Sovraindebitamento


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32662 - pubb. 18/02/2025

Sovraindebitamento: Istanza di concessione di un termine per presentare una nuova proposta

Cassazione civile, sez. I, 23 Dicembre 2024, n. 34133. Pres. Ferro. Est. Vella.


Sovraindebitamento - Art. 4 ter del d.l. n. 137 del 2020, conv., con modifiche, dalla l. n. 176 del 2020 - Applicabilità alle procedure pendenti - Istanza di concessione di un termine per presentare una nuova proposta - Limiti



In tema di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4-ter, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, convertito con modifiche dalla l. n. 176 del 2020, le modificazioni apportate alla l. n. 3 del 2012 si applicano anche alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento pendenti alla data del 25 dicembre 2020; tuttavia, la possibilità, accordata al debitore dal successivo comma 3 del predetto art. 4-ter, di presentare, nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità a quanto previsto dallo stesso articolo, può essere esercitata solo «fino all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3», con conseguente inammissibilità dell'istanza, ove tale udienza si sia già tenuta. (massima ufficiale)




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