Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31879 - pubb. 14/09/2024

Trattamento pensionistico versato sul conto corrente e vincolo di impignorabilità dell'art. 545 c.p.c.

Cassazione civile, sez. III, 18 Aprile 2024, n. 10540. Pres. Scrima. Est. Porreca.


ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - STIPENDI SALARI ED ASSEGNI - Trattamento pensionistico - Versamento su conto corrente - Vincolo di impignorabilità dell'art. 545 c.p.c. nella versione antecedente alle modifiche disposte ex d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. in l. n. 132 del 2015 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento



In tema di esecuzione forzata presso terzi, il trattamento pensionistico versato sul conto corrente e pignorato in data antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015 (conv., con modif., in l. n. 132 del 2015), di modifica dell'art. 545 c.p.c., è sottoposto all'ordinario regime dei beni fungibili secondo le regole del deposito irregolare, in virtù del quale le somme versate perdono la loro identità di crediti pensionistici e, pertanto, non sono sottoposte ai limiti di pignorabilità dipendenti dalle cause che diedero origine agli accrediti, con conseguente applicazione del principio generale di cui all'art. 2740 c.c. (massima ufficiale)




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