Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35352 - pubb. 17/06/2020

Clausola claims made nell’assicurazione della responsabilità civile e rimessione alle Sezioni Unite

Cassazione civile, sez. III, 19 Gennaio 2018, n. 1465. Pres. Vivaldi. Est. Rossetti.


Assicurazione della responsabilità civile - Nozione di sinistro - Richiesta di risarcimento del terzo - Autonomia negoziale - Limiti - Rimessione alle Sezioni Unite


Assicurazione della responsabilità civile - Clausola claims made - Indennizzo regolato dalle condizioni vigenti alla data della richiesta - Meritevolezza - Rimessione alle Sezioni Unite


Assicurazione della responsabilità civile - Clausola claims made - Esclusione delle richieste postume - Immeritevolezza - Orientamento prospettato dal Collegio



Va rimessa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, una questione: se nell’assicurazione della responsabilità civile le parti possano qualificare come «sinistro», a tutti i fini contrattuali, la richiesta di risarcimento del terzo anziché il danno causato dall’assicurato. Il Collegio ha prospettato che ciò non sia consentito, ex artt. 1882 e 1917, comma 1, c.c.


Va rimessa al Primo Presidente anche la questione se sia sempre immeritevole di tutela, ex art. 1322 c.c., la clausola claims made che regola spettanza, misura e limiti dell’indennizzo secondo le condizioni vigenti alla richiesta risarcitoria del terzo, anziché alla causazione del danno. (Nella specie, era stata applicata la maggiore franchigia della polizza successiva al fatto.)


Nel rimettere la questione, il Collegio ha prospettato che la clausola claims made sia sempre immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c. nella parte in cui esclude l’indennizzo per le richieste pervenute dopo la scadenza del contratto. Secondo il Collegio, essa dà all’assicuratore un vantaggio ingiusto e sproporzionato e pone l’assicurato in una posizione di indeterminata soggezione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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