Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6239 - pubb. 01/08/2010
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Cassazione civile, sez. II, 04 Febbraio 1992, n. 1207. Est. Maestripieri.
Proprietà - Azioni a difesa della proprietà - Rivendicazione - In genere (nozione, differenze dell'azione di regolamento dei confini e distinzione) - Distruzione della cosa rivendicata, in epoca anteriore al giudizio - Azione esperibile.
Poiché l'azione di rivendicazione ha per oggetto la restituzione della "eadem res" che l'attore afferma essere posseduta o detenuta dal convenuto, nel caso in cui la cosa sia venuta a mancare per distruzione della stessa ("interitus rei") o per altra causa, già prima del processo, è esperibile soltanto l'azione personale di risarcimento dei danni diretta ad ottenere il valore pecuniario della cosa. (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Rocco PAFUNDI Presidente
" Mauro SAMMARTINO Consigliere
" Cesare MAESTRIPIERI Rel. "
" Girolamo GIRONE "
" Raffaele MAROTTA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
ELENA RIDOLFI VED. COSTANZI, PIERLUIGI COSTANZI E MARIA GRAZIA COSTANZI IN SAVIO, elettivamente domiciliati in Roma Via Santa Caterina da Siena 46 c-o l'avv. Carmine Punzi che insieme all'avv. Luigi Ciucci li rappresenta e difende per procura speciale del Notaio Orietta Suardi, in Terni 13 aprile 1987. Rep. 64220, i primi due, e per procura speciale del notaio Massimo Girolfi del 2 aprile 1987 Rep. 42114 la terza.
Ricorrente
contro
RATINI GIUSEPPE E RENZO e del sig. RAGGI RENATO elettivamente domiciliati in Roma Via di Monserrato n. 25 c-o l'avv. Gian Filippo Delli Santi che insieme all'avv. Augusto De Angelis lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso avversario.
Controricorrente
contro
per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Perugia del 14.5.1986-18.6.1986;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.12.1990 dal Consigliere Maestripieri.
È comparso l'Avv. Vincenzo Iannone per delega Renzi difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento.
È comparso l'Avv. Delli Santi difensore del resistente che ha chiesto rigetto.
Sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen., dr. Leo che ha concluso per rigetto del ricorso, previa correzione della motivazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Elena Ridolfi vedova Costanzi, Pierluigi Costanzi e Maria Grazia Costanzi in Savio, con atto di citazione notificato il 17 e il 26.2.1970, evocavano in giudizio, avanti il Tribunale di Terni, Giuseppe Ratini, Renzo Ratini e Renato Raggi, esponendo:
- che gli istanti erano proprietari di parte di un immobile sito in Terni all'angolo tra via Petroni e vicolo Fossa Cieca;
- che l'edificio era stato completamente demolito e, quindi, ricostruito dai convenuti;
- che la demolizione e la ricostruzione dovevano ritenersi illegittimi, come pure, l'occupazione di una striscia di terreno di proprietà degli istanti, destinata a scala e pianerottolo di accesso alla loro proprietà condominiale.
Su tali premesse, gli attori chiedevano la declaratoria d'illegittimità della demolizione e la ricostruzione, la condanna dei convenuti alla demolizione di quanto illegittimamente costruito nonché la condanna generica al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.
I convenuti, costituitisi, constatavano le domande attrici ed eccepivano di avere agito in buona fede e senza tempestiva opposizione degli attori. Lamentavano a loro volta che questi ultimi, nel ricostruire in loro fabbricato attiguo, non avevano rispettato le prescrizioni imposte dal Piano regolatore.
Espletate una C.T.U. e la prova testimoniale dedotta dagli attori, il Tribunale di Terni, con sentenza 17-28.9.1984, accoglieva integralmente le domande attrici. I convenuti soccombenti interponevano appello e la Corte di Appello di Perugia, con sentenza 14.5 - 18.6.1986, in parziale riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda di accertamento dell'illegittimità della distruzione e della ricostruzione del fabbricato in causa nonché la domanda di demolizione del fabbricato ricostruito, confermando parzialmente le spese di causa. Per l'essenziale e per quanto qui interessa, la Corte di Appello riteneva:
- che l'azione esperita dai ricorrenti rientrava nella previsione generale dell'azione reale negatoria, contemplata dal secondo comma dell'art. 949 C.C. e poteva rientrare nell'ipotesi normativa contemplata dall'ultimo comma dell'art. 1128 C.C.;
- che la violazione del diritto esclusivo di proprietà dei ricorrenti poteva giustificare una declaratoria d'illegittimità della distruzione dello stanzino ed il connesso ristoro del relativo danno, ma non la declaratoria dell'illegittimità della demolizione e della ricostruzione del fabbricato condominiale ne' la demolizione dell'opera lesiva del dominio, entrambe invocate dai ricorrenti. Avverso tale decisione propongono ora ricorso per cassazione gli attori iniziali; resistono con controricorso gli intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli art. 948 e 949 C.C. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 3, 4, 5 C.P.C. Il motivo va disatteso.
La Corte di Appello ha qualificato l'azione esperita dai ricorrenti come azione negatoria ai sensi dell'art. 949 C.C.. Questa azione è data dalla legge per fare dichiarare la proprietà libera da diritti di servitù e da ogni altro diritto reale (sent. 473-65;
2759-80).
Con tale mezzo, l'attore proprietario e possessore della cosa, tende ad ottenere il riconoscimento della libertà del fondo contro qualsiasi pretesa di terzi, che accampino diritti reali sulla cosa ed attentino al libero ed esclusivo godimento dell'immobile da parte sua (sent. 732-72; 695-77). Nel caso presente non vi sono (o non via sono più) contestazioni sulla proprietà dello "stanzino", che faceva parte di un caseggiato di tre piani, demolito poi interamente e sostituito con una nuova e diversa costruzione comprendente cinque piani, oltre attico e superattico e due piani sotterranei. I ricorrenti non avendo il possesso dell'immobile conteso, non sono legittimati ad esperire l'azione negatoria.
Secondo la Corte di Appello "la presente fattispecie può farsi rientrare, con agevole interpretazione estensiva, nell'ipotesi normativa contemplata dall'ultimo comma dell'art. 1128 C.C. (che prevede, anche nel caso di perimetro parziale, la cessione coattiva del condominio, che non ha dato il suo consenso alla ricostruzione, agli altri condomini, dei suoi diritti sulla cosa propria e sulla cosa comune). Perché la cessione coattiva abbia luogo occorre pur sempre un atto di alienazione da parte del proprietario, alienazione che potrà essere perfezionata con scrittura privata od atto pubblico oppure, in mancanza, con sentenza costitutiva che dia esecuzione all'obbligo di vendere imposto dalla legge al condomino dissenziente. (sent. 1.4.1962 n. 782). Nel caso presente a tale alienazione ne' l'una ne' l'altra parte hanno fatto ricorso.
2. - Si ricade così nell'azione reale di rivendicazione che i ricorrenti sostengono di avere intentata ab initio. L'azione, è noto, ha natura petitoria e restitutoria, poiché l'attore assume di essere proprietario della cosa e di non averne il possesso ed agisce contro colui che di fatto la possiede o la detiene, oltre che per ottenere il riconoscimento giudiziale del proprio diritto di proprietà, anche per conseguire la restituzione della cosa. Poiché l'azione di rivendica ha per oggetto un bene determinato, ci si deve ora chiedere quale sia disciplina applicabile, quanto la cosa più non esiste.
Non è contestato nel caso presente:
- che sull'area in causa - già, prima della guerra,
"urbanisticamente degradata" - vi erano fabbricati gravemente danneggiati e distrutti da eventi bellici" (pag. 10 e 16 della C.T.U.);
- che gli intimati erano diventati proprietari della quasi titolarità dell'immobile in causa, (secondo loro nel 99,58%), mentre i ricorrenti, erano proprietari solo dello "stanzino" (pari, sempre secondo loro allo 0,42%);
- che l'immobile, compresovi lo "stanzino" dei ricorrenti, venne demolito e che venne ricostruito sull'area un edificio di sette piani, più due piani sotterranei.
Rimane così accertato che il vecchio caseggiato di tre piani è stato completamente demolito e sostituito da un edificio avente un volume molto superiore. Lo "stanzino" è scomparso e non può risuscitare dalle sue ceneri: factum infecutm fieri nequit. Per la tutela dei loro interessi, i ricorrenti potevano:
- fare valere la loro quota di proprietà sul suolo comune, sul quale insiste la nuova costruzione (sent. 22.9.89 n. 2277);
- proporre azione personale ex artt. 2043 C.C. e 2058 C.C.;
- proporre azione di rivendicazione ex art. 948 C.C.
I ricorrenti hanno scelto quest'ultima via. Occorre ora vedere cosa prevede tale norma nel caso in cui vi sia l'interitus rei. In tal caso, l'art. 948 C.C. prevede espressamente che, in caso di mancanza della cosa, il possessore o detentore deve corrispondere al proprietario il valore della cosa, oltre il risarcimento dei danni. In questo senso sia è già pronunciata questa Corte: "poiché l'azione di rivendicazione ha per oggetto la restituzione dell'identica cosa che l'attore afferma essere posseduta o detenuta dal convenuto, nel caso in cui la cosa sia venuta a mancare per distruzione o per altra causa già prima del processo, l'azione esperibile è soltanto quella personale o di risarcimento dei danni, diretta ad ottenere il valore pecuniario della cosa..." (sent. 4.3.1975 n. 813; vedi anche: 25.6.1957 n. 2421 Foro Pad. 1958, I. p. 37, 31.5.1988 n. 3705).
Dato che i ricorrenti hanno agito ex art. 948 C.C. e chiesto, fra l'altro, in prime cure, la condanna degli intimati al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede; che questa domanda è stata accolta dal Tribunale, la cui sentenza è stata sul punto confermata dalla Corte di Appello; che il dispositivo della sentenza impugnata deve essere confermato, anche se sorretto da una diversa motivazione, ne consegue il rigetto del motivo in esame.
3. - Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C.
Il motivo va disatteso.
La corte di Appello ha motivato (pag. 11) la sua decisione sul punto: gli attori ricorrenti non hanno fornito la prova dell'asserita proprietà individuale sulla scaletta esterna con pianerottolo di accesso allo stanzino, tale prova non essendo "in alcun modo deducibile dagli estratti catastali analizzati dal C.T.U. (per l'inesistenza di elementi presuntivi certi e convergenti che da essi possono trarsi) e dall'espletata indagine testimoniale (per la mancanza di riferimento specifici da utilizzare su tale punto). Va inoltre tenuto presente che l'accertamento compiuto dal giudice di merito, sulla sufficienza della prova offerta dal rivendicante per dimostrare il suo diritto di proprietà sulla cosa rivendicata, costituisce un apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità (sent. 30.1.1976 n. 318; 8.6.1968 n. 1756). In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Lit. 1.239.550 di cui Lit. 1.200.000 per onorari.
Roma 12 dicembre 1990.