Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34002 - pubb. 10/12/2025
Azione di inefficacia ex art. 44 l. fall. e mediazione obbligatoria
Cassazione civile, sez. I, 06 Novembre 2025, n. 29432. Pres. Terrusi. Est. Amatore.
Mediazione obbligatoria – Revocatoria fallimentare ex art. 44 l. fall. – Esclusione
Sospensione del processo per sisma – Art. 49 d.l. 189/2016 – Rinvio d’ufficio e non sospensione volontaria
Processo civile – Rinvio ex lege – Riassunzione – Inammissibilità della censura in cassazione
L’azione di inefficacia prevista dall’art. 44 l. fall., essendo di natura personale e diretta solo a rendere inefficace l’atto nei confronti della massa, non riguarda l’attribuzione o la qualificazione di diritti reali e non è soggetta alla mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010.
Il rinvio delle udienze disposto ai sensi dell’art. 49 d.l. 189/2016 in favore dei soggetti residenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici costituisce un rinvio ex lege e non una sospensione convenzionale del processo, per la quale è necessaria un’istanza congiunta delle parti.
La qualificazione, da parte del giudice di merito, del provvedimento come semplice rinvio e non come sospensione configura un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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