Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31565 - pubb. 18/06/2020

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Cassazione civile, sez. I, 07 Ottobre 1970, n. 1832. Pres. Rossano. Est. Spagnoletti.


CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO - FACOLTÀ DI EMISSIONE DI ASSEGNI BANCARI ALLO 'SCOPERTO' - SUPERAMENTO DEI LIMITI CONCESSI DALLA BANCA AL TRAENTE - OBBLIGO DELLA BANCA DI PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI - INESISTENZA - EFFETTUAZIONE PER IL PASSATO DI ANTICIPI SUPERIORI A DETTI LIMITI - IRRILEVANZA



Nell'apertura di credito bancaria, quando il traente (cliente) abbia superato i limiti concessigli per fruire della facoltà di emettere assegni bancari allo 'scoperto', la banca trattaria non ha alcun obbligo di pagare gli assegni, a nulla rilevando che essa, in precedenza, abbia, talvolta, effettuato anticipi superiori al detto limite. In tale comportamento si deve, invero, ravvisare una concessione discrezionale accordata caso per caso. (massima ufficiale)