Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31745 - pubb. 27/07/2024
Foro del consumatore: il giudice deve verificare la ricorrenza degli elementi fondanti la propria competenza internazionale
Cassazione Sez. Un. Civili, 03 Giugno 2024, n. 15364. Pres. D'Ascola. Est. Criscuolo.
Azione del professionista nei confronti di consumatore straniero - Inderogabilità del foro del consumatore ex art. 18, comma 2, Reg. UE n. 1215/2012 - Condizioni - Necessità che l'attività del professionista sia diretta, con qualsiasi mezzo, verso lo Stato membro in cui è domiciliato il cliente (artt. 17 e 18 Reg. UE n. 1215/2012) - Onere di immediata e specifica allegazione e prova - Esclusione
In tema di giurisdizione sullo straniero, il consumatore che, convenuto in giudizio da un professionista, eccepisce tempestivamente la carenza di giurisdizione del giudice adito, invocando la sua qualità ed il suo domicilio in altro Stato membro, non ha l'onere di dedurre espressamente ed immediatamente nelle sue difese, ai fini dell'art. 17, comma 1, lett. c), Reg. UE n. 1215 del 2012, che le attività dell'attore sono dirette, con qualsiasi mezzo, presso lo Stato del suo domicilio, dovendo il giudice verificare la ricorrenza degli elementi fondanti la propria competenza internazionale sulla base degli elementi di prova risultanti oggettivamente dal fascicolo, ivi incluse le prove costituende. (massima ufficiale)
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