Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33984 - pubb. 06/12/2025

Cessione in blocco: la dichiarazione del cedente che conferma l’inclusione di un credito nel perimetro ceduto non ha valore probatorio sufficiente

Cassazione civile, sez. I, 20 Ottobre 2025, n. 27915. Pres. Ferro. Est. Crolla.


Cessione in blocco di crediti – Onere della prova – Inclusione del credito nel perimetro ceduto


Cessione in blocco – Avviso di cessione – Valore probatorio e accertamento di fatto


Cessione in blocco – Dichiarazione del cedente – Irrilevanza probatoria



In caso di cessione in blocco di crediti ai sensi dell’art. 58 D.Lgs. n. 385/1993, spetta al cessionario che agisce in giudizio l’onere di dimostrare l’inclusione del credito azionato nell’operazione di cessione; la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale produce effetti di opponibilità ma non vale, di per sé, a provare la titolarità del credito.


L’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha valore meramente indiziario ai fini dell’accertamento della titolarità del credito, il cui contenuto e la cui specificità vanno valutati complessivamente dal giudice del merito, con accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.


La dichiarazione del cedente che conferma l’inclusione di un credito nel perimetro ceduto non ha valore probatorio sufficiente, non potendo supplire alla mancata produzione del contratto di cessione o di altri elementi idonei a provare l’effettiva titolarità del credito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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