Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6293 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. II, 10 Aprile 1996, n. 3301. Est. Cristarella Orestano.


Società - Di persone fisiche - Società irregolare e di fatto - Rappresentanza giudiziale - Legittimazione di ciascuno dei soci ad agire o a resistere in giudizio per la società - Necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci - Esclusione.



L'impresa a carattere individuale, anche se più ne siano i titolari o i soci di fatto, non è un soggetto distinto da questi, ai quali spetta disgiuntamente l'amministrazione e la rappresentanza in giudizio, come si desume dagli artt. 2297, 2257 e 2266 cod. civ., con la conseguenza che ciascuno di essi è legittimato a stare in giudizio, senza necessità che il contraddittorio venga integrato nei confronti degli altri soci solidalmente coobbligati. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Filippo VERDE Presidente
" Aldo MARCONI Consigliere
" Vittorio VOLPE "
" Franco PAOLELLA "
" Francesco CRISTARELLA ORESTANO Rel. "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8870 del Ruolo Affari civili per l'anno 1993, proposto
da
EVANGELISTI DOMENICO e ROSCI VINCENZO, elettivamente domiciliati in Roma, Via Germanico n. 96, presso lo studio dell'Avv. Fabio Severini che li difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso, Ricorrenti
contro
CONDOMINIO di Via Rio Filetto nn. 1-3 in Civita Castellana, in persona dell'amministratore Lanzi Paola, e condomini PASCUCCI LOREDANA, PROIETTI ANGELO, MASCARUCCI TITO, BARDUANI PROIETTI BRUNO, MONETINI NAZARENO, MOROSETTI ROSANNA, RONFITELLI GINO, CRESTONI AVERALDO, LANZI PAOLA E DE SILVESTRIS ROSSANO (PERINOVICH SIMEONE), tutti elettivamente domiciliati in Roma, Viale delle Milizie n. 138, presso lo studio dell'Avv. Aldo Proietti, difesi dall'Avv. Augusto Fantera in virtù di procura speciale a margine del controricorso, Controricorrenti
e contro
PERINOVICH SIMEONE,
Intimato
per la cassazione della sentenza 11.3-28.7.1992 n. 2398-92 della Corte d'appello di Roma.
Udita, nella pubblica udienza del 3 novembre 1995, la relazione del Cons. Cristarella Orestano;
È comparso l'avv. Augusto Fantera, difensore dei controricorrenti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Dott. Michele Lugaro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO
Nel gennaio del 1984 il Condominio di Via Rio Filetto nn. 1-3 in Civitacastellana e i condomini Loredana Pascucci, Angelo Proietti, Tito Mascarucci, Bruno Barduani Proietti, Nazareno Monetini, Rosanna Morosetti, Gino Romitelli, Averaldo Crestoni, Paola Lanzi e Simeone Perinovich convennero in giudizio, avanti il Tribunale di Viterbo, l'impresa costruttrice "Rosci V. ed Evangelisti D." e, assumendo che l'edificio condominiale, da questa realizzato per incarico della Cooperativa Edilizia Ugo Foscolo ed ultimato nel 1980, presentava gravi vizi e difetti sia nelle parti comuni, sia nelle parti di proprietà esclusiva, come emerso in sede di indagini tecniche conclusesi il 24.11.1983, ne chiesero la condanna al risarcimento dei conseguenti danni, con rivalutazione monetaria e interessi legali. La ditta convenuta, costituitasi in persona del suo amministratore Domenico Evangelisti, oltre ad eccepire il difetto di legittimazione attiva dei condomini in proprio, perché estranei al contratto di appalto intercorso con la Cooperativa, e la prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 1667 cod. civ. e del diritto al risarcimento ex art. 1669 stesso codice, contestò la fondatezza nel merito della domanda per essere stata l'opera progettata e diretta dall'architetto Renzo Mancini del quale chiese, senza essere autorizzata, la chiamata in causa per esserne garantita. Propose, inoltre, domanda riconvenzionale di pagamento della somma di L. 5.000.000, assumendo di aver eseguito lavori fuori contratto non pagati.
Con sentenza del 22.12.1989 il Tribunale adito, ritenuta prescritta l'azione dei condomini in proprio, ad eccezione di Bruno Barduani Proietti, per decorso dei due anni dalla consegna, in relazione ai vizi e difetti riconducibili all'art. 1667 cod. civ., ritenuto il predetto Barduani Proietti decaduto dall'azione ex art. 1669 cod. civ. per tardività della denunzia, accolse in parte, ai sensi di quest'ultima norma, la domanda del Condominio in relazione ai gravi difetti interessanti le parti comuni dell'edificio, escludendo l'eccepita decadenza sul rilievo che la certezza dell'esistenza dei vizi era stata raggiunta soltanto attraverso la dettagliata perizia stragiudiziale Pieri. Condannò, quindi, l'impresa convenuta, in persona dei suoi due contitolari, al risarcimento dei danni nella misura di L. 16.343.840, con gli interessi legali dal 10.1.1984 al saldo, respingendo ogni altra domanda attorea e la riconvenzionale.
Proposti gravami, in via principale dall'impresa, in persona di entrambi i suoi contitolari Evangelisti e Rosci, e in via incidentale dal Condominio e dai condomini, la Corte d'appello di Roma, con la sentenza precisata in epigrafe, ha confermato integralmente la decisione di primo grado sulla base di considerazioni che possono così sintetizzarsi:
- L'autorizzazione a chiamare nel processo, per comunanza di causa o in garanzia, il terzo progettista e direttore dei lavori rientrava nel potere discrezionale del giudice di primo grado, sicché il relativo diniego non era sindacabile in appello, esulandosi dall'ipotesi di litisconsorzio necessario di natura sostanziale;
- Le censure riguardanti il rigetto delle eccezioni di decadenza e prescrizione ex art. 1667 cod. civ. nei confronti del Condominio era infondata in quanto i difetti presi in considerazione dal primo giudice presentavano il requisito della gravità di cui all'art. 1669 cod. civ. in ragione dell'incidenza sulla funzionalità ed abitabilità dell'edificio comportante una menomazione del godimento dei condomini con pericolo per la durata e conservazione della costruzione; ed infatti si trattava di vizi che davano luogo ad infiltrazioni e ristagni d'acqua nei muri di tamponamento e ad infiltrazioni di umidità, sicché essi rientravano appunto nell'ipotesi contemplata dall'art. 1669 cod. civ. ed erano stati denunziati tempestivamente, cioè appena raggiunta, attraverso la perizia stragiudiziale Pieri, la certezza della loro gravità e della loro ricollegabilità all'attività dell'impresa costruttrice;
- Correttamente il Tribunale aveva accolto, in tema di determinazione dell'ammontare del danno, le conclusioni della consulenza di parte attorea ed aveva disatteso quelle del c.t.u. il quale, infatti, non aveva tenuto conto della reale consistenza delle opere da eseguire per porre riparo ai distacchi e alle fenditure del quarto plastico nelle pareti esterne est, ovest e sud, ne' aveva tenuto conto dell'esigenza di montare e smontare i ponteggi, nonché di procedere all'eliminazione dell'intero intonaco e alla nuova applicazione dello stesso per evitare mancanza di uniformità e differenze nella tinteggiatura;
- Quanto al rigetto della domanda riconvenzionale, correttamente il Tribunale aveva ritenuto non sufficientemente provati i fatti posti a base di essa poiché le testimonianze addotte al riguardo non presentavano i requisiti della concludenza sulle ragioni del decidere.
Ricorrono per cassazione Domenico Evangelisti e Vincenzo Rosci, quali "titolari della cessata ditta edile Evangelisti e Rosci", sulla base di quattro motivi.
Il Condominio e i condomini tra i quali ultimi figura tal Rossano De Silvestris, e non più Simeone Perinovich il quale non risulta neppure tra i sottoscrittori della procura speciale al difensore ed è indicato solo tra parentesi accanto al nome della De Silvestris, resistono con controricorso.
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 102 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 stesso codice, chiedendosi dichiararsi la nullità della sentenza d'appello e di quella di primo grado per non integrità del contraddittorio, in quanto Vincenzo Rosci non era stato convenuto davanti al Tribunale sebbene si trattasse di litisconsorte necessario e nel costituirsi in appello aveva fatto presente tale situazione, sicché si sarebbe dovuta annullare d'ufficio la sentenza di prime cure perché inutiliter data.
La censura è priva di fondamento.
Basti osservare al riguardo che ad essere evocata in giudizio con l'atto di citazione iniziale fu l'impresa costruttrice "Rosci V. ed Evangelisti D." e che questa si costituì regolarmente in persona del suo contitolare Domenico Evangelisti, sicché è del tutto fuori luogo parlare di non integrità del contraddittorio in primo grado per non essersi ivi costituito personalmente anche il Rosci, in quanto l'impresa a carattere individuale con più titolari o soci di fatto non è un soggetto distinto dalle persone di costoro ai quali spetta disgiuntamente l'amministrazione degli affari e la rappresentanza in giudizio, come si desume agevolmente dal combinato disposto degli artt. 2297, 2257 e 2266 cod. civ. (v. sent. 28.4.1977 n. 1615, 22.10.1976 n. 3754, 15.7.1967 n. 1779), con la conseguenza che ciascuno di essi è legittimato a stare in giudizio per la società, sia come attore, sia come convenuto, senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soci solidalmente coobbligati (v. sent. 2.2.1977 n. 477). È del tutto irrilevante, quindi la circostanza che l'appello contro la sentenza del Tribunale sia stato proposto congiuntamente dall'Evangelisti e dal Rosci, espressamente qualificatisi come legali rappresentanti dell'impresa edile, dal momento che era pur sempre questa a doversi considerare parte nel giudizio di appello come lo era stata in quello di primo grado ed è del pari irrilevante la sopravvenuta cessazione, per altro meramente asserita, della società di fatto, poiché ciò non incide in alcun modo sulla sua crescita di parte in giudizio in persona dei suoi soci o anche di uno solo di essi.
Con il terzo motivo, il cui esame deve precedere quello di secondo per il suo carattere pregiudiziale, vengono denunziate violazione e falsa applicazione dell'art. 106 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 stesso codice, nonché degli artt. 1667-1669 cod. civ., deplorandosi che il giudice d'appello non abbia dichiarato nullo il procedimento di primo grado a causa della mancata autorizzazione a chiamare in garanzia il progettista e direttore dei lavori Arch. Renzo Mancini il quale aveva concorso o, addirittura era stato causa esclusiva del danno lamentato ex adverso. Anche questa doglianza manca di fondamento.
È ius receptum, infatti che la norma dell'art. 354 cod. proc. civ., la quale dispone che il giudice d'appello deve rimettere la causa al primo giudice allorquando riconosca che nel relativo giudizio doveva essere integrato il contraddittorio, si riferisce esclusivamente all'ipotesi del litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ. e non si estende a quelle di comunanza di causa ex artt. 106 e 107 stesso codice nelle quali la chiamata in causa del terzo può essere autorizzata od ordinata soltanto dal giudice di primo grado il cui potere al riguardo, per altro, involge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali non possono formare oggetto di appello e sono insuscettibili di sindacato in sede di legittimità (v. sent. 15.10.1986 n. 6066, 15.1.1987 n. 281, 13.4.1987 n. 3667, 10.6.1987 n. 5066, 9.5.1990 n. 3806). Con il secondo motivo - denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 1667 e 1669 cod. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. - si censura la sentenza impugnata perché, dopo aver ritenuto non gravi e, quindi, riconducibili all'art. 1667 cod. civ. i vizi riguardanti parti di proprietà esclusiva dei singoli condomini, ha incomprensibilmente considerato come gravi difetti di costruzione, con pericolo di rovina, gli stessi vizi afferenti alle parti comuni degli edifici, e ciò deducendo irritualmente ex officio, "con impulso di autonomo convincimento", che il c.t.u. aveva minimizzato l'entità dei vizi e le difformità riscontrate, ossia discostandosi immotivatamente dal parere dello stesso c.t.u..
Neppure queste censure hanno pregio.
Innanzitutto nessuna contraddittorietà è riscontrabile nella sentenza impugnata per quanto riguarda i vizi delle parti di edificio di proprietà esclusiva dei singoli condomini in ordine ai quali la Corte capitolina non era chiamata a decidere poiché il giudice di primo grado, con decisione non impugnata sul punto dai condomini interessati, aveva ritenuto prescritta l'azione degli stessi in relazione ai vizi e difetti riconducibili all'art. 1667 cod. civ. e aveva dichiarato decaduto, per tardività della denunzia, il condomino Barduani Proietti dall'azione proposta ai sensi dell'art. 1669 cod. civ.. Pertanto, se contraddittorietà sussisteva, essa era semmai riferibile alla sentenza di primo grado ne' il giudice d'appello avrebbe potuto porvi rimedio in assenza di impugnazioni, sicché il Rosci e l'Evangelisti non hanno ragione di dolersene in questa sede.
Non ha consistenza, poi, la denunzia di violazione e falsa applicazione degli artt. 1667 e 1669 cod. civ., poiché la Corte di merito ha mostrato di tenere ben presente il discrimine esistente tra i semplici vizi e difformità previsti dalla prima di tali norme e i gravi difetti contemplati dalla seconda, correttamente inquadrando in questi ultimi, in perfetta aderenza al costante insegnamento dei questa Corte regolatrice, le deficienze costruttive aventi incidenza sulla funzionalità ed abitabilità dell'opera e comportanti una menomazione del godimento dei condomini con pericolo per la durata e la conservazione della costruzione (v., ex multis, sent. 29.4.1983 n. 2954, 29.11.1994 n. 10218).
Quanto, infine, alla lamentata difformità del giudizio circa la concreta natura dei vizi dal parere espresso al riguardo dal c.t.u. è sufficiente ricordare che nulla impedisce al giudice del merito di discostarsi dalle conclusioni del suo ausiliario, avendo egli soltanto l'obbligo di indicare le ragioni di tale dissenso attraverso un iter logico immune da vizi, obbligo che la Corte capitolina ha egregiamente assolto, osservando, con valutazione incensurabile in questa sede e pienamente aderente, per altro, al consolidato insegnamento di questo Supremo Collegio in materia (v, tra le tante, sent. 11.12.1992 n. 13112, 24.8.1991 n. 9082, 8.4.1986 n. 2431, 11.11.1986 n. 6585), che i vizi riscontrati - consistenti nel passaggio di acqua piovana attraverso la porta dei garages con deflusso all'interno dei locali, nella pendenza dei balconi verso il muro del fabbricato con conseguenti infiltrazioni e ristagni di acqua nei muri di tamponamento, nella mancanza di battiscopa sui terrazzi di copertura provocanti infiltrazioni di umidità, nel distacco di parte della stilatura dei giunti del muro di recinzione del giardino condominiale, nella caduta dell'intonaco per infiltrazioni di umidità ecc - costituivano gravi difetti, idonei ad influire sul godimento e sulla stessa solidità e stabilità dell'opera. Ciò senza dire che dalla sentenza impugnata non emerge alcun dissenso dal parere del c.t.u. con riguardo alla gravità dei difetti ma solo con riguardo alla consistenza e al costo delle opere da eseguire per porre riparo ad essi, ne' nel ricorso si precisa in qual modo ed in quale misura detto dissenso si sia manifestato.
Con il quarto ed ultimo motivo - denunziandosi violazione o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., omessa e contraddittoria motivazione su punto decisivo, in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. - si lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale e si sia pronunciata DIRITTO
d'ufficio su eccezioni proponibili soltanto dalle parti. Premesso, cioè, che il Tribunale aveva ritenuto "citate vagamente nella comparsa" le singole voci delle opere di cui alla suddetta riconvenzionale ed aveva osservato che alcuni lavori dovevano ritenersi compensati con i risparmi di spesa su altre opere dedotte in contratto, si deplora che il giudice di secondo grado, sul gravame opportunamente proposto, abbia negato concludenza e specificità alla prova testimoniale articolata in prime cure e nulla abbia osservato nè sulla mancata adesione del Tribunale alle conclusioni del c.t.u. nè sull'asserita compensazione, dichiarando d'ufficio, quando nessuno lo aveva richiesto, che, seppure una somma, per quanto modesta, era dovuta all'impresa costruttrice, il relativo credito era compensabile con il debito per certe opere non eseguite risparmiando sulle voci dell'appalto. In altri termini, la Corte di merito avrebbe, extra petita, "accertato imprecisati inadempimenti di opere non eseguite e non identificate, compensabili con il credito di cui alla riconvenzionale".
Anche queste censure sono infondate e sembrano rivolte, in realtà, contro la sentenza di primo grado, dal momento che quella di appello non contiene il benché minimo accenno alla lamentata compensazione o compensabilità dei crediti - dal che l'assoluta insussistenza dei denunziati vizi di extrapetizione e di contraddittorietà della motivazione - ma si limita a ritenere infondata la domanda riconvenzionale a causa della inconcludenza della prova testimoniale dedotta al riguardo e dell'assenza di elementi desumibili aliunde a sostegno della contropretesa creditoria fatta valere dall'impresa costruttrice.
Del pari inconsistente, oltre che generica, è la doglianza di omessa motivazione, poiché la Corte distrettuale ha dato conto in maniera logica ed esauriente della ritenuta ininfluenza della prova per testimoni, esaminando uno per uno gli otto capitoli in cui essa era articolata ed osservando che i primi tre riguardavano lavori già previsti dal contratto di appalto, che il quarto e il quinto si presentavano generici ed equivoci, che con il sesto e settimo si ammetteva l'esecuzione di lavori in sostituzione di altri in base ad accordi con i committenti senza che fossero indicati ne' i termini dell'intesa ne' le eventuali differenze a credito dell'impresa, e che l'ottavo concerneva interventi manutentivi asseritamente gratuiti posteriori alla consegna delle singole porzioni immobiliari agli assegnatari.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo a favore dei resistenti, con esclusione, però, di Rossano De Silvestris relativamente al quale il controricorso deve ritenersi inammissibile in quanto egli non è stato parte nei giudizi di merito, ne' precisa in quale veste e a quale titolo intende resistere all'impugnazione avversaria, non bastando, a tal fine, l'indicazione tra parentesi, accanto al suo nome, di quello del condomino.
Simeone Perinovich, come a sottintendere una successione allo stesso, non si sa di quale natura e comunque indimostrata, nel rapporto controverso.
P.Q.M.
LA CORTE
Rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese, che liquida in complessive L. 3.202.800, ivi comprese L. 3.000.000 (tremilioni) per onorario, a favore dei resistenti, ad esclusione di De Silvestris Rossano.
Così deciso in Roma il 3 novembre 1995.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 APRILE 1996