Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32784 - pubb. 11/03/2025

Il diritto di impugnare l’omologazione del piano del consumatore spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano partecipato al giudizio di primo grado?

Cassazione civile, sez. I, 27 Febbraio 2025, n. 5157. Pres. Cristiano. Est. Dongiacomo.


Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Omologazione – Impugnazione – Legittimazione



"Nel procedimento di omologazione del piano del consumatore ex art. 12-bis della Legge n. 3/2012, il diritto di impugnazione con reclamo spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano partecipato al giudizio di primo grado in qualità di parti formali. L’assenza di notifica del reclamo a creditori non costituiti non determina la nullità del procedimento, poiché il piano del consumatore non è soggetto all’approvazione dei creditori, ma solo alla verifica giurisdizionale della sua fattibilità e convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria."

 

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La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un creditore contro l’ordinanza del Tribunale di Cuneo che aveva omologato il piano del consumatore presentato dal debitore, nonostante l’opposizione della società ricorrente.

 

Il Tribunale, in sede di reclamo, aveva ritenuto che il piano del consumatore fosse meritevole di omologa e conforme ai criteri previsti dalla Legge n. 3/2012, respingendo le contestazioni della società creditrice. Quest’ultima, pur avendo ricevuto la comunicazione della presentazione del piano, aveva scelto di non costituirsi nel primo grado di giudizio e, solo in seguito, aveva impugnato il provvedimento sostenendo la violazione del contraddittorio e il proprio diritto di difesa.

 

La Suprema Corte ha respinto il ricorso, chiarendo che il giudizio di omologazione del piano del consumatore è regolato dal procedimento camerale ex art. 12-bis della Legge n. 3/2012, il quale non prevede la necessità della notifica del reclamo a tutti i creditori. Di conseguenza, chi non si costituisce nella fase di omologazione non può successivamente dolersi di un’asserita violazione del contraddittorio. La legittimazione a proporre reclamo spetta solo a chi ha assunto la qualità di parte nel procedimento di primo grado e ha subito un pregiudizio diretto.

 

Inoltre, la Corte ha ribadito che il piano del consumatore non richiede il voto dei creditori, a differenza del concordato, e che l’omologazione è subordinata esclusivamente alla verifica della sostenibilità del piano e dell’assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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