Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31558 - pubb. 24/06/2020

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Cassazione civile, sez. I, 22 Gennaio 1974, n. 170. Pres. Caporaso. Est. Saya.


CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - GARANZIA - DURATA - FIDEIUSSIONE - A TEMPO INDETERMINATO - RECESSO - PERSISTENZA DELL'APERTURA DI CREDITO - LIMITI DELLA FIDEIUSSIONE - SALDO PASSIVO DELL'APERTURA DI CREDITO - SUCCESSIVA RIDUZIONE - RILEVANZA PER IL FIDEIUSSORE - CONDIZIONI



Qualora, nell'apertura di credito garantita da fideiussione a tempo indeterminato, la fideiussione venga meno per recesso, mentre prosegue il rapporto di apertura di credito tra banca ed accreditato, sulla fideiussione, circoscritta al saldo passivo esistente nel momento in cui essa si e estinta, si ripercuote l'eventuale riduzione successiva del saldo stesso in applicazione della regola (art 1941, primo comma, cod civ) in base alla quale la fideiussione non può eccedere ciò che e dovuto dal debitore principale. Questo principio non importa, peraltro, la conseguenza che sia consentito frazionare il rapporto proseguito tra banca ed accreditato nel senso di considerare le ulteriori operazioni di rimesse ed riutilizzazioni del credito, anziché come momenti del complesso rapporto di apertura di credito in conto corrente, separatamente, nel senso che le rimesse importino riduzione o estinzione del saldo passivo, mentre i prelevamenti sono inopponibili al fideiussore, e ciò in quanto la posizione creditoria o debitoria, rispettivamente della banca e dell'accreditato va determinata al momento della cessazione del rapporto di apertura di credito, sicche soltanto il risultato finale e complessivo, vale a dire l'avvenuta riduzione del saldo passivo a tale momento, potrà essere rilevante nei confronti del fideiussore. (massima ufficiale)