Sovraindebitamento


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32477 - pubb. 14/01/2025

Ogni contestazione relativa ai requisiti di ammissibilità della procedura da sovraindebitamento va proposta in sede di reclamo

Cassazione civile, sez. I, 06 Novembre 2023, n. 30814. Pres. Cristiano. Est. Campese.


Sovraindebitamento - Accordo di composizione della crisi - Requisiti di ammissibilità - Contestazione - Esclusivamente in sede di impugnazione del decreto che decide sull’ammissibilità - Sussistenza



In tema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ogni contestazione relativa ai presupposti di ammissibilità della procedura, che siano stati oggetto del decreto ex art. 10, comma 1, della l. n. 3 del 2012 (ratione temporis applicabile), ivi compresa la sussistenza del requisito soggettivo, va proposta in sede di reclamo previsto dal comma 6 della stessa disposizione, in considerazione delle esigenze di economia procedurale così presidiate, dovendosi escludere che a tali fini siano utilizzabili altri rimedi impugnatori, e segnatamente quello avverso l'omologazione dell'accordo, di cui al successivo art. 12, comma 2, in quanto, diversamente, la previsione di detto specifico rimedio sarebbe affatto inutile e destinata a rimanere sostanzialmente inapplicabile. (massima ufficiale)




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