Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31914 - pubb. 20/09/2024
Nullità dei contratti bancari come nullità di protezione, rilevabilità d'ufficio e conformazione del rilievo al solo interesse della parte correntista
Cassazione civile, sez. I, 24 Gennaio 2024, n. 2338. Pres. Acierno. Est. Mercolino.
Contratti bancari - Nullità di protezione - Rilevabilità d'ufficio - Interesse del correntista
In tema di nullità negoziali questa Corte ha affermato che la rilevabilità d'ufficio si estende anche a quelle c.d. di protezione, in quanto configurabili, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza eurounitaria (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 4/06/2009, in causa C-243/08, Pannon), come una species del più ampio genus rappresentato dalle prime, risultando le stesse volte a tutelare interessi e valori fondamentali che trascendono quelli del singolo, quali il corretto funzionamento del mercato e l'uguaglianza non solo formale tra contraenti in posizione asimmetrica (cfr. Cass., Sez. Un., 12/12/2014, n. 24242 e 26243).
La rilevabilità d'ufficio delle nullità è principio applicabile anche ai contratti bancari, in relazione ai quali è stato affermato che la nullità prevista dall'art. 117, commi primo e terzo, del d.lgs. n. 385 del 1993 per l'ipotesi in cui il contratto non sia stato stipulato in forma scritta si configura come una nullità di protezione, rilevabile anche d'ufficio, stante l'inequivocabile disposto dell'art. 127, comma secondo, del d.lgs. n. 385 cit. (cfr. Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385).
Stante la doppia natura delle nullità di protezione, ossia funzionali tanto alla tutela di un interesse generale (l'integrità e l'efficienza del mercato, secondo l'insegnamento della giurisprudenza europea) quanto particolare/speciale (quello di cui risulta esponenziale la classe dei consumatori o dei clienti), la rilevazione officiosa, incontra il limite della conformità del rilievo «al solo interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, in tal modo evitando che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse destinato a rimanere fuori dall'orbita della tutela» (cfr. Cass., Sez. Un., 12/12/2014, n. 26242). (Giuseppe Cuppone) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Cuppone
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