Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35397 - pubb. 24/04/2020
Preliminare di immobile da costruire esistente solo sulla carta e ambito di applicazione del d.lgs. n. 122/2005
Cassazione civile, sez. II, 10 Marzo 2011, n. 5749. Pres. Triola. Est. Giusti.
Immobili da costruire - D.lgs. n. 122/2005 - Ambito di applicazione - Richiesta del permesso di costruire - Immobile esistente solo sulla carta - Esclusione - Contenuto necessario del contratto ex art. 6 - Inapplicabilità
Immobili da costruire - Preliminare stipulato prima della richiesta del permesso di costruire - Nullità per illiceità dell’oggetto - Esclusione
Immobili da costruire - D.lgs. n. 122/2005 - Interpretazione estensiva costituzionalmente orientata agli immobili sulla carta - Esclusione
Il d.lgs. n. 122/2005 si applica solo agli immobili per i quali sia già stato richiesto il permesso di costruire o presentata la denuncia di inizio attività. Ne è escluso il preliminare su un edificio esistente solo sulla carta. A tale contratto non si applica quindi l’obbligo, previsto dall’art. 6, comma 1, lett. i), di indicare gli estremi del titolo abilitativo o della sua richiesta. (Nella specie, si trattava di una permuta di terreno edificabile con appartamenti da costruire.)
Non è nullo per illiceità dell’oggetto il preliminare che prevede il trasferimento di un edificio non ancora costruito per il quale non sia stato richiesto il permesso di costruire. L’art. 1, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 122/2005 ha valore solo definitorio e non limita l’autonomia contrattuale. Prima dell’inizio della costruzione non c’è alcun abuso edilizio.
Il tenore letterale dell’art. 1, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 122/2005, conforme alla legge delega n. 210/2004, è univoco. Esclude quindi un’interpretazione estensiva, anche costituzionalmente orientata, che porti nell’ambito di applicazione del decreto il preliminare di vendita di edifici soltanto progettati. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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