Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33004 - pubb. 30/04/2025
Oneri in appello della parte totalmente vittoriosa in primo grado e omessa pronuncia nel caso di implicito rigetto per incompatibilità con la soluzione adottata e l’iter argomentativo seguito
Cassazione civile, sez. I, 18 Aprile 2025, n. 10291. Pres. Abete. Est. Fidanzia.
Parte totalmente vittoriosa - Oneri processuali - Appello incidentale - Riproposizione domande ed eccezioni - Esclusione
Questione implicita o assorbita in altre statuizioni della sentenza - Assenza di specifica argomentazione - Vizio di omessa pronuncia - Configurabilità - Esclusione
La parte risultata totalmente vincitrice in primo grado non è in alcun modo tenuta a proporre appello incidentale né a riproporre le proprie domande o eccezioni ex art. 346 c.p.c.
Il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’”iter” argomentativo seguito. (Guido Gianferrara) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massime a cura dell’Avv. Guido Gianferrara
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