenza Picena, conveniva in giudizio davanti al pretore di Macerata sezione distaccata di Recanati, la società Finimmobil di Crisoliti Luciano e C. s.n.c., proprietaria del lotto confinante sul lato NORD, deducendo che la convenuta, ampliando la strada di lottizzazione corrente sul fondo di proprietà della medesima, aveva invaso la proprietà dell'attore creandovi indebitamente una servitù di passaggio.
Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata l'inesistenza della servitù di passaggio con condanna della convenuta alla riduzione in pristino.
Costituitasi, la società convenuta contestava l'asserito sconfinamento affermando: che il Boccanera aveva acquistato il lotto già delimitato e frazionato; che la strada, preesistente all'acquisto e costruita secondo le previsioni del piano di lottizzazione, non aveva subito alcun ampliamento. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.
Disposta C.T.U. onde accertare l'effettiva estensione della proprietà dell'attrice e se questa fosse stata o meno parzialmente occupata sul lato NORD dalla strada di lottizzazione; espletato l'incombente ed escussi i testi, il Pretore, con sentenza 16.5.94 accoglieva la domanda per essere risultata accertata, ricostruendo in loco il frazionamento allegato all'atto di acquisto del Boccanera, l'occupazione del terreno dedotta, e condannava la Finimmobil alla riduzione in pristino mediante riduzione o spostamento del rilevato stradale.
Su impugnazione della Finimmobil, che addebitava le difformità riscontrate in loco, alle diverse e nuove metodiche di ricostruzione del frazionamento, adottate, eccependo anche l'inammissibilità dell'azione negatoria e la carenza di legittimazione attiva della Finimmobil, trattandosi di società cancellata in data 31.12.93 il Tribunale di Macerata, con sentenza 18 giugno 1999, in riforma della sentenza del pretore, rigettava la domanda del Boccanera. Respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Finimmobil sopravvivendo la società alla cancellazione fino alla completa definizione dei rapporti giuridici esistenti; afferma il Tribunale che, avendo il Boccanera lamentato l'occupazione da parte della Finimmobil s.r.l. con l'attraversamento della strada di lottizzazione di una striscia lungo il confine nord del lotto acquistato ed avendo chiesto la condanna alla riduzione della strada sul presupposto del riconoscimento della libertà del fondo (actio negatoria), la pronuncia del Pretore non soddisfa le finalità perseguite in concreto dall'attore, in quanto la convenuta non ha mai sostenuto di avere un diritto di servitù sul fondo e l'interesse dell'attore è quello di vedersi riconoscere l'estensione del suo diritto di proprietà, interesse che non viene soddisfatto con la eliminazione del manufatto stradale, ferma restando l'occupazione del terreno. Il Boccanera, pertanto, avrebbe dovuto proporre la domanda di revindica o di regolamentazione dei confini, mentre sia tenuto conto delle espressioni letterali che degli scritti difensivi e del comportamento processuale tenuto, egli ha proposto una negatoria servitutis, che non potendo essere sostituita d'ufficio con l'azione di revindica o regolamento di confini, va respinta in quanto l'occupazione di terreno allegata non consegue all'esercizio di un diritto di servitù, mai dedotto dalla controparte, ma alla pretesa di quest'ultima di avere la proprietà della striscia di terreno in contestazione.
Avverso tale sentenza ricorre in cassazione il Boccanera con quattro motivi di impugnazione illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la Finimmobil.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione;
1)la violazione degli artt. 2272, 2274, 2275, 2278, 2279, 2310, 2312 cod. civ., nonché degli artt. 163, 164 c.p.c.
-per avere il Tribunale erroneamente respinto l'eccezione di carenza di legittimazione processuale della Finimmobil di Crisoliti Luciano e C. s.n.c., società cancellata dal registro delle imprese il 31.12.93, con conseguente insussistenza del potere di rappresentanza in capo al soggetto firmatario dell'appello, con conseguente nullità dell'atto di appello e della sentenza, essendo mancata nel secondo grado di giudizio la ratifica dell'operato del falsus procurator;
2)la violazione dell'art. 949 c. civ. e 345 c.p.c.
-per avere il Tribunale erroneamente accolto l'eccezione di inammissibilità dell'azione negatoria servitutis sollevata dalla Finimmobil, eccezione nuova e basata su circostanze mai esposte nel 1° grado di giudizio, quale la preesistenza della strada di lottizzazione all'atto di acquisto; circostanza che stravolge l'impostazione della causa in quanto, dopo la dichiarazione della Finimmobil in 1° grado relativa all'immissione del Boccanera nel possesso di un lotto edificabile di m. 26 di profondità affermare che l'estensione del lotto in questione arriva fino alla strada di lottizzazione, significa negare quella accertata profondità dato che, come emerso dalle misurazioni effettuate in loco, la profondità del lotto calcolata fino al limite della suddetta strada risulta inferiore di circa tre metri rispetto ai 26 m. dell'atto di acquisto; con la conseguenza che in tal modo si viene a contestare il titolo di proprietà del Boccanera; da cui la necessità per il medesimo di proporre azioni diverse (revindica o regolamento di confini; viceversa l'azione negatoria esercitata, fondata sulla accertata individuazione del fondo in base alle dimensioni indicate nel titolo e sul presupposto della costruzione ancora da attuare della strada di lottizzazione, poneva al Boccanera il problema di affermare la libertà del fondo di sua proprietà dalla pretesa della Finimmobil di attraversarlo con la strada di lottizzazione;
3)la violazione dell'art. 345 2°c. c.p.c..
-per avere il Tribunale condannato il Boccanera al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, senza tener conto del fatto che l'eccezione di inammissibilità dell'azione esercitata, ove ritenuta ritualmente sollevata per la prima volta con l'atto di appello, avrebbe comunque dovuto comportare la condanna alle spese del Finimmobil ex art. 345 2c. c.p.c.
4)la violazione dell'art. 91 c.p.c. ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per avere il Tribunale erroneamente posto a carico del Boccanera le spese di consulenza tecnica da questi già anticipate. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Essendo, infatti, dato pacifico tra le parti che la Finimmobil di Crisoliti Luciano e C. s.n.c., è stata cancellata dal registro delle imprese il 31.12.93; ed essendo, altresì, principio consolidato di questa corte, anche di recente ribadito (v. sent. 6597/98), che la cancellazione suddetta non produce l'estinzione della società fino a quando non siano liquidati tutti i rapporti derivati dall'attività sociale o ad essi connessi; ne consegue che, nella presente fattispecie, nella quale la presenza della controversia in corso impedisce di considerare definiti i rapporti facenti capo alla società, la vita della società stessa perdura limitatamente alla fase di liquidazione, nella quale spettano, ai sensi dell'art. 2310 c. civ. ai liquidatori i poteri di rappresentanza, anche giudiziali di essa.
Pertanto, l'atto di appello avverso la sentenza del pretore di Macerata, notificato l'11.7.94, quando cioè la società, sia pure già cancellata dal registro delle imprese, sopravviveva nella fase di liquidazione, doveva essere proposto dal liquidatore, unico legittimato ad impugnare la sentenza pronunciata nei confronti di una società ancora in fase di liquidazione (v. sent. 1473/88). Nella specie, non agendo la società in persona del liquidatore, essa è priva della legittimazione processuale ad agire, con conseguente nullità dell'atto di appello e degli atti successivi, ivi compresa la sentenza oggetto del presente ricorso.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri la sentenza impugnata va conseguentemente cassata senza rinvio e la società resistente, soccombente, va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del Boccanera, nella misura che si liquida in dispositivo.
P.Q.M.
La corte accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbiti gli altri motivi;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna la società resistente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente, spese che liquida in L. 176.900 oltre L. 2.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma il 29 gennaio 2001.
Depositato in cancelleria il 2 agosto 2001.