Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32620 - pubb. 08/02/2025

Legittimazione all'azione esecutiva sulla base di precetto notificato da soggetto diverso da quello indicato nel titolo esecutivo

Cassazione civile, sez. III, 20 Novembre 2024, n. 29902. Pres. De Stefano. Est. Tatangelo.


ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - Precetto notificato da soggetto diverso da quello indicato nel titolo esecutivo in nome proprio - Legittimazione attiva all'azione esecutiva - Insussistenza - Ratifica dell'effettivo creditore - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie



Va esclusa la legittimazione a promuovere l'azione esecutiva in capo al soggetto, diverso da quello indicato nel titolo esecutivo, che ha notificato il precetto in nome proprio, né è possibile una successiva ratifica dell'intimazione di pagamento da parte dell'effettivo creditore, posto che questa implica l'intenzione di far propri gli effetti di un'attività svolta con la spendita (almeno implicita) del nome del soggetto rappresentato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva affermato la legittimazione ad agire in executivis di una ASL sulla base di sentenza di risarcimento di danno erariale emessa della Corte dei Conti in favore della Regione Lazio, rilevando la mancanza nel precetto della spendita del nome del distinto ente titolare del credito). (massima ufficiale)




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