Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35298 - pubb. 16/10/2026
Liquidazione coatta amministrativa - Opponibilità alla procedura di preliminare non trascritto
Cassazione civile, sez. II, 24 Luglio 2026, n. 24023. Pres. Grasso. Est. Gigantesco.
Liquidazione coatta amministrativa - Preliminare non trascritto - Opponibilità alla procedura - Esclusione - Contrarietà ai principi della CEDU - Esclusione - Ragioni - Fattispecie
In tema di liquidazione coatta amministrativa, la pronuncia di inammissibilità, per inopponibilità alla procedura concorsuale, della domanda di esecuzione in forma specifica di preliminare non trascritto - stipulato anteriormente alla procedura concorsuale - e della domanda subordinata di restituzione del prezzo di acquisto già versato, quale credito in prededuzione, non si pone in contrasto con i principi di cui agli artt. 1 del Protocollo n. 1 e 13 CEDU, in quanto non derivante da un difetto di tutela effettiva, ma dall'omesso esercizio della tutela prenotativa prevista dall'ordinamento domestico, alla stregua di regole di pubblicità immobiliare e concorsualità volte alla protezione della certezza dei traffici e della par condicio creditorum. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, escludendo la sovrapponibilità della vicenda alla fattispecie esaminata dalla Corte EDU nella sentenza Ceni c. Italia, poiché in quel caso la violazione delle norme europee è stata riconnessa alla mancanza, nell'ordinamento interno allora applicabile, di un quadro di protezione minima e di un rimedio effettivo idoneo a consentire il sindacato sulla necessità e proporzionalità dello scioglimento del preliminare disposto dal curatore fallimentare). (massima ufficiale)
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