Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6287 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. III, 22 Giugno 2001, n. 8598. Est. Trifone.


Contratti agrari - Impresa familiare coltivatrice - In genere - Poteri di rappresentanza - Applicabilità delle norme sulla società semplice.



La famiglia coltivatrice integra un organismo collettivo finalizzato all'esercizio in comune di un'impresa agricola e disciplinata dalla regola dell'amministrazione disgiuntiva propria della società semplice, con la conseguenza che, nella mancanza di designazione di un comune rappresentante, ciascun membro ha il potere di rappresentare il gruppo nei confronti del concedente, il quale come può agire nei confronti di uno solo dei membri per la risoluzione del contratto, nonché nella fase del tentativo di conciliazione, allo stesso modo è tenuto ad effettuare al "denuntiatio" soltanto al rappresentante designato, in mancanza del quale, della stessa può dare legale comunicazione ad uno solo dei membri della famiglia insediata sul fondo. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - rel. Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VIRGILI BRUNA SCARTOZZI, SCARTOZZI GABRIELE, SCARTOZZI FABRIZIO, SCARTOZZI MARCELLO, SCARTOZZI REMO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIGLI GIUSEPPE, difesi dall'avvocato FRENQUELLUCCI VINICIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
FIORINI MARIO, VALLASCIANI OLIVA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell'avvocato PROPERZI PATRIZIA, difesi dall'avvocato LIBERINI ITALO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
BRUNAMONTINI SERGIO MARIA, MASSI MAFALDA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 387/98 della Corte d'Appello di ANCONA, emessa i19/10/1998, depositata il 17/10/98; RG. 259/95,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato GIUSEPPE GIGLI (delega Avv. Vinicio Frenquellucci);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 19.10.1987 Bruna Virgili nonché Gabriele e Remo Scartozzi, quest'ultimo quale genitore esercente la potestà sui figli minori Fabrizio e Marcello, tutti nella dichiarata qualità di componenti la famiglia coltivatrice che conduceva in affitto un fondo rustico di proprietà di Giovanni Brunamontini, che il concedente aveva alienato a Mario Fiorini ed Oliva Vallasciani comunicando al solo Remo Scartozzi la proposta di alienazione, convenivano in giudizio gli acquirenti dell'immobile per ottenerne il riscatto. Nel giudizio, ad istanza dei convenuti, veniva convocato in garanzia anche l'alienante Brunamontini, che restava contumace. L'adito tribunale di Fermo, con sentenza depositata il 24.3.1995, rigettava la domanda di riscatto, nella considerazione che la comunicazione della futura vendita del fondo era stata effettuata nei confronti di Remo Scartozzi, originario contraente dell'affitto, il quale alla "denuntiatio" non aveva dato seguito; per cui, pur dovendosi riconoscere la sussistenza del diritto di prelazione per ciascuno dei componenti la famiglia coltivatrice, la comunicazione del preliminare al titolare del contratto doveva ritenersi come effettuata a tutti i medesimi componenti.
La decisione era impugnata da Bruna Virgili, Remo Scartozzi, Gabriele Scartozzi, Fabrizio Scartozzi e Marcello Scartozzi nei confronti degli acquirenti del fondo e degli eredi dell'alienante, Mafalda Massi e Sergio Mario Brunamontini.
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza depositata il 17.10.1998, rigettava la impugnazione e condannava gli appellanti alle spese del grado.
I giudici di appello - rilevato che non era stato designato, ne' con atto formale ne' per comportamento tacito concludente, un comune rappresentante della famiglia coltivatrice e che questa doveva essere assimilata alla società semplice - riteneva, di conseguenza, che, potendo ciascun componente agire in nome e per conto della famiglia in virtù al principio della amministrazione disgiuntiva, destinatario della "denuntiatio" ed abilitato all'esercizio della prelazione doveva considerarsi ognuno di essi, salva l'applicazione dell'art. 230 bis cod. civ. nella disciplina dei rapporti interni alla famiglia stessa.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso Bruna Virgili unitamente a Gabriele, Fabrizio, Marcello e Remo Scartozzi, i quali affidano la impugnazione ad un unico mezzo di doglianza, cui, con controricorso, resistono Mario Fiorini e Oliva Vallasciani. Non hanno svolto difese gli altri intimati Mafalda Massi e Sergio Maria Brunamontini.
I ricorrenti ed i resistenti hanno presentato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di impugnazione - denunciando, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 48 della legge n. 203 del 1982, 8, 4^ comma della legge n. 590 del 1965 (come modificato dall'art. 8 della legge n. 817 del 1971) e 230 bis cod. civ. - assumono i ricorrenti che la Corte di merito avrebbe dovuto, in considerazione del fatto che ciascuno dei membri della famiglia coltivatrice affittuaria del fondo è abilitato all'esercizio della prelazione in caso di alienazione del bene, ritenere che ciascuno di essi doveva essere destinatario della "denuntiatio"; sicché, essendo stata la proposta di vendita rivolta soltanto all'originario contraente dell'affitto Remo Scartozzi il quale non aveva esercitato la prelazione, ad essi istanti non doveva essere negato il diritto di riscattare il fondo. La censura non è fondata.
Nella disciplina anteriore alla entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 la giurisprudenza del tutto pacifica di questa Corte ha sempre ritenuto che il diritto di prelazione e di riscatto agrari possono essere esercitati - secondo la tassativa elencazione consentita nel primo comma dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965 - solo da chi, per effetto di un contratto concluso con il concedente, sia affittuario coltivatore diretto o colono nonché, a norma dell'art. 7 della legge n. 817 del 1971, dal proprietario coltivatore diretto di un fondo confinante; mentre detti diritti non spettano a coloro che coadiuvano il soggetto titolare nella coltivazione del fondo, quali i componenti della sua famiglia, anche se il loro apporto lavorativo sia essenziale ai fini dell'attribuzione a quest'ultimo della qualifica di coltivatore diretto ed ancorché si configuri una impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis cod. civ., non potendo l'art. 48 della legge n. 203 del 1982 trovare applicazione nei rapporti di affitto costituiti in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, giacché deve escludersi che la norma anzidetta abbia comportato l'automatica novazione "ex lege" di tutti i rapporti di affitto in corso, con la sostituzione, in qualità di conduttori, delle imprese familiari coltivatrici ai singoli contraenti del contratto preesistente (da ultimo: Cass. n. 14240/99;
Cass. n. 2896/99; Cass. n. 1331/97).
Questa Corte ha, altresì, precisato, sempre con riferimento al regime anteriore alla legge n. 203 del 1982, che la "denuntiatio" della proposta di alienazione al contraente, a norma dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965, produce effetti anche nei confronti di eventuali componenti la famiglia coltivatrice, essendo applicabile alla impresa familiare la disciplina della società semplice, per cui ciascun componente ha la rappresentanza della stessa (Cass. n. 594/95).
Se il suddetto quadro normativo circa la titolarità dei diritti di prelazione e di riscatto agrari sia mutato a seguito della disposizione di cui all'art. 48 della legge n. 203 del 1982 (secondo la quale tutti i rapporti di concessione intercorrono con la famiglia conduttrice), nel senso che, con la intervenuta modifica, la identificazione dei soggetti legittimati alla prelazione ed al riscatto debba comprendere tutti i familiari, quali contitolari del rapporto agrario, ovvero soltanto quelli tra essi che assumano anche la contitolarità della impresa agricola, è problema che, variamente risolto in dottrina a seconda del profilo dal quale viene esaminato il tema della rilevanza esterna dell'impresa familiare alla luce della norma dell'art. 48, non viene in rilievo in questa ipotesi di specie, nella quale il giudice di merito, secondo statuizione non gravata di impugnazione, ha ritenuto la contitolarità nella prelazione e nel retratto anche dei ricorrenti.
In questa sede resta soltanto da stabilire, ammessa la situazione di contitolarità di più soggetti della famiglia coltivatrice nella prelazione, se la "denuntiatio" debba essere effettuata a ciascuno di essi ovvero se la medesima consegue i suoi effetti pur quando sia rivolta ad uno solo e ciò sempre che manchi la indicazione, con rilevanza verso terzi, di un rappresentante della famiglia stessa, mediante atto formale di designazione ovvero per comportamento tacito concludente.
La Corte territoriale ha ritenuto che alla "denuntiatio" il proprietario del fondo, che intenda alienarlo, adempie mediante comunicazione anche ad uno solo dei membri della famiglia coltivatrice e la decisione appare senz'altro corretta sulla scorta dell'uniforme indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (da ultimo:
Cass. n. 186/2000; Cass. n. 3069/98), che considera la famiglia coltivatrice un organismo collettivo, finalizzato all'esercizio in comune della impresa agricola, e ne riconduce la struttura alla forma della società semplice, soggetta alla regola della amministrazione disgiuntiva; con la conseguenza che, nella mancanza di un comune designato rappresentante, ciascun membro ha il potere di rappresentare il gruppo nei confronti del concedente; il quale come può agire nei confronti di uno solo dei membri, per la risoluzione del contratto nonché nella fase del tentativo di conciliazione, allo stesso modo è tenuto ad effettuare la "denuntiatio" soltanto al rappresentante designato, in mancanza del quale della stessa può dare legale comunicazione ad uno soltanto dei membri della famiglia insediata sul fondo.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità secondo determinazione di cui al dispositivo. P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a pagare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessive L. 35.000, oltre L. 3.000.000 (tremilioni) per onorari.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2001