Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6370 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 23 Maggio 2006, n. 12125. Est. Schirò.


Società - Di persone fisiche - Società semplice - Scioglimento del rapporto sociale limitatamete a un socio - In genere - Liquidazione della quota in favore del socio uscente o degli eredi del socio defunto - Legittimazione passiva nel giudizio - Spettanza esclusiva alla società - Citazione dei soli soci - Sufficienza - Limiti.



La domanda di liquidazione della quota di una società di persone (o di fatto) da parte del socio receduto o escluso, ovvero degli eredi del socio defunto, fa valere un'obbligazione non degli altri soci, ma della società medesima quale unico soggetto passivamente legittimato. Il contraddittorio nei confronti della società può ritenersi regolarmente instaurato anche nel caso in cui non sia convenuta la società, ma siano citati in giudizio tutti i suoi soci, solo se risulti accertato, attraverso l'interpretazione della domanda e con apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, che l'attore abbia proposto l'azione nei confronti della società per far valere il proprio credito nei suoi confronti. (massima ufficiale)


 


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 8 marzo 1985 i fratelli R. e Vi. F. - premesso che in data 15 aprile 1980 era deceduto il loro genitore Vi. F., socio della società di fatto A. Co. & C., corrente in Mirabella Eclano, e che la sua morte aveva comportato lo scioglimento della società, limitatamente al socio defunto, non potendo essi eredi, a causa della loro qualità di funzionari del Ministero delle finanze, continuare nel rapporto, con conseguente loro diritto di credito, nei confronti della società, per il conseguimento del valore della quota del socio defunto, che avrebbe dovuto essere liquidato entro sei mesi dal giorno in cui si era verificato lo scioglimento del rapporto sociale - convennero in giudizio davanti al Tribunale di Ariano Irpino i signori Co. A., Ma. E. e M. Ge., quali soci della predetta società, chiedendo la liquidazione della quota del loro defunto genitore, il pagamento dei dividendi maturati nell'anno 1980 sulla somma non inferiore a L. 50 milioni e in proporzione della quota sociale pari a 5/16, spettante al "de cuius", e la restituzione della somma di L. 13.750.000, mutuata dallo stesso alla società, oltre agli interessi convenzionali al tasso del 10% a far data dal 1 gennaio 1985, quale residua parte del credito originario.

Nella contumacia di Ge. M., si costituirono in giudizio Co. A. ed E. Ma., i quali chiesero il rigetto della domanda e affermarono che, avendo gli attori manifestato la volontà di continuare nel rapporto societario, non ricorrevano le condizioni prescritte dagli artt. 2284 e 2289 c.c. per disporre la liquidazione della quota del socio defunto.

Il giudizio venne interrotto per la morte di Ma. E. e riassunto nei confronti dei suoi eredi (la moglie P. Ma. e il figlio Gio. Ma.) e degli eredi del contumace M. Ge. (la vedova Ia. Ma. e le figlie Ma., Glo. e Mar. M.), nessuno dei quali si costituì in giudizio. Il Tribunale adito, con sentenza del 12 aprile 1994, dichiarò che gli attori avevano diritto alla liquidazione della quota spettante al loro genitore e condannò i convenuti in solido al pagamento in loro favore della somma di L. 152.007.209, oltre agli interessi legali dalla data del 18 maggio 1981 al soddisfo, nonché al rimborso delle spese del giudizio, rigettando tutte le altre domande. Avverso tale pronuncia proposero appello, con atto notificato il 17 maggio 1995, Ma., Glo. e Mar. M., nonché Ia. Ma., quali eredi di Ge. M., e, con atto notificato il 16 maggio 1995, Co. A., P. Ma. e Ma. Gio..

Gli appellati F. e Vi. R., costituitisi in entrambi i giudizi, chiesero il rigetto dei gravami e proposero appello incidentale.

Riunite le impugnazioni, la causa venne interrotta, una prima volta, per la morte di Co. A. e successivamente per il decesso di Ma. Gio.. Riassunto il giudizio, si costituì Co. L., quale erede di Co. A., mentre rimasero contumaci Ga. Giovanna e Ma. Ma. Ca., quali eredi di Ma. Gio.. La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 1 giugno 2001, rigettò gli appelli principali e quello incidentale, confermando la sentenza impugnata.

I giudici di appello affermarono che:

1) era infondata l'eccezione, sollevata dai convenuti, di difetto di legittimazione passiva dei restanti soci della società in ordine alla domanda di liquidazione della quota proposta dagli eredi del socio defunto; infatti - pur riconoscendo, in conformità all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che la domanda di liquidazione avanzata, a norma dell'art. 2284 c.c., dagli eredi del socio defunto di una società di persone deve essere proposta nei confronti della società, in quanto il debito di liquidazione rappresenta un'obbligazione propria di quest'ultima e non dei relativi soci, e che tale principio trova applicazione anche per le società di fatto in forza del richiamo contenuto nell'art. 2297 c.c. alle norme che regolano la società semplice - l'enunciata regola di diritto andava interpretata nel senso che se era stata convenuta la società, non era necessario citare in giudizio anche i singoli soci, ma non anche nel senso che, se erano stati citati i singoli soci di una società di fatto, il contraddittorio non poteva essere considerato non integro per non essere stata citata anche la società, in quanto nelle società semplici la responsabilità personale dei soci si affianca a quella della società con vincolo di solidarietà;

2) era parimenti infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata da Ma. Ia. per avere la stessa rinunciato ad ogni diritto ereditario a lei derivante dalla successione del defunto marito M. Ge.;

3) non poteva trovare accoglimento neppure l'eccezione degli appellanti Co., P. e Ma., secondo i quali, non avendo i soci superstiti esercitato, a norma dell'art. 2284 c.c., la scelta tra la liquidazione della quota agli eredi del socio defunto e lo scioglimento della società, gli attori avrebbero dovuto adire il Giudice per la fissazione, a norma dell'art. 1286 c.c., un termine per effettuare tale scelta, in mancanza della quale il tribunale non avrebbe dovuto liquidare la quota agli eredi;

4) destituita di fondamento era anche la tesi degli appellanti, secondo la quale i fratelli F. e R. Vi., con reiterati e univoci comportamenti concludenti di concreta ingerenza nell'attività della società, avevano acconsentito a farne parte e a rivestire la qualità di soci occulti;

5) dovevano essere respinte anche le contrapposte censure mosse dalle parti al capo della sentenza concernente la liquidazione della quota;

6) andava altresì rigettato l'appello incidentale dei Vi., con il quale era stata richiesta la condanna dei soci al pagamento di somme dovute a titolo di utili e accessori dal 1 gennaio 1980 al 15 aprile 1980 e della somma di L. 13.750.000, asseritamente mutuate dal socio defunto alla società.

Avverso tale sentenza propongono separati ricorsi per Cassazione, da un lato, le signore Ma., Glo. e M. Mar. e Ma. Ia., quali eredi di M. Ge., sulla base di due motivi, nonché il signor Co. L., quale erede di Co. A., ugualmente con due motivi.

Resistono con controricorso ad entrambe le impugnazioni i signori F. e Vi. R.. Non hanno svolto attività difensiva, Ga. Giovanna, Ma. Ma. Ca. e P. Ma.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Preliminarmente deve disporsi, a norma dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza. Per quanto concerne il ricorso proposto dalle eredi di M. Ge. (Ma., Glo., M. Mar. e Ia. Ma.), rileva il collegio che le ricorrenti, con atto notificato alle controparti il 30 settembre, il 1 ottobre e il 25 novembre 2003, hanno rinunciato al ricorso stesso. Deve pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio relativo al ricorso di cui sopra. Quanto alla pronuncia sulle spese, non può trovare applicazione il disposto dell'art. 391 c.p.c., u.c., non avendo le controparti aderito alla rinuncia. Tuttavia, tenuto conto della complessità e dell'incertezza delle questioni trattate, con particolare riferimento a quella posta dalle ricorrenti con il primo motivo di ricorso - sostanzialmente analoga a quella oggetto del primo motivo del ricorso del Co., esaminata qui di seguito - ricorrono giusti motivi per disporre tra le parti la integrale compensazione delle spese processuali. 2) Passando all'esame dell'impugnazione proposta da Co. L., con il primo motivo il ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 112 c.p.c., artt. 2266, 2267, 2268, 2284, 2285, 2289 e 2297 c.c., nonché vizio di motivazione - censura la sentenza impugnata per aver statuito nel merito della controversia, senza invece dichiarare inammissibile la domanda dei Vi. per difetto di legittimazione passiva dei soci e dei loro successori, "trattandosi di petitum da proporre nei confronti della società".

Al riguardo egli afferma che:

A) la legittimazione passiva, nelle domande di liquidazione della quota del socio, appartiene soltanto alla società, in quanto il debito di liquidazione della quota va considerato come debito della società e non degli altri soci;

B) gli attori si erano dichiarati titolari di una serie di diritti vantati nei confronti della società e non dei soci, evocando però in giudizio davanti al Tribunale, impiegabilmente, le persone fisiche dei soci e " ponendo così in essere una palese difformità tra il soggetto passivo rispetto al diritto affermato (la società) e i soggetti citati in giudizio (i soci) destinatali della richiesta di condanna", con conseguente palese carenza di legittimazione passiva dei soci convenuti in giudizio;

C) non possono inoltre essere condivise le affermazioni dei giudici di appello, secondo le quali, da un lato, il contraddittorio doveva considerarsi integro anche se erano stati citati in giudizio i singoli soci della società di fatto e non la società medesima e, dall'altro, "gli attori, al pari di ogni altro creditore, potevano liberamente scegliere di far valere il loro diritto direttamente nei confronti dei soci che, a norma dell'art. 2267 c.c., in veste di debitori solidali, rispondono di un'obbligazione propria";

D) in particolare la Corte territoriale, con tali affermazioni, ha confuso una questione di legittimazione passiva con quella, mai sollevata, relativa all'integrazione del contraddittorio ed ha d'ufficio sovrapposto alle domande degli attori il principio della responsabilità solidale dei soci, dagli attori medesimi non dedotto in giudizio;

E) a norma dell'art. 112 c.p.c., invece, la Corte territoriale avrebbe dovuto esclusivamente considerare quale oggetto di giudizio l'obbligazione della società verso gli eredi del socio deceduto e non l'obbligazione, sussidiaria e solidale dei soci, mai introdotta nel giudizio;

F) non era idoneo a superare la pregiudiziale questione del difetto di legittimazione il riferimento, compiuto dai giudici di appello, "al diverso modo in cui il beneficio di escussione opera nelle società di fatto, rispetto alle società regolari", in quanto proprio l'esistenza di un meccanismo che consente al socio delle società semplici, se richiesto del pagamento dei debiti sociali, di indicare beni sociali sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi (art. 2268 c.c.) conferma la sussidiarietà dell'obbligazione dei soci per i debiti della società e, quindi, la sostanziale diversità di tale, obbligazione rispetto a quella principale gravante sulla società;

G) la motivazione della sentenza si pone pertanto in contraddizione con la sua stessa premessa, fondata sulla considerazione che il debito da liquidazione della quota del socio è un debito della società e non dei soci in proprio.

3) Con il secondo motivo il Co. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1325, 1350, 2251, 2253, 2254, 2659, 2289, 2697, 2725, 2909, 2729 c.c. e artt. 324 e 346 c.p.c., nonché motivazione insufficiente e illogica su di un punto decisivo della controversia. Censura in particolare la sentenza impugnata per aver respinto il gravame proposto avverso la pronuncia di prime cure, che ha incluso, nella stima della consistenza immobiliare della società, anche cinque locali di proprietà esclusiva dello stesso Co.. Al riguardo il ricorrente deduce che:

A) la Corte territoriale, pur apparentemente rigettando l'appello incidentale dei Vi., che avevano censurato la decisione di prime cure nella parte in cui aveva escluso che detti beni appartenessero alla società, nella motivazione, in contraddizione col dispositivo, ha osservato che detti immobili sarebbero inclusi nel patrimonio sociale e rigettando l'appello principale sul punto, ha confermato l'erronea inclusione di tali immobili ai fini della determinazione del valore della quota liquidata disposta dal Tribunale;

B) l'illogica contraddizione in cui sono caduti i giudici di secondo grado - e che si risolve in un dispositivo (che conferma la sentenza di primo grado) in contrasto con la motivazione (che afferma la proprietà sociale dei cinque beni di cui sopra, per contro esclusa dal Tribunale) - impone di per sè l'annullamento della sentenza di appello;

C) la Corte territoriale ha fondato l'inclusione dei cinque immobili in questione nella proprietà della società, da un lato, su di una lettera in data 24 aprile 1942, a firma di Co. A., che dimostrerebbe che egli avrebbe acquistato i beni in nome proprio ma per conto della società con un precedente rogito del 23 agosto 1938, e, dall'altro, sull'incorporazione dei locali nel complesso industriale e sul loro accesso alla superficie appartenente alla società, "per cui in mancanza di ulteriori elementi, devono ritenersi di proprietà della stessa";

D) tali argomentazioni, però, contrastano con tutte le regole che governano la forma e la prova dei contratti immobiliari e del conferimento in società;

E) in particolare la lettera 24 aprile 1942, a firma di Co. A., non costituisce autonomo titolo negoziale di acquisto della proprietà e ancor meno atto di conferimento dei beni nella società, mentre l'incorporazione materiale degli immobili nel complesso industriale, come anche il loro accesso alla superficie appartenente alla società, non integrano i requisiti di forma e probatori del trasferimento di proprietà.

4) Il primo motivo di ricorso del Co. è fondato nei termini qui di seguito precisati.

La prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte ha chiaramente affermato che, essendo la società, anche qualora abbia natura personale, pur sempre un soggetto di diritto titolare di un patrimonio autonomo, è nei suoi confronti che devono essere promosse le azioni per la liquidazione della quota del socio uscente o degli eredi del socio deceduto, con le quali si fanno valere, appunto, un'obbligazione non degli altri soci, ma della società, con la conseguenza che tali azioni non sono proponibili nei confronti degli altri soci della società, "uti singuli", la cui responsabilità è solo sussidiaria come per ogni debito sociale (Cass. S.U. 26 aprile 2000,n. 291; Cass. 20 aprile 1994,n. 3773; 10 giugno 1998,n. 5757; 21 gennaio 2001, n. 642; 22 agosto 2001, n. 11182; 28 agosto 2001, n. 11298; 1 aprile 2004, n. 6376; 5 maggio 2004, n. 8531; 16 giugno 2004, n. 11326). Tale principio, pienamente condiviso dal collegio e affermato anche con riferimento alle società di fatto (Cass. 28 gennaio 1993, n. 1027; 10 giugno 1998, n. 5757; 19 novembre 1999, n. 12833), trova applicazione anche nel caso di specie, nei quali i fratelli F. e Vi. R., quali eredi di Vi. Felice P., socio della società di fatto Co. A. e C., hanno citato in giudizio, per ottenere la liquidazione della quota del loro defunto genitore, direttamente gli altri soci, ma non anche la società.

5) La Corte di appello ha respinto l'eccezione degli appellanti in ordine al difetto di legittimazione passiva dei singoli soci sulla domanda di liquidazione della quota sociale, richiamando il principio giurisprudenziale sopra enunciato, ma affermando che detto principio va interpretato nel senso che, se è stata convenuta in giudizio la società, non è necessario citare in giudizio anche i singoli soci, ma non nel senso che, se sono stati convenuti i singoli soci della società, il contraddittorio debba ritenersi non integro per non essere stata citata la società, posto che nelle società semplice la responsabilità personale dei soci si affianca a quella della società, con vincolo di solidarietà.

6) È evidente il richiamo dei giudici di appello al noto orientamento giurisprudenziale, secondo cui nei giudizi instaurati nei confronti di una società di persone, è sufficiente, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, la presenza in giudizio di tutti i soci, non essendo configurabile un interesse della società (intesa come autonomo soggetto giuridico) che non si identifichi con la somma degli interessi dei soci medesimi e considerato che, se è vero che la società sta in giudizio in persona dei soci che ne hanno la rappresentanza (artt. 2266, 2295 e 2298 c.c.), la presenza in giudizio di tutti i soci fa si che nel giudizio stesso sia validamente instaurato il contraddittorio nei confronti della società (Cass. 12 settembre 2003, n. 13438. In senso conforme, Cass. 27 maggio 2003, n. 8399; 20 luglio 2005, n. 15229). 7) Ritiene tuttavia il collegio che il principio richiamato, a cui ha fatto riferimento la Corte territoriale per respingere la censura degli appellanti sul difetto di legittimazione dei soci in ordine alla domanda di liquidazione della quota sociale, debba essere almeno in parte riconsiderato, alla luce dell'ormai consolidato orientamento in forza del quale il soggetto passivamente legittimato sulla domanda di cui sopra è soltanto la società e non i soci singolarmente considerati, e comunque con tale orientamento debba essere coordinato.

Infatti, per assicurare le effettività dell'instaurazione del contraddittorio con la società (nei giudizi sulla domanda di liquidazione della quota del socio) non può ritenersi sufficiente la mera citazione in giudizio di tutti i soci della società di persone (o di fatto) singolarmente considerati, in quanto la citazione in giudizio di tutti t soci di una società di persone (o di fatto) consente di ritenere regolarmente istaurato il contraddittorio nei confronti della società stessa (unica legittimata passiva in ordine alla domanda di liquidazione della quota del socio uscente) solo se risulti accertato, attraverso l'interpretazione della domanda e con apprezzamento di fatto riservato al Giudice del merito, che l'attore, convenendo in giudizio tutti i soci, abbia agito nei confronti della società per far valere il proprio credito nei suoi confronti. 8) La Corte di appello di Napoli - affermando che la citazione in giudizio dei soci consentiva di ritenere validamente instaurato il contraddittorio anche nei confronti della società, senza accertare, attraverso l'interpretazione della domanda e la valutazione della altre risultanze processuali, se, tramite la citazione dei soci, fosse stata convenuta in giudizio la società per far valere un credito nei suoi confronti - non si è uniformata al principio in precedenza enunciato e deve essere pertanto annullata, restando assorbito il secondo motivo del ricorso del Co.. 9) Poiché sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rimessa ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione, deciderà nel merito la controversia, nel contraddittorio di tutti i soci, applicando il seguente principio di diritto, enunciato a norma dell'art. 384 c.p.c., comma 1, e art. 143 disp. att. c.p.c.; "La domanda di liquidazione della quota di una società di persone (o di, fatto) da parte del socio receduto o escluso, ovvero degli eredi del socio defunto, fa valere un'obbligazione non degli altri soci, ma della società e pertanto, ai sensi dell'art. 2266 c.c., va proposta nei confronti della società medesima quale unico soggetto passivamente legittimato. Il contraddittorio nei confronti della società può ritenersi regolarmente instaurato anche nel caso in cui non sia convenuta la società, ma siano citati in giudici tutti i suoi soci, solo se risulti accertato, attraverso l'interpretazione della domanda e con apprezzamento di fatto riservato al Giudice del merito, che l'attore abbia proposto l'azione nei confronti della società per far valere il proprio credito nei suoi confronti".

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi.

Dichiara estinto per rinuncia il giudizio relativo al ricorso proposto da M. Ma., M. Glo., M. Mar. e Ia. Ma..

Compensa le relative spese processuali del presente giudizio di legittimità. Accoglie il primo motivo del ricorso proposto da Co. L., assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata relativamente al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2005.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2006.