Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35359 - pubb. 10/04/2020

Decorrenza della prescrizione dell’azione di responsabilità professionale contro l’avvocato

Cassazione civile, sez. III, 28 Gennaio 2013, n. 1877. Pres. Trifone. Est. Uccella.


Responsabilità professionale - Risarcimento del danno - Prescrizione - Decorrenza - Manifestazione esterna del danno - Oggettiva percepibilità


Avvocato - Omessa azione contro terzi e omessa chiamata in garanzia - Prescrizione dei diritti del cliente verso i terzi - Manifestazione del danno - Sentenza definitiva di condanna del cliente



La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale decorre, ex art. 2935 c.c., dal momento in cui il danno si manifesta all’esterno, diventando oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere. Non decorre dal momento in cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso.


L’avvocato può avere omesso di agire contro terzi e di chiamarli in garanzia. Ai fini della prescrizione dell’azione risarcitoria, il danno del cliente si manifesta quando il giudizio in cui il cliente è condannato si conclude con sentenza definitiva, posta in esecuzione. Non rileva la data in cui si sono prescritti i diritti del cliente verso i terzi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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