Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6280 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. II, 04 Marzo 2000, n. 2487. Est. Trombetta.


Possesso - Detenzione - Acquisto, conservazione e perdita - Società di persone - Titolarità di un suolo - Costruzione di un edificio da parte dei soci - Conseguenze - Acquisto della proprietà da parte della società per accessione - Uso dell'edificio per fini personali da parte di un socio - Ammissibilità - Condizioni - Consenso di tutti i soci ex artt. 2256 e 2293 cod.civ. - Necessità - Acquisto del possesso da parte del socio - Esclusione - Conseguimento della semplice detenzione - Configurabilità - Atto di interversione della detenzione in possesso - Ammissibilità - Mera prosecuzione del godimento del bene conseguito con l'assenso di tutti i soci - Natura di "interversio possessionis" - Esclusione.



La costruzione di un edificio da parte dei soci di una società in nome collettivo su di un terreno di proprietà di quest'ultima comporta, ai sensi dell'art. 934 cod.civ., l'acquisizione della proprietà dell'intero edificio da parte dell'ente (sia stato l'immobile costruito con denaro della società, ovvero dei soci, ipotesi, quest'ultima, legittimamente inquadrabile nell'istituto del conferimento sociale), che lo acquisisce al suo patrimonio, destinandolo al perseguimento degli scopi sociali ed alla garanzia dei propri debiti. Tale destinazione esclude, pertanto, che i singoli soci possano utilizzare il bene per fini personali, se non previo consenso di tutti i soci, ex artt. 2256, 2293 cod.civ., nel qual caso il socio, utilizzando il bene, non ne consegue il possesso, bensì la semplice detenzione, così che la (eventuale) trasformazione del titolo d'uso - da detenzione in possesso - potrà avvenire, in favore del socio, solo per effetto di un atto di interversione, senza che si possa, peraltro, legittimamente configurare in tali termini il semplice godimento del bene che si protragga per effetto del già prestato consenso degli altri soci. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere -
Dott. Francesca TROMBETTA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CIPRIANI NELLA, FERRARI FERIS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIORGIO BAGLIVI 8, presso lo studio dell'avvocato SERGIO LEONARDI, che li difende unitamente agli avvocati SERANO GUIDONI, GIUSEPPE NICOSIA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
PASTORELLI & FEDI SNC IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del proprio liquidatore signor BASTIANINI AVV. PAOLO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA N. BUCCHI 7, presso lo studio dell'avvocato FRANCO CANNIZZARO, difesa dagli avvocati FRANCO CANNIZZARO, ANTONIO ORDINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
PASTORELLI ANDREA NQ LEG RAPPR.TE DELLA PASTORELLI FEDI S.N.C.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 980/96 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 07/08/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/99 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito l'Avvocato NICOSIA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato CANNIZZARO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'1.4.1989 Feris Ferrari e Nella Cipriani convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Grosseto la s.n.c. Pastorelli e Fedi (già F.lli Ferrari s.n.c.), deducendo:
che nel 1966 i f.lli Ferruccio, Franco e Feris Ferrari avevano edificato a Baccinello, fraz. Del Comune di Scansano, su terreno di proprietà della s.n.c. f.lli Ferrari, un immobile destinato a propria abitazione; che occupato l'immobile fin dalla sua ultimazione, avevano ritenuto detto bene come proprio, tanto da affittare i negozi a proprio nome, percependone il canone; che i singoli appartamenti, i negozi e le cantine erano stati intestati catastalmente ai singoli fratelli e non alla società; che in particolare i coniugi attori avevano posseduto per più di venti anni "animo domini", senza corrispondere alcunché alla Società, l'appartamento, il negozio e la cantina individuati alla partita 1961, mappale 24, particelle 104 sub 6, 104 sub 1, 104 sub 8, concludendo a nome e per conto proprio contratti di locazione del negozio percependone in proprio il canone; che tali beni, stante la comunione legale tra i coniugi ricadevano in proprietà di ciascuno dei coniugi, per la quota ideale di 1/2. Chiedevano, pertanto, che, rilevato il possesso pubblico, pacifico, non interrotto per oltre un ventennio, fosse dichiarata l'intervenuta usucapione della proprietà superficiaria dell'appartamento, del negozio e della cantina su individuati, in favore di essi coniugi Ferrari-Cipriani in comunione legale, contro la s.n.c. Pastorelli e Fedi. La società convenuta, in concordato preventivo dal 4.4.90 si opponeva alla domanda affermando che Feris Ferrari aveva detenuto gli immobili quale socio (e, per un certo tempo, amministratore unico) della s.n.c. f.lli Ferrari, senza che vi fosse mai stato un atto di interversione del possesso.
Il Tribunale, con sentenza 5.2.1993 dichiarava avvenuto l'acquisto per usucapione degli immobili indicati in favore dei coniugi Ferrari e Cipriani.
Su impugnazione della società, la corte di appello di Firenze con sentenza 7.8.96, in riforma della sentenza del Tribunale respingeva le domande proposte dalla Cipriani e dal Ferrari ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda respinta. Rilevato che non era stato individuato alcun atto che dimostrasse verso la società la volontà dei soci di sottrarre al suo dominio per farla parte del proprio patrimonio personale la porzione di edificio a ciascuno di essi data in godimento, affermava la Corte che sia i contratti di locazione con i terzi, sia l'abitazione dei locali, realizzavano niente altro che il godimento dei beni lasciato dalla società ai singoli soci; e nessuno di tali fenomeni superava in efficacia la volontà comune a tutti i fratelli Ferrari, di far propri i soli vantaggi del bene sociale;
quasi una ripartizione in natura di (alcuni) redditi societari. La stessa intestazione catastale dei beni a nome di ciascuno dei fratelli Ferrari, per la parte di immobile rispettivamente goduta, poteva essere spiegata come una sorta di progetto di ripartizione concorde del patrimonio sociale al momento (futuro) dello scioglimento della società.
Mancava, quindi, la prova che vi fosse stato da parte dei soci, in danno della società, un possesso idoneo ad usucapire: ed anzi avendo i soci la detenzione dei beni per conto della società mancava perfino l'indicazione, ai sensi dell'art. 1141 c.c. del mutamento del titolo o della opposizione.
Mancava, ancora, qualunque indizio dal quale desumere che la Cipriani vantasse un titolo autonomo da quello del marito nel godimento dei beni.
Avverso tale sentenza ricorrono in cassazione i coniugi Ferrari- Cipriani. Resiste con controricorso la Pastorelli e Fedi s.n.c., in concordato preventivo. I ricorrenti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deducono i ricorrenti a motivi di impugnazione:
1a) la violazione e falsa applicazione dell'art. 1141 c.c. per avere la Corte di merito erroneamente affermato che i ricorrenti non hanno mai avuto il possesso dei beni, ma solo la detenzione, nonostante:
A) manchi la prova che l'immobile sia mai stato posseduto dalla società, in quanto costruito con danaro proprio dai tre fratelli per uso personale, con l' "animus", quindi, di possederlo contro la titolarità della società;
B) la stessa edificazione costituisca esercizio di fatto del diritto di proprietà, e, comunque configuri un atto di interversione del possesso l'aver costruito l'edificio a proprie spese, su terreno della società per adibirlo a propria residenza privata;
C) l'asserito possesso mediato esercitato dalla società per mezzo della detenzione dei soci, non possa essere invocato, non avendo la società provato il permanere dell' "animus possidendi", stante il comportamento tenuto dai soci, estraneo all'oggetto ed all'interesse sociale;
D) la presunzione di possesso utile "ad usucapionem" (inoperante quando la relazione con la cosa consegua ad un atto o fatto del proprietario possessore) sia operante quando quella relazione consegua ad un atto volontario di apprensione;
E) l'inapplicabilità del 2° comma dell'art. 1141 c. civ., mancando un precedente atto di concessione della detenzione del bene; e la riconducibilità della fattispecie nella disciplina dell'art. 1141 1° c. c.civ. costituendo comunque di fronte alla titolarità della proprietà del fondo in capo alla società, atto di interversione del possesso del fondo il fatto stesso di costruire l'edificio su quel terreno, attività in netto contrasto con la volontà della società che non si è ne' attivata, ne' opposta;
F) il fatto incontestato della mancata opposizione della società all'acquisizione del possesso dell'immobile da parte dei soci (avvenuta con l'edificazione a spese proprie dei medesimi soci) non comportasse la necessità di provare un atto (d'interversione dei soci comprovante la loro volontà di sottrarre il bene al dominio della società per includerlo nel loro patrimonio personale;
1b) la violazione e falsa applicazione dell'art. 1158 c.c. ed il vizio di motivazione per avere la corte di merito negato l'usucapibilità del bene nonostante i soci avessero edificato ed utilizzato il bene per finalità proprie ed in contrasto con l'utile sociale (tant'è che la società non ha percepito nulla (es. per canoni) dalla gestione dell'immobile), senza motivare sul perché e sul come sarebbe stata trasferita la detenzione dalla società al socio, in mancanza di qualsiasi atto di affidamento del bene ai singoli soci per un qualche fine sociale;
2) l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, travisamento dei fatti e delle risultanze di causa per avere la corte di merito non adeguatamente valutato alcune circostanze di fatto decisive quali: 1) l'intestazione catastale dei beni fatta in proprio ai singoli fratelli;
2) il mancato pagamento di ogni e qualsiasi tassa ed imposta sulla proprietà dei beni di cui è causa, da parte della società ed invece il pagamento dei tributi da parte dei soci, ciascuno per la parte di sua competenza;
3) la mancata denuncia del bene nelle dichiarazioni dei redditi della società, e quindi, il mancato computo del bene nel patrimonio della stessa;
4) la costituzione di ipoteca sui beni "de quo" (che figurano di proprietà dei soci) a favore delle banche per debiti propri dei soci, e l'espletamento di procedure esecutive ai danni dei singoli soci e non della società;
5) la mancata indicazione di detti beni, fra i beni sociali ceduti ai creditori nel concordato preventivo al quale è stata assoggettata la società;
6) la concessione in locazione di porzioni di immobile da parte dei ricorrenti, senza autorizzazione della società e senza utili per la stessa, godendo dei canoni i singoli soci;
7) l'autonomo possesso della Cipriani, che non ha mai detenuto in nome e per conto della società, ne' ha usufruito del godimento del bene concesso al marito, ma ha posseduto in maniera autonoma, stipulando quale locatrice in nome e per conto proprio, i contratti di locazione relativi a porzioni dell'immobile;
3) l'erronea e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. per avere la corte erroneamente condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore del liquidatore del concordato preventivo, che in quel giudizio non era costituito (essendolo solo la società).
Il ricorso è fondato nei limiti che vengono ad esporsi. La costruzione di un edificio ad opera dei soci di una società in nome collettivo su terreno di proprietà di quest'ultima comporta, ai sensi dell'art. 934 c.civ., in virtù del principio dell'accessione, l'acquisizione in proprietà, in capo alla società, dell'intero edificio. In quanto proprietaria del bene, la società è titolare dello "ius possidendi" e ben può esercitare lo "ius possessionis" attraverso la detenzione materiale (del bene) da parte dei soci.
Sia stato l'immobile costruito con danaro della società o con quello dei soci (ipotesi quest'ultima che ben potrebbe inquadrarsi nell'istituto dei conferimenti da parte dei soci in favore della società) il bene, una volta venuto ad esistenza con il completamento della costruzione, e perciò con un valore economico identificabile sul mercato, entra a far parte del patrimonio della società ed in quanto tale è destinato al perseguimento degli scopi sociali, nonché a garantire i creditori sociali.
Tale destinazione esclude che i soci possano utilizzare il bene, entrato a far parte del patrimonio sociale, per i propri fini personali. Ciò non toglie, tuttavia, che siffatto uso si possa conseguire con il consenso di tutti i soci, ai sensi dell'art. 2256 e 2293 c. civ..
In tal caso il socio, utilizzando per scopi personali il bene della società non acquista sullo stesso un proprio possesso ma semplicemente detiene l'immobile per un interesse personale, invece che per l'attuazione diretta degli scopi della società, la quale con il concedere la detenzione esercita un'attività propria del possessore.
Contrariamente all'assunto dei ricorrenti, pertanto, corretto è l'inquadramento della fattispecie nella previsione dell'art. 1141 2° c. cod. civ., potendo il socio che detiene per un suo interesse personale l'immobile di proprietà della società, assumere il possesso del bene solo a seguito di un atto di interversione; con la precisazione che al semplice godimento del bene che avvenga con il consenso degli altri soci, ex art. 2256 c.civ., non può attribuirsi alcun valore di atto di interversione del possesso, trattandosi di godimento che la stessa società ha concesso e che, per tale ragione non è idoneo a manifestare alla stessa, la volontà del detentore di sottrarre il bene alla società.
Nella specie, la corte territoriale ha presupposto la cessione in godimento a ciascuno dei soci di determinate parti dell'edificio, da ritenersi acquisito per accessione dalla società, senza addurre adeguate ragioni del proprio convincimento, in particolare, sul momento e le modalità del conferimento e sulla qualificazione della ritenuta detenzione.
Ha poi categoricamente escluso l'esistenza di un qualsiasi atto compiuto dai singoli soci (e per quel che interessa, dal ricorrente Feris Ferrari, che dimostrasse alla società la volontà degli stessi di sottrarre la porzione di immobile in loro godimento al dominio della società.
In particolare la corte ha negato che l'intestazione catastale fatta a proprio nome a costruzione ultimata, dai soci, relativamente alle parti di edificio da ciascuno rispettivamente godute in proprio, configurasse un atto di interversione del possesso; spiegandolo, viceversa, "come una sorta di progetto di ripartizione (concorde) del patrimonio sociale proiettato al (futuro) momento dello scioglimento della società". Nel fornire tale spiegazione, tuttavia, la corte, da un lato considera l'intestazione catastale espressione di un futuro piano di ripartizione del bene fra i soci, fondandolo su un presupposto del tutto ipotetico, qual è l'esistenza del bene nel patrimonio della società, all'atto dello scioglimento della stessa, dopo l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali;
dall'altro trascura il significato peculiare di quell'atto, espressione della volontà dei soci diretta all'appropriazione del bene nel loro patrimonio personale e quindi, alla distrazione dello stesso bene dal patrimonio sociale; volontà resa pubblica (e percepibile dalla società) attraverso l'intestazione a proprio nome nei libri catastali.
Disattendere tale significato pregnante dell'atto (intestazione catastale) porta la corte territoriale a non valutare per nulla altri elementi di fatto dedotti dai ricorrenti (quali il pagamento delle imposte, afferenti personalmente i soci e non la società; il mancato computo del bene nel patrimonio della società; la costituzione di ipoteca sul bene per debiti personali dei soci e non della società), elementi tutti, che ove provati in giudizio potrebbero assumere rilevanza ai fini dell'accertamento di quel godimento esclusivo del bene per fini personali, quale attività corrispondente all'esercizio del diritto reale sulla cosa, che i ricorrenti hanno posto a fondamento della loro domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione.
È altresì rilevante, contrariamente all'affermazione della corte d'appello, allo stesso fine, l'accertamento del convincimento dei soci, soprattutto dei nuovi, in ordine all'esclusione dei beni in oggetto, da quelli ceduti dalla società ai creditori, nel concordato preventivo al quale la stessa è stata assoggettata; dal momento che le ragioni dell'esclusione, e, quindi, del convincimento suddetto, ben possono concorrere alla valutazione di quell'elemento indispensabile dell'opposizione del detentore, ex art. 1141 2° c. c.civ., costituito dalla idoneità della stessa a rendere riconoscibile all'avente diritto (la società) l'intenzione del detentore di cessare il godimento nomine alieno a favore di un godimento nomine proprio.
La fondatezza della censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. del ricorso del Ferrari comporta analoga decisione sull'impugnazione della Cipriani, attese la conformità degli elementi fattuali posti a base delle domande degli attuali ricorrenti, riecheggiata dalle comuni doglianze sulla motivazione svolte in questa sede, e la non configurabilità, rispetto alla Cipriani pacificamente non socia, di una detenzione qualificata e dipendente dal rapporto societario (inesistente), con la conseguente necessità di definire la natura del potere di fatto asseritamente esercitato dalla anzidetta sull'immobile "de quo".
Deve, pertanto, accogliersi nei limiti suddetti il secondo motivo del ricorso. Fondato è anche il terzo motivo, in quanto nella ipotesi di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, non vengono meno la soggettività e la legittimazione processuale del debitore concordatario, non sostituito nei processi civili dal liquidatore, nominato ai sensi dell'art. 182 l. fallimentare, che riveste la qualità di mandatario solo per ciò che concerne i beni ceduti (v. sent. 3440/59).
Ne consegue che nel presente giudizio, nel quale si chiede l'accertamento di un diritto nei confronti della s.n.c. Pastorelli e Fedi, sottoposta alla procedura di concordato preventivo e parte del giudizio innanzi al Tribunale nella persona del suo legale rappresentante, non trova alcuna giustificazione la condanna alle spese del primo grado disposta dalla Corte d'appello a favore del liquidatore, che non era presente in quel giudizio.
Il ricorso va, pertanto, accolto nei limiti esposti e la sentenza va cassata con rinvio, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della corte di appello di Firenze, che provvederà ad un nuovo esame della controversia circoscritto ai punti oggetto dell'annullamento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Firenze.
Così deciso in Roma il 17 febbraio 1999.
Depositato in cancelleria il 4 marzo 2000.