Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31864 - pubb. 12/09/2024
Trasporto aereo internazionale: il risarcimento postula la prova (anche per presunzioni) del danno conseguenza
Cassazione civile, sez. III, 26 Luglio 2024, n. 20941. Pres. Travaglino. Est. Rubino.
Trasporto aereo internazionale - Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 - Danno da ritardo - Prova - Necessità - Applicabilità analogica del Reg. CE n. 261 del 2004 - Esclusione - Fondamento
In tema di trasporto aereo internazionale, il risarcimento riconosciuto dall'art. 22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 per il ritardo del volo postula la prova (anche per presunzioni) del danno conseguenza concretamente subito, alla stregua dei principi dell'ordinamento nazionale di riferimento (cui la Convenzione rimanda), non potendosi applicare analogicamente la disciplina speciale dettata dagli artt. 5 e 7 del Reg. CE n. 261 del 2004, che prevede una compensazione pecuniaria forfettaria per la cancellazione (o il ritardo superiore a tre ore) del volo, indipendentemente dalla sussistenza di un effettivo pregiudizio. (massima ufficiale)
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