Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32250 - pubb. 21/11/2024

Eccessiva durata del fallimento ed equa riparazione: la Cassazione ribadisce il proprio consolidato orientamento sulla rilevanza del credito ammesso al passivo

Cassazione civile, sez. II, 03 Settembre 2024, n. 23556. Pres. Falaschi. Est. Giannaccari.


Fallimento – Accertamento del passivo – Eccessiva durata – Equa riparazione – Rilevanza del credito azionato dal ricorrente o della somma per la quale il creditore è stato ammesso



Con questa decisione, la Suprema corte ha ribadito il proprio consolidato orientamento per cui “in tema di equa riparazione, nel caso del giudizio di verificazione dello stato passivo, occorre aver riguardo al credito azionato dal ricorrente ovvero, se inferiore, alla somma per la quale il creditore, all'esito del giudizio stesso, risulti essere stato ammesso, a nulla rilevando, almeno a tal fine, la somma per la quale il creditore ammesso risulti, poi, iscritto al riparto.”


[È pertanto errata la decisione della corte d’appello di Potenza che ha rigettato la domanda di equa riparazione per irragionevole durata della procedura fallimentare sul rilievo che nulla fosse stato liquidato alla società ricorrente in sede di piano di riparto in quanto il parametro di riferimento per la liquidazione è costituito dalla domanda di insinuazione al passivo.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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