Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31569 - pubb. 30/06/2020

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Cassazione civile, sez. I, 08 Marzo 1969, n. 761. Pres. Pece. Est. Mazzacane.


CONTRATTI BANCARI - CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA (ESECUZIONE DI INCARICHI) - NATURA GIURIDICA - DISPONIBILITÀ DEL CONTO - COSTITUZIONE - MODALITA - APERTURA DI CREDITO - PRESUPPOSTI - ACCESSORIETÀ



Il conto corrente bancario, o conto corrente di corrispondenza, e un negozio giuridico atipico, dominato dalle regole del mandato, in quanto la banca assume l'incarico di compiere, nei limiti della sua organizzazione, pagamenti o riscossioni di somme per conto del cliente e secondo le sue istruzioni. La disponibilità del conto può essere costituita con versamenti di somme, con accrediti sul conto, od anche con intervento da parte della banca, la quale da corso ad ordini di pagamento con fondi propri (C.d. scoperto di conto). In quest'ultima ipotesi puo’ aversi un'apertura di credito, quando la banca si sia obbligata a concedere fido al cliente fino ad una somma determinata (per un certo tempo o a tempo indeterminato), ovvero una concessione temporanea di credito - che nella complessità del rapporto stesso ha carattere di prestazione accessoria rispetto a quella principale di mandato assunta dalla banca - quando la banca non abbia assunto alcun Obbligo di anticipare fondi. (massima ufficiale)