Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35364 - pubb. 17/01/2020

Responsabilità del notaio per diniego delle agevolazioni prima casa e onere del cliente di evitare il danno

Cassazione civile, sez. I, 18 Marzo 1997, n. 2396. Pres. Sensale. Est. Marziale.


Notaio - Agevolazioni prima casa - Acquisto di due unità abitative con un unico atto - Applicabilità del beneficio a una di esse - Negligenza del notaio - Esclusione


Notaio - Rapporto con il cliente - Mandato - Danno da inadempimento - Concorso del creditore - Art. 1227, comma 2, c.c. - Mancato ricorso alle commissioni tributarie



L’acquisto di due unità abitative con un unico atto non impedisce di per sé di applicare le agevolazioni per la prima casa a una di esse. Non può quindi addebitarsi negligenza, imprudenza o imperizia al notaio che ha stipulato un unico atto chiedendo il beneficio per uno solo degli immobili. (Nella specie, l’Ufficio del registro aveva negato l’agevolazione.)


Il notaio è legato al cliente da un rapporto riconducibile al mandato e deve fare quanto possibile per realizzare il risultato pratico che il cliente persegue. Tuttavia, ex art. 1227, comma 2, c.c., la violazione e il danno restano irrilevanti se il cliente non si è premurato di evitarne l’incidenza. (Nella specie, i clienti non avevano impugnato davanti alle commissioni tributarie il diniego dell’agevolazione.) (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




Testo Integrale