Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34001 - pubb. 10/12/2025
Vendita posta in essere dal curatore a seguito di subentro nel contratto di locazione e concessione del diritto di prelazione
Cassazione civile, sez. I, 02 Novembre 2025, n. 28918. Pres. Ferro. Est. Amatore.
Prelazione legale e vendite coattive – Assenza di incompatibilità strutturale
Locazione stipulata dal curatore – Funzione gestoria – Inapplicabilità dell’art. 38 l. 392/1978
Vendita competitiva ex art. 107 l. fall. – Prelazione del conduttore – Necessità di clausola convenzionale espressa
Gestione dei beni in funzione liquidatoria – Principio generale sull’autorizzazione degli organi della procedura
Non esiste un’incompatibilità strutturale tra prelazione legale e vendita coattiva, essendo l’istituto applicabile quando la prelazione discende da rapporti giuridici preesistenti alla procedura e per i quali il curatore subentra ex lege.
Il contratto di locazione stipulato dal curatore, previa autorizzazione ex art. 560 c.p.c. e art. 107, co. 2, l. fall., ha natura gestoria ed è strumentale alla liquidazione concorsuale; esso non comporta l’applicazione automatica della prelazione ex art. 38 l. 392/1978.
Nella vendita competitiva fallimentare, la prelazione del conduttore può operare solo se espressamente prevista come clausola contrattuale convenzionale, autorizzata dagli organi della procedura, poiché costituisce un vincolo alla circolazione del bene.
La previsione di una prelazione nell’ambito di contratti stipulati dal curatore rappresenta atto di amministrazione straordinaria e richiede autorizzazione del giudice delegato e parere favorevole del comitato dei creditori, secondo il principio desumibile dall’art. 104-bis, co. 5, l. fall. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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