Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34940 - pubb. 10/07/2026
La disciplina generale di cui all'art. 354 c.p.c. si applica anche nello speciale regime fallimentare ex art. 18 l.fall.?
Cassazione civile, sez. I, 14 Aprile 2026, n. 9544. Pres. Ferro. Est. D'Orazio.
IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - Artt. 353 e 354 c.p.c. - Applicabilità al regime fallimentare ex art. 18 l.fall. - Conseguenze
La disciplina generale di cui all'art. 354 c.p.c. si applica anche nello speciale regime fallimentare ex art. 18 l.fall., sicché, nel caso di mancata notifica della sentenza che ha accolto il reclamo, il termine per procedere alla riassunzione del giudizio è quello "lungo" ex art. 327 c.p.c. (massima ufficiale)
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