Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35376 - pubb. 28/02/2019
La lettera raccomandata dell’avvocato all’amministratore è diffida idonea e il compenso spetta anche se il cliente non ha ottenuto il risultato sperato
Cassazione civile, sez. II, 25 Marzo 1995, n. 3566. Pres. Favara. Est. Boselli.
Rapporto avvocato-cliente – Obbligazione di mezzi
Diligenza professionale dell’avvocato – Accertamento
Onere della prova – Prestazioni professionali non contestate
Nel contratto di prestazione d’opera professionale dell’avvocato l’obbligazione è di mezzi e non di risultato, sicché l’inadempimento non può desumersi dal mancato conseguimento dell’utilità sperata dal cliente.
La responsabilità dell’avvocato è configurabile solo in presenza di una specifica violazione della diligenza professionale, valutata in relazione alla natura e alle modalità dell’attività effettivamente svolta.
Non ricorre violazione dell’art. 2697 c.c. quando lo svolgimento oggettivo delle prestazioni professionali non sia contestato dalle parti e la controversia riguardi soltanto i metodi prescelti o i risultati conseguiti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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