Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34026 - pubb. 13/12/2025
Opposizione a decreto ingiuntivo, onere di mediazione e improcedibilità della domanda
Cassazione civile, sez. I, 29 Ottobre 2025, n. 28596. Pres. Scoditti. Est. D'Aquino.
Mediazione obbligatoria – Opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di attivazione
Mediazione – Mancata attivazione da parte dell’opposto – Esito
Improcedibilità della domanda – Erroneità del giudice d’appello
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte tramite ricorso monitorio, una volta instaurata l’opposizione e decise le istanze sulla provvisoria esecuzione, l’onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta.
Se la parte opposta non promuove la mediazione, la domanda proposta nel ricorso monitorio diviene improcedibile e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
È erronea la decisione del giudice d’appello che, dopo aver revocato il decreto per mancata mediazione, non dichiara improcedibile la domanda e decide nel merito sulla pretesa creditoria. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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