Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31577 - pubb. 02/07/2024

Fondi pensione complementari e cessione dell’azienda

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 26 Aprile 2024, n. 11198. Pres. Berrino. Est. Mancino.


Fondi pensione complementari – Obbligo del datore di lavoro – Cessione dell’azienda



Il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, della contribuzione o delle quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al Fondo di previdenza complementare, comporta, per la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino della disponibilità piena in capo al lavoratore delle risorse accantonate, le quali mantengono natura retributiva posto che assumono natura previdenziale soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento.



Il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento del contratto di mandato, ai sensi dell'art. 78, comma 2, l. fall. e il ripristino della titolarità, spettante, di regola, al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo, salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo di previdenza complementare, cui in tal caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 93 l. fall. nel caso in cui il datore di lavoro non abbia versato, al Fondo di previdenza complementare, le quote di T.F.R. che avrebbe dovuto versare secondo la scelta del lavoratore, quest’ultimo resta creditore del corrispondente importo nei confronti del datore di lavoro, di natura «retributiva», atteso che il mancato versamento al Fondo di previdenza complementare non gli ha impresso natura «previdenziale».


Conseguentemente, il datore di lavoro cessionario dell’azienda subentra, ex art. 2112 cod. civ., nel debito del datore cedente ed è, pertanto, tenuto ad adempierlo nei medesimi termini. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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