Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35348 - pubb. 29/01/2020

Responsabilità del notaio per ritardo nell’iscrizione ipotecaria e insussistenza del danno per inefficacia della garanzia

Cassazione civile, sez. II, 19 Gennaio 2000, n. 566. Pres. Volpe. Est. Elefante.


Notaio - Iscrizione e trascrizione - Esecuzione nel più breve tempo possibile - Determinazione del termine - Apprezzamento del giudice di merito - Responsabilità contrattuale - Diligenza


Notaio - Iscrizione ipotecaria urgente - Mancata assunzione dell’onere di anticipare le spese - Assegno bancario - Verifica della copertura - Decorrenza del termine


Notaio - Responsabilità contrattuale - Inesatto adempimento - Danno - Prova - Ragionevole certezza di una situazione più vantaggiosa


Notaio - Tardiva iscrizione ipotecaria - Danno - Garanzia nulla o inefficace - Insussistenza del danno - Revocatoria



Il notaio può dover curare l’iscrizione o la trascrizione di un atto nel più breve tempo possibile, per legge (art. 2671 c.c.) o su richiesta delle parti. In tal caso spetta al giudice di merito individuare il termine dell’adempimento, considerando i tempi e i mezzi normalmente necessari e le evenienze non imputabili al notaio. Spetta a lui anche valutare se l’indugio fonda la responsabilità contrattuale del notaio.


Il notaio può non avere assunto l’onere di anticipare le spese e avere chiesto al cliente i mezzi economici necessari. In tal caso l’assegno bancario ricevuto, salvo diverso accordo, non costituisce mezzo di pagamento e occorre verificarne la copertura. Il termine per l’iscrizione ipotecaria urgente decorre quindi dal momento in cui l’accredito è verificabile.


L’azione di responsabilità contrattuale contro il notaio che ha eseguito negligentemente l’incarico presuppone che il danno si sia prodotto. Per accertarlo occorre valutare se il cliente avrebbe potuto conseguire con ragionevole certezza una situazione economicamente più vantaggiosa, se il professionista avesse adempiuto diligentemente. (Nella specie, l’iscrizione ipotecaria era stata eseguita in ritardo.)


Il danno da lesione di un diritto di garanzia sussiste solo se il garantito avrebbe potuto legittimamente escutere la garanzia. È escluso se la garanzia è nulla o inefficace, e quindi non coercibile. (Nella specie, l’ipoteca iscritta tardivamente era costituita a titolo gratuito e ricorrevano i presupposti della revocatoria ex art. 2901 c.c.) (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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