Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34777 - pubb. 30/05/2026

Sequestro o confisca del bene pignorato ed effetti sulle procedure esecutive pendenti

Cassazione civile, sez. III, 04 Dicembre 2025, n. 31612. Pres. De Stefano. Est. Guizzi.


ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - Sequestro o confisca del bene pignorato - Effetti sulle procedure esecutive pendenti - Applicabilità dell'art. 55 d.lgs. n. 159 del 2011, come modificato dalla l. n. 161 del 2017 - Condizioni e limiti - Principio dell'ordine temporale delle formalità pubblicitarie - Portata generale - Conseguenze - Fondamento – Fattispecie



La speciale disciplina dettata dall'art. 55 del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), come modificata dalla l. n. 161 del 2017, che prevede la prevalenza della confisca sui diritti reali dei terzi che, solo se di buona fede, possono vedere tutelate le loro ragioni in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale, è applicabile esclusivamente alle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che esplicitamente vi rinviano (come l'art. 104 bis disp. att. c.p.p.), e non anche, in via analogica, a tipologie diverse, per le quali - trattandosi di un acquisto in favore dello Stato, non altrimenti definibile che come derivativo - nei rapporti con le procedure esecutive civili, vige il principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri, atteso che, assoggettando la confisca "ordinaria" alla medesima disciplina specificamente dettata per quella "antimafia" ed escludendo che il conflitto tra creditore ipotecario e Stato possa risolversi secondo il criterio del cd. ordo temporalis esteso, il primo subirebbe paradossalmente un pregiudizio più significativo rispetto all'ipotesi di confisca antimafia, non potendo beneficiare del procedimento di ammissione al passivo finalizzato a garantire il suo soddisfacimento. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'inapplicabilità della disciplina speciale ad ipotesi di sequestro e successiva confisca "ordinaria", disposta ex art. 240 c.p. in data antecedente sia all'entrata in vigore dell'art. 317 del c.c.i.i. che alla modifica apportata all'art. 104-bis c.p.p. dall'art. 373, comma 1, lett. a), del medesimo c.c.i.i., e dal d.lgs. n. 150 del 2022, con conseguente procedibilità della procedura esecutiva, stante l'anteriorità dell'ipoteca e del pignoramento). (massima ufficiale)




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