Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33993 - pubb. 09/12/2025
Sulla natura della liquidazione equitativa del danno
Cassazione civile, sez. III, 28 Luglio 2025, n. 21607. Pres. Rubino. Est. Rossetti.
RISARCIMENTO DEL DANNO - Liquidazione equitativa - Natura sussidiaria e non sostitutiva - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Presupposti - Esistenza del danno - Impossibilità oggettiva e incolpevole della stima esatta del danno - Necessità
La liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, in quanto presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato, e non sostitutiva, poiché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse, di modo che indefettibili presupposti per l'applicazione dell'art. 1226 c.c. sono, da un lato, la dimostrata esistenza d'un danno certo (e non soltanto eventuale od ipotetico) e, dall'altro, che l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta dello stesso sia oggettiva - cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta - e incolpevole, ovvero non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova. (massima ufficiale)
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